Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37998 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37998 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
SENTENZA
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI VENEZIA
sul ricorso proposto da: nei confronti di:
COGNOME NOME NOME a VENEZIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/05/2025 del GIP TRIBUNALE di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il GUP presso il Tribunale di Venezia – nell’ambito del procedimento penale incardiNOME nei confronti di NOME COGNOME per i reati previsti dagli artt. 22, comma 12 e 12-bis del d.lgs. n.286/1998, e dall’art.603-bis cod.pen. – ha premesso che, nel corso della precedente udienza, aveva invitato il p.m. a modificare l’imputazione mediante contestazione della recidiva e che l’ufficio dell’accusa aveva ritenuto di non operare la contestazione medesima, sulla base delle considerazioni contenute nella memoria contestualmente depositata.
Ha quindi ritenuto che, alla luce del vigente testo dell’art.421, comma 1, cod.proc.pen., sussistesse il potere, in capo al giudice, di dichiarare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio in caso di mancata contestazione di una circostanza aggravante; ha pertanto dichiarato la nullità medesima, restituendo gli atti al p.m..
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, deducendo l’abnormità del relativo provvedimento.
Premesso lo svolgimento del procedimento, ha richiamato il contenuto della memoria depositata, nel corso del giudizio, ai sensi dell’art.121 cod.proc.pen. e nella quale erano stati illustrati i motivi posti alla base della mancata contestazione della recidiva; ha osservato che il provvedimento emesso dal GUP si fondava, anche in considerazione dell’espresso richiamo alla categoria della nullità, 544 disposto dell’art. 421, comma 1-bis, cod.proc.pen. (rectius, art.421, comma 1, cod.proc.pen.).
Ha quindi dedotto una ragione di abnormità derivante dalla circostanza che il giudice aveva dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio senza esprimersi sulla richiesta di applicazione della pena operata dalle parti, in tal modo determinando un’ingiustificata regressione del procedimento.
Alla base della, dedotta, seconda ragione di abnormità, ha osservato che il GUP aveva fatto richiamo a una norma (l’art.421, comma 1, cod.proc.pen.), al di fuori dell’ambito applicativo della medesima, attinente alla sola indeterminatezza dell’imputazione; mentre l’omessa contestazione di una circostanza aggravante avrebbe potuto essere valutata dal giudice solo ai sensi della diversa disposizione contenuta nell’art.423, comma 1-bis, cod.proc.pen..
Ha altresì dedotto una terza ragione di abnormità, esponendo che – in assenza di un pronunciamento sostanziale sulla sussistenza dell’aggravante
– il p.m. non avrebbe r2 potutoTeiterare la propria scelta di non ritenere in concreto la sussistenza della recidiva, atteso che tale mancata contestazione corrispondeva a una scelta inerente alla valutazione della prova e alla qualificazione dei fatti pienamente rientrante nei suoi poteri.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che – nella categoria degli atti definibili come abnormi e denunciabili sotto tale aspetto mediante ricorso per cassazione – rientrano quelli adottati in carenza di potere e definibili come affetti da abnormità “strutturale” nonché quelli caratterizzati da una abnormità di tipo funzionale, in quanto tali da determinare una indebita stasi per effetto di una regressione del procedimento non conforme rispetto alle norme processuali di riferimento (Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, COGNOME, Rv. 259830; Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, Tavoloni, Rv. 262275).
Dovendosi altresì rilevare che, nell’ambito del thema decidendum devoluto alla Corte di Cassazione, l’abnormità dell’atto costituisce patologia rilevabile anche d’ufficio (Sez. 3, n. 34683 del 14/09/2021, COGNOME, Rv. 282159).
Nel caso in esame, il provvedimento denunciato per abnormità senza pronunciarsi sull’istanza congiunta di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. formulata dalle parti – ha pronunciato, in riferimento al vigente testo dell’art.421, comma 1, cod.proc.pen. (in relazione all’art.417, comma 1, lett.b), cod.proc.pen.), la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e disposto la conseguente restituzione degli atti al p.m. per effetto della mancata contestazione della recidiva nei confronti dell’imputato, in considerazione dei precedenti risultanti dal certificato penale.
Va quindi osservato che, nel quadro normativo anteriore rispetto all’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, la giurisprudenza di questa Corte aveva ritenuto che fosse affetto da abnormità, qualificata come di tipo strutturale in quanto adottato in carenza di potere (oltre che, di conseguenza, di tipo funzionale stante la conseguente indebita stasi del procedimento) il provvedimento del giudice che avesse disposto la
restituzione degli atti al p.m. al fine di sollecitare la contestazione della recidiva (Sez. 6, n. 47568 del 27/11/2007, COGNOME, Rv. 238324; Sez. 1, n. 30498 del 05/07/2011, COGNOME, Rv. 251092).
Specificamente, nell’ultimo arresto citato, la Corte aveva osservato che “la contestazione delle circostanze aggravanti è appannaggio esclusivo del Pubblico ministero, il quale, una volta instaurato il giudizio può provvedere ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen., che l’autorizza appunto alle contestazioni suppletive. A fronte della omessa contestazione di un’aggravante ad opera dell’organo dell’accusa, il Giudice chiamato a decidere non ha invece alcun autonomo potere: né di ritenere in base agli atti esistente la circostanza non contestata, tanto essendogli impedito dall’art. 521, comma 1, e art. 522 cod. proc. pen., comma 2, né di restituire gli atti al Pubblico ministero, ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen., che riguarda soltanto la “diversità” del fatto (tra molte: Sez. 4, n. 31446 del 25/06/2008, Mustaccioli, Rv. 240896) e per fatto diverso deve intendersi il fatto-reato che abbia connotati difformi da quelli descritti nella contestazione – e la diversità riguarda perciò gli elementi strutturali della fattispecie penale che delimitano la regiudicanda – non l’eventuale difetto di contestazione suppletive”.
4. La fondatezza del ricorso deve, peraltro, essere valutata alla luce del quadro normativo determiNOMEsi per effetto dell’entrata in vigore del citato d.lgs. n.150 del 2022 e, in particolare, del nuovo testo dell’art.421, comma 1, cod.proc.pen., espressamente evocato da parte del giudice procedente, in base al quale «conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, se rileva una violazione dell’articolo 417, comma 1, lettera b), il giudice, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l’imputazione. Qualora il pubblico ministero non provveda, il giudice, sentite le parti, dichiara anche d’ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero»; mentre il richiamato art.417, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., prevede che tra i requisiti della richiesta di rinvio a giudizio vi sia « l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge».
Deve quindi ritenersi che – contrariamente alla prospettazione contenuta nella motivazione dell’ordinanza impugnata – il nuovo testo dell’art.421, comma 1, cod.proc.pen. non attribuisca al giudice procedente alcun potere di sindacare l’eventuale omessa contestazione di una circostanza
aggravante; ma, bensì e attraverso il richiamo all’art.417, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., che la stessa disposizione attribuisca al giudice un potere di verifica preliminare strettamente delimitato alla specificità del capo di imputazione, positivizzando la sequenza procedimentale già fissata nel principio espresso da Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, Battistella, Rv. 238239, stabilendo che il giudice debba previamente invitare il p.m. a riformulare l’imputazione e che, qualora questi non provveda, dichiarare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio con restituzione conseguente degli atti.
Deve quindi ritenersi che il disposto dell’art.421, commalif, cod.proc.pen. sia stato evocato dal giudice in presenza di presupposti di fatto differenti rispetto a quelli previsti dalla norma.
5. Peraltro, a non differenti conclusioni deve giungersi anche qualora voglia ritenersi che l’ordinanza impugnata abbia, in realtà, inteso fare riferimento al comma 1-bis dell’art.423 cod.proc.pen., pure inserito dal d.lgs. n.150 dei 2022 e ai sensi del quale «Se rileva che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza non sono indicati nell’imputazione in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti o che la definizione giuridica non è corretta, il giudice invita il pubblico ministero a operare le necessarie modificazioni. Se la difformità indicata permane, sentite le parti, il giudice dispone con ordinanza, anche d’ufficio, la restituzione degli atti al pubblico ministero».
Tale disposizione, che introduce un controllo in capo al giudice dell’udienza preliminare in ordine alla correttezza della formulazione dell’imputazione in riferimento alla corrispondenza tra la stessa e le risultanze degli atti, innanzi tutto non prevede – in relazione a quant argomentato dal giudice procedente – alcuna sanzione di nullità; stabilendo altresì la necessità di un espresso contraddittorio tra le parti sulla relat questione che, nel caso di specie e sulla base dell’esame dei verbali di causa, non è – di fatto – avvenuto.
D’altra parte, deve escludersi – sulla base di una complessiva lettura sistematica che, mediante l’esercizio del predetto potere, il giudice possa indurre il p.m. a contestare la recidiva, pur risultandone astrattamente i presupposti sulla base del certificato penale in atti.
A tale proposito, va citato un arresto del giudice delle leggi (Corte cost., 15/11/2022, n.230), espresso in sede di decisione su una questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art..Rk, 521, comma 2,
cod.proc.pen., nella parte in cui non prevede che il giudice disponga con ordinanza la trasmissione degli atti al p.m. quando accerta che risulta una circostanza aggravante non oggetto di contestazione e proposta dal giudice remittente in ipotesi concreta in cui non era stata contestata la recidiva pure in presenza di accertati numerosi precedenti in capo all’imputato.
In tale sede, la Corte ha osservato che “il principio di obbligatorietà dell’azione penale non può essere ragionevolmente esteso sino al punto di negare qualsiasi spazio valutativo al pubblico ministero sulla concreta configurazione dell’imputazione, nella quale egli è tenuto a enunciare i fatti storici corrispondenti all’insieme delle fattispecie astratte contenute nelle disposizioni da cui dipende la rilevanza penale di una condotta – ivi comprese quelle configuranti circostanze, le quali spesso contengono clausole generali o requisiti elastici che rimandano necessariamente ad apprezzamenti discrezionali di chi debba applicare la norma, a cominciare appunto dal pubblico ministero. Ciò è tanto più vero con riguardo all’aggravante della recidiva, la cui applicazione implica sempre valutazioni discrezionali sulla significatività delle precedenti condanne rispetto alla concreta maggiore colpevolezza e pericolosità dell’imputato: valutazioni che proprio il pubblico ministero è chiamato in prima battuta a compiere, e che spetterà poi al giudice convalidare una volta passate attraverso il filtro del contraddittorio”.
Deve quindi ritenersi che, neanche in riferimento al disposto dell’art.423, comma 1-bis, cod.proc.pen., sia consentito al giudice di sindacare la scelta dell’organo dell’accusa di non contestare la recidiva; ciò anche facendo riferimento al dato sistematico rappresentato dalla scomparsa dall’ordinamento (per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.185 del 2015) di qualsiasi ipotesi di aumenti di pena obbligatori, per la recidiva.
In conclusione, il provvedimento del giudice procedente – nel momento in cui ha omesso di valutare la richiesta di applicazione della pena e ha pronunciato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio – deve ritenersi affetto da abnormità, in quanto adottato in carenza di potere e avendo determiNOME un’indebita stasi del procedimento, tanto sotto il profilo strutturale quanto sotto quello funzionale.
Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Venezia – Ufficio GIP, per l’ulteriore corso.
Così deciso il 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore