Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42321 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42321 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PAVIA avverso il decreto del 09/05/2024 del GIP TRIBUNALE di PAVIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti all’Ufficio GIP del Tribunale di Pavia.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto in data 09/05/2024, ìl Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine all’istanza proposta ex art. 414 cod. proc. pen., il 20/03/2024, dal Pubblico Ministero presso il medesimo Tribunale, di riapertura delle indagini relativamente al procedimento 8236/16/21 a carico di RAGIONE_SOCIALE , per il reato di omicidio commesso in omissis il 13/08/2007 in danno di P.C. , sul presupposto che la richiesta costituisse mera riproposizione di istanza già respinta il 28/02/2024, e richiamando le motivazioni già espresse in quella sede. Il G.I.P. aggiungeva come, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’autorizzazione alla riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen. non è richiesta in caso di mutamento dell’iscrizione del procedimento contro ignoti in procedimento contro noti, non sussistendo alcun potere-dovere del giudice in ordine alle relative determinazioni del pubblico ministero, fatta salva l’eventuale responsabilità disciplinare o penale di quest’ultimo (Sez. 1, n. 10332 del 15/11/2022 dep. 2023, COGNOME, Rv. 284755 02).
Avverso il suddetto provvedimento il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale censura il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Pavia in quanto abnorme.
Chiariva in particolare il Procuratore come, a seguito di atti di impulso (tra dicembre 2022 e gennaio 2023) da parte della Difesa di RAGIONE_SOCIALE. già condannato in via definitiva per l’omicidio di GLYPH p . c . GLYPH , la Procura di Pavia aveva conferito incarico a propri consulenti al fine di analizzare le conclusioni cui erano giunti i consulenti di parte, e per verificare se, allo stato attuale della scienza e della tecnica, le tracce di DNA maschile repertate nelle unghie della vittima (all’epoca delle prime indagini ritenute non utilizzabili a fini di comparazione), fossero utilizzabili per una comparazione genetica. Sulla base della risposta ai quesiti da parte dei consulenti (per i quali uno dei cinque aplotipi repertati, e precisamente quello relativo ad RAGIONE_SOCIALE , risultava compatibile con quelli ottenuti dai margini ungueali della vittima), il P.M., ritenendo di non poter proseguire le indagini nel procedimento contro ignoti, essendo emersi elementi indizianti a carico di S.A. , già sottoposto ad indagini nel p.p. 8236/16/21, inoltrava al G.I.P. istanza di riapertura indagini ex art. 414 cod. proc. pen. con richiesta del 14/02/2024.
Il 28/02/2024, il Giudice respingeva l’istanza, valutando il tema dell’indagine genetica già esplorata nella sentenza della Corte di assise di appello di Milano, che aveva condannato in via definitiva RAGIONE_SOCIALE
Con successiva istanza del 20/03/2024, il P.M. avanzava una nuova istanza di riapertura delle indagini, nuovamente argomentando in ordine alle indagini che intendeva condurre; in aggiunta agli elementi già sottoposti, il P.M. richiedente, acquisita una nuova consulenza tecnica della Difesa RAGIONE_SOCIALE. inerente la compatibilità della grandezza delle impronte repertate sul luogo del delitto con la taglia delle scarpe di S.A. , avanzava una nuova richiesta di riapertura delle indagini, chiedendo di essere autorizzato a: – completare, anche con accertamento peritale, le indagini genetico forensi aggiornate allo stato della tecnica e della scienza attuale; confrontare le impronte papillari repertate sul luogo del delitto con quelle mai acquisite di S.A. ; escutere gli amici dell’epoca di NOMECOGNOME e di suo fratello I PCOGNOME lal fine di ricostruire compiutamente le frequentazioni della vittima; interrogare’ S.A. I.
Ebbene, ciò premesso, osservava il P.M. ricorrente come le due richieste di .riapertura indagini avanzate dovessero ritenersi diverse, atteso che: differivano i nuovi elementi di prova già acquisiti (non solo esiti degli accertamenti genetico forensi disposti dal P.M. ma anche nuova CT della Difesa A.S. sulle impronte delle scarpe sul luogo del delitto); differiva il percorso argomentativo a sostegno delle richieste avanzate; differivano gli atti investigativi prospettati come necessari, dal momento che la seconda richiesta esplicitava la necessità di confronto con le impronte papillari del S.A. , mai effettuato in precedenza.
Conseguentemente, il provvedimento conclusivo del G.I.P., di «non luogo a provvedere» sulla nuova istanza, doveva ritenersi affetto da abnormità funzionale, dal momento che il procedimento «versa in una irrimediabile situazione di stasi non superabile, in quanto il Giudice non ha provveduto sull’istanza, ma il Pubblico Ministero, se continuasse ad indagare RAGIONE_SOCIALE in un procedimento ad ignoti senza iscriverlo, esporrebbe da un lato sé a sanzioni disciplinari e financo penali, dall’altro gli atti di indagine svolti alla sanzione processuale della inutilizzabilità conseguente alla retrodazione dell’iscrizione ex art p 335 quater cod. proc. pen.».
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott.ssa NOME COGNOME ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti all’Ufficio GIP del Tribunale di Pavia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato..
2. Questa Corte di legittimità ha, in più occasioni i affermato che è inoppugnabile il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari rigetti la richiesta del pubblico ministero di riaprire le indagini dopo una già disposta archiviazione (si veda, per tutte, Sez. 5, n. 30620 del 26/06/2008, COGNOME, Rv. 240441). Ciò in quanto, vigendo il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, sono soggetti a ricorso per cassazione solo quei provvedimenti per i quali è stato specificamente previsto tale rimedio, quelli concernenti la libertà personale, le sentenze diverse da quelle sulla competenza che possono dare luogo ad un conflitto di competenza.
Proprio al fine di porre rimedio a comportamenti procedimentali posti in essere dall’organo giudicante da cui derivano atti non altrimenti impugnabili – in virtù del principio di tassatività delle sanzioni processuali e dei relativi rimedi – e al contempo espressivi, in concreto, di uno “sviamento” della funzione giurisdizionale, non più rispondente al modello previsto dalla legge, è stata elaborata la categoria concettuale della abnormità.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, PM in proc. COGNOME, Rv. 272715; in precedenza Sez. U. n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 238240; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000 dep. 13/12/2000, P.M. in proc. COGNOME, Rv. 217244; Sez. U, n. 26 del 24.11.1999, dep. 2000, Rv. 215094; Sez. 6 n. 2325 dell’08/01/2014, F., Rv. 258252; Sez. 2, n. 7320 del 10.12.2013, dep. 2014, Rv. 259159) è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur costituendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.
L’abnormità dell’atto processuale può riguardare due profili, strutturale e funzionale, che si saldano all’interno di un fenomeno unitario (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, PM in proc. COGNOME, Rv. 272715; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, dep. 22/06/2009, Toni, Rv. 243590).
L’ abnormità strutturale va limitata al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e
cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto).
L’abnormità funzionale si concretizza nel caso in cui l’atto stesso, seppur non intrinsecamente estraneo rispetto al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo, se non a prezzo o del compimento di un atto nullo, rilevabile nel futuro iter procedinnentale, o della realizzazione di una violazione di legge nell’esercizio dell’azione penale (tra le altre, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez. 5, n. 569 del 04/11/2016, dep. 2017, P.M. in proc. COGNOME, Rv. 268598) o, ancora, dell’indebita regressione del procedimento ponendosi, in tal caso, anche in contrasto con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., comma 2 (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 238239 – 01; nonché, ex multis, Sez. 5, n. 10531 del 20/02/2018, COGNOME, Rv. 272593 – 01; Sez. 3, n. 14012 del 14/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 273651 – 01).
Inoltre, va realizzata, in caso di abnormità funzionale, l’analisi delle conseguenze dell’atto in questione, che potrà dirsi abnorme solo ove imponga il compimento di una ulteriore attività viziata sì da porre in pericolo l’equilibrio funzionale del procedimento e la stessa nozione di processo come «serie ordinata» di atti tendenti alla stabilità della sua conclusione.
Resta escluso, come precisato anche dalla dottrina, che possa invocarsi la categoria dell’abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nullità o comunque sgraditi e non condivisi (ibidem; cfr. anche Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217244), perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall’art. 568, comma 1, cod. proc. pen.
Nella presente fattispecie, il provvedimento impugnato risulta abnorme sia sotto il profilo strutturale che sotto il profilo funzionale.
3.1. Da un punto di vista strutturale, il provvedimento del G.I.P. di «non luogo a provvedere», che omette di valutare l’istanza ma si limita ad emettere un sostanziale “non liquet”, costituisce atto “eccentrico” rispetto a quelli positivamente disciplinati, avulso dai poteri che l’ordinamento conferisce al Giudice investito dell’istanza ex art. 414 cod. proc. pen., che consistono nell’accoglimento o nel rigetto della richiesta di autorizzazione alla riapertura delle indagini.
3.2. Quand’anche si volesse ricondurre il provvedimento nella categoria dogmatica dell’inammissibilità, esso, in ogni caso, presenta caratteri di abnormità da un punto vista funzionale, in quanto “utilizzato” al di fuori dell’area che ne individua la funzione e la stessa ragione di essere nell’iter procedinnentale.
3.3. In punto di fatto, va osservato come in data 14/02/2024 veniva avanzata, da parte del P.M. titolare, una prima istanza di riapertura indagini, che il G.I.P. respingeva, sul presupposto che non sussistesse il requisito di novità della richiesta (in particolare si argomentava che la rilevanza del profilo genetico appariva già valutata nel procedimento archiviato). In data 28/03/2024 la Procura formulava una nuova richiesta, anche alla luce della ulteriore documentazione tecnica prodotta dalla Difesa di A.S. (sulla compatibilità delle impronte rilevate sul luogo del delitto con la misura delle scarpe di S.A. ), argomentando in merito agli sviluppi investigativi che apparivano necessari e agli esiti procedimentali prospettabili.
3.4. Ebbene, a fronte di tale seconda richiesta (differente rispetto alla prima, come correttamente argomentato dal Procuratore ricorrente, in merito agli elementi di prova già acquisiti, al percorso argomentativo sotteso, ed agli atti investigativi prospettati come necessari), la risposta del G.I.P. (“non luogo a provvedere”), appare distonica, avendo il Giudice omesso di verificare la sussistenza dei presupposti formali richiesti per la riapertura delle indagini, ponendosi, al di fuori dell’ambito funzionale dei poteri attribuiti al G.I.P nel procedimento delineato dall’art. 414 cod. proc. pen., anche a fronte della reiterazione dell’istanza.
Il provvedimento impugnato risulta pertanto affetto da abnormità sotto il profilo funzionale, determinando una stasi del procedimento non superabile, dal momento che il Pubblico Ministero non ha la possibilità di procedere se non in violazione delle norme di legge, che impongono la necessaria modifica della iscrizione nel registro delle notizie di reato, nonché delle norme di legge che non consentono l’utile svolgimento delle indagini senza la previa autorizzazione del giudice alla riapertura delle stesse.
3.5. Va infine osservato che del tutto deassiale risulta l’affermazione del G.I.P per cui l’autorizzazione alla riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen. non è richiesta in caso di mutamento dell’iscrizione del procedimento contro ignoti in procedimento contro noti, non sussistendo alcun potere-dovere del giudice in ordine alle relative determinazioni del pubblico ministero, dal momento che nel caso specifico la richiesta del P.M. era volta alla riapertura del procedimento già iscritto a
Ed infatti, come osservato dal Procuratore ricorrete, qualora si continuasse ad indagare su RAGIONE_SOCIALE in un procedimento contro ignoti, il P.M. procedente sarebbe esposto non solo a sanzioni disciplinari, ma (e in questo snodo si intravede un altro profilo di abnormità del provvedimento impugnato, laddove suggerisce proprio questa strada all’inquirente, ritenendo superflua la riapertura delle indagini), sarebbe costretto a compiere atti di indagini affetti da inutilizzabilità conseguente alla retrodatazione dell’iscrizione ex art. 335 quater cod. proc..pen., nonché ex art. 414 comma 2 bis cod. proc. pen..
Per quanto sinora esposto la decisione impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame, come da dispositivo.
Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs.196/03 in quanto disposto d’ufficio e/o imposto dalla legge.
Così deciso il 12/09/2024