Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46119 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46119 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE RAGIONE_SOCIALEA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE nel procedimento a carico di: COGNOME NOME NOME a VICO EQUENSE il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a SCAFATI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a SCAFATI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a PAGANI il DATA_NASCITA.983 DI NOCERA
COGNOME NOME NOME a SCAFATI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a SCAFATI il DATA_NASCITA
inoltre:
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 19/04/2023 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’impugNOME provvedimento; procedimento trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Nocera Inferiore con ordinanza del 19/4/23 disponeva che
tutte le conversazioni intercorse tra l’AVV_NOTAIO e l’imputato NOME COGNOME, nonché tra il primo ed i familiari del secondo, ovvero tra l’AVV_NOTAIO COGNOME ed altro imputato, «anche se in posizione attualmente stralciata», fossero espunte dal processo, con la restituzione al AVV_NOTAIO ministero per gli adempimenti di legge di sua spettanza, specificando che la restituzione aveva ad oggetto anche le bobine.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale distrettuale di Salerno ha interposto ricorso per cassazione, deducendo l’abnormità del provvedimento, sia strutturale, che funzionale. Evidenzia che nel presente procedimento non risultano intercettate conversazioni tra l’imputato NOME COGNOME ed il suo difensore; che risultano intercettate conversazioni tra l’AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, coimputato la cui posizione è stata stralciata; che il Tribunale non ha consentito il contraddittorio sul punto, impedendo così di chiarire se la situazione fosse riconducibile alla previsione di cui all’art. 103, comma 5, cod. proc. pen., nonché di affrontare la questione relativa al possesso da parte dell’interlocutore del COGNOME della qualità di difensore, sempre che il riferimento sia a NOME COGNOME (circostanza questa desumibile dalle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria escusso, ma non dal tenore dell’impugnata ordinanza, che fa riferimento a qualsivoglia conversazione intercorsa tra l’AVV_NOTAIO e qualsiasi imputato); che il Tribunale ha onerato il AVV_NOTAIO ministero di procedere, in relazione ad intercettazioni nemmeno compiutamente individuate, non solo alla distruzione delle registrazioni, ma anche alla cancellazione delle trascrizioni contenute nella perizia già depositata agli atti del processo e facenti ormai parte del fascicolo per il dibattimento. Osserva, altresì, che – non avendo cognizione piena di quali fossero le intercettazioni di cui ha ordiNOME la distruzione Tribunale non ha potuto comprendere che le stesse riguardano conversazioni intercorse tra l’AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che era il soggetto monitorato e che mai è stato assistito dal legale nel procedimento in cui si svolgeva l’attività di captazione, né in altri procedimenti in costanza della stessa; che le conversazioni intercettate (analiticamente indicate in ricorso) hanno ad oggetto la nomina dell’AVV_NOTAIO quale difensore di fiducia di terze persone (sodali del COGNOME e già condannati a seguito di giudizio abbreviato quali partecipi del sodalizio RAGIONE_SOCIALE da lui capeggiato) in relazione a specifici reati di volta in volta loro contestati, in relazione ai quali ricevevano perquisizioni venivano sottoposti ad altri accertamenti o ancora tratti in arresto, ragion per cui avevano bisogno di un legale che li assistesse, che veniva scelto e retribuito direttamente dal capoclan; che, dunque, trattasi di conversazioni che non rientrano nel divieto di cui all’art. 103, comma 5, cod. proc. pen. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’ulteriore profilo di abnormità denunziato sta nell’aver demandato AVV_NOTAIO ministero – prima ancora che la distruzione delle intercettazioni rit in violazione dell’art. 103, comma 5, cod. proc. pen. – la loro individuazi palese violazione del disposto di cui all’art. 271, comma 3, cod. proc. pen attribuisce al giudice in via esclusiva la competenza in materia; abnormità a più macroscopica se si tiene conto che il Tribunale ha demandato al Pubbli ministero la distruzione delle parti della perizia in cui era contenuta trascrizione, benché trattasi di atto contenuto nel fascicolo per il dibat formato dal Tribunale e dallo stesso detenuto.
Assume dunque il ricorrente che l’ordinanza impugnata rientri nelle ipotesi atto abnorme in quanto generante anche una stasi processuale, che deriva:
dall’imposizione al pubblico ministero di un adempimento ineseguibile quanto contra legem. Ed invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, competente a disporre la distruzione intercettazioni è il giudice che le ha dichiarate inutilizzabili, con la cons che è abnorme il provvedimento che declina tale competenza in favore di giudic di altra fase o grado del procedimento’ in quanto determina la stasi subprocedinnento finalizzato alla distruzione;
dall’adozione di un provvedimento demolitorio intercettazioni telefoniche totale assenza di un compiuto contraddittorio sul punto. In proposit giurisprudenza di legittimità ha ritenuto l’abnormità dell’ordinanza con giudice del dibattimento virgola in presenza di plurime potenziali cause di nu eccepita dalle parti, disponga la restituzione degli atti al AVV_NOTAIO minister esplicitarne i motivi, atteso che l’impossibilità per quest’ultimo di indiv rinnovare l’atto invalido veterina una irreversibile stasi processuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1 L’art. 103, comma 5, cod. proc. pen. fa divieto di intercett conversazioni o comunicazioni dei difensori, nonché quelle intercorse tra stessi ed i loro assistiti e l’art. 271, cornma 2, cod. proc. pen. sa violazione di tale divieto con l’inutilizzabilità delle risultanze dell’ captazione.
Va, tuttavia, precisato che il divieto di utilizzazione stabilito dall’ comma 2, cod. proc. pen. sussiste ed è operativo a patto che le conversazio le comunicazioni intercettate, anche se indirette, siano pertinenti all’ professionale svolta dai soggetti indicati nell’art. 200, comma 1, cod. proc ancorché non formalizzata in un mandato, e riguardino, di conseguenza, fat conosciuti in ragione della professione da questi esercitata (Sezione 5, n.
del 24/6/2021, COGNOME, Rv. 281685 – 01). In altri termini, l’art. 103, quinto, cod. proc. pen., nel vietare le intercettazioni delle conversa comunicazioni dei difensori, riguarda l’attività captativa in danno del difens quanto tale ed ha, dunque, ad oggetto le sole conversazioni o comunicazion individuabili, ai fini della loro inutilizzabilità, a seguito di una verifica inerenti all’esercizio delle funzioni del suo ufficio e non si estende ad og conversazione che si svolga nel suo ufficio o domicilio (Sezione 4, n. 55253 5/10/2016, Marceraj, Rv. 268618 – 01).
Tanto premesso, rileva il Collegio che nel caso di specie non si è in pres di intercettazioni di conversazioni che vedono l’interlocutore AVV_NOTAIO q bersaglio dell’attività di captazione, né di intercettazioni di conversaz l’AVV_NOTAIO ed un suo assistito. Invero, risulta dal verbale steno dell’udienza del 19/4/2023 che le intercettazioni non riguardano conversazi intercorse tra l’AVV_NOTAIO e l’imputato NOME COGNOMECOGNOME, da lui assis processo, ma tra il primo e tale NOME COGNOMECOGNOME coimputato sottoposto intercettazione, che era difeso da altro legale e la cui posizione è stata s nella fase delle indagini preliminari. Dunque, le risultanze della att captazione sono pienamente utilizzabili, in quanto quest’ultima è stata effet nel rispetto della disciplina prevista dal codice di rito.
L’ordinanza impugnata, peraltro, presenta plurimi aspetti di abnormità.
Sotto un primo profilo, occorre evidenziare che il provvedimento che h disposto la restituzione degli atti al AVV_NOTAIO Ministero è abnorme nella misu cui non indica le conversazioni da espungere, in tal modo onerando la pa pubblica di compiere tale attività e di espletare (senza sufficiente specific gli adempimenti previsti ex lege. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che il giudice che dichiara, in qualsiasi stato o gra procedimento, l’inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni, esclusivamente competente a disporre la distruzione della relat documentazione, sicché è abnorme, in quanto determina la stasi del su procedimento finalizzato a detta distruzione, il provvedimento con il quale competenza venga declinata in favore di giudice di altra fase o grado procedimento (Sezione 2, n. 25590 del 26/5/2009, COGNOME, Rv. 244153 – 01) dunque, a maggior ragione in favore del AVV_NOTAIO Ministero. Peraltro, nel cas specie, le risultanze della attività di captazione erano compendiate nell’ela peritale, atto contenuto nel fascicolo per il dibattimento nella disponibilità del Tribunale, circostanza questa che rende ancor più eclettica e stravag l’ordinanza dennolitoria.
Sotto diverso profilo, va rilevato che il provvedimento impugNOME è st adottato in assenza di contraddittorio (risulta dal verbale che l’ordinanza,
se resa nel corso dell’udienza dibattimentale, non è stata preceduta da una pur richiesta interlocuzione delle parti), nonostante i termini della questione fossero a dir poco nebulosi, come si evince dal verbale di udienza. Orbene, questa Corte di legittimità ha ritenuto abnorme l’ordinanza con cui il giudice del dibattimento, in presenza di plurime potenziali cause di nullità eccepite dalle parti, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero senza esplicitarne i motivi, poiché l’impossibilità per quest’ultimo di individuare e rinnovare l’atto invalid determina un’irreversibile stasi processuale (Sezione 5, n. 19534 del 28/2/2022, Marrong, Rv. 283065 – 01).
Il ricorso del AVV_NOTAIO Ministero va, dunque, accolto e l’impugnata ordinanza annullata senza rinvio.
P. Q. 14.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Nocera Inferiore per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il giorno 3 ottobre 2023.