Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43659 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43659 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Teramo nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Sant’Omero il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/02/2023 del Tribunale di Teramo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Teramo, in sede di atti introdutt al dibattimento a carico di NOME COGNOME, imputato del reato di incendio, dichiarava la nullità del decreto di giudizio immediato, perché dispos ai sensi dell’art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen. (essendo l’imputato sottoposto a custodia cautelare), senza il rispetto del termine dilatorio previsto dal succe comma 1-ter (l’intervenuta definizione del procedimento di riesame della misura o il vano decorso dei termini per proporla), e ordinava la restituzione degli at G.i.p. in sede.
Ricorre per cassazione il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale d Teramo, deducendo erronea applicazione della legge penale, e denunciando l’abnormità del provvedimento adottato.
Osserva il ricorrente che il rito immediato era stato adottato ai sensi comma 1 dell’art. 453 del codice di rito, sul presupposto dell’evidenza della pro con le forme e nel rispetto dei termini concernenti tale distinta fattispecie.
L’ordinanza impugnata sarebbe pertanto illegittima, e sarebbe altres abnorme, perché tale da alterare l’ordinata sequenza logico-cronologica degli at del procedimento, che spetterebbe a questa Corte di ripristinare.
La difesa dell’imputato ha depositato memoria, con cui invoca la reiezione del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’ordinanza impugnata non è conforme alla legge processuale.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non può esse oggetto in dibattimento di ulteriore sindacato, in quanto essa chiude una fase carattere endoprocessuale, priva di conseguenze rilevanti sui diritti di di dell’imputato (per tutte, Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, COGNOME, R 260018-01), fatta esclusiva eccezione per l’ipotesi, qui peraltro non rileva dell’omesso interrogatorio dell’accusato prima della formulazione della richiesta giudizio immediato (rilevabile dal giudice del dibattimento, in quanto violazione una norma procedimentale concernente l’intervento dell’imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen., e non la sola carenza di un presupposto del rito).
Non è dunque neppure decisivo stabilire se il rito immediato, qui instaurat fosse quello ordinario (di cui all’art. 453, comma 1 del codice), ovvero quello custodiale (di cui ai commi 1-bis e 1-ter), posto che la decisione di ammette assunta nelle indagini preliminari, non era rivisitabile in giudizio.
L’ordinanza impugnata, nell’esercitare un sindacato non consentito, ha anche determinato una regressione procedimentale che risulta del tutto atipica, quanto disposta in assenza dell’attribuzione al giudice del relativo potere.
Il provvedimento è qualificabile come abnorme, come correttamente evidenziato dal ricorrente, e tale rilievo ne legittima altresì l’impugnabilità d a questa Corte; ed è qualificabile come abnorme, in quanto idonea a determinare uno sviamento della funzione giurisdizionale per effetto di una regressio disposta in radice al di fuori dei casi in astratto contemplati, la quale, nel r tra giudice del dibattimento e giudice per le indagini preliminari, assume ril sotto il profilo strutturale, alterando l’ordo processus, cioè l’ordinato svolgimento della sequenza procedimentale, con conseguente vulnerazione dei principi di efficienza e ragionevole durata del processo (in termini, Sez. 3, n. 31728 28/03/2013, COGNOME, Rv. 256733-01; Sez. 3, n. 12141 del 05/02/2008, COGNOME, Rv. 239334-01; Sez. 4, n. 46761 del 25/10/2007, COGNOME, Rv. 23850601; Sez. 4, n. 39597 del 27/06/2007, COGNOME, Rv. 237831-01; Sez. 1, 23927 del 14/04/2004, COGNOME, Rv. 228995-01).
L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, senza rinvio, e gli atti debbono essere trasmessi al Tribunale di Teramo per la celebrazione de giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata., Dispone la trasmissione degli att al Tribunale di Teramo per l’ulteriore corso.
Così deciso 1’11/07/2023