Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17874 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17874 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nata a San Cataldo il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza emessa in data 28.11.2023 dal Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Caltanissetta, «previo stralcio degli atti», ha disposto di «procedersi con la prosecuzione dell’udienza predibattimentale per il reato di cui al capo 2) della rubrica, che fissa per il gior 16 gennaio 2024 ore 12.00».
AVV_NOTAIO, difensore dell’imputata NOME COGNOME, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l’annullamento, deducendone l’a bnornnità.
2.1. Premette il difensore che la ricorrente è stata citata a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Caltanissetta per rispondere dei reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 371-ter cod. pen., commesso in Palermo in data 17 gennaio 2019, (capo 1), e di cui agli artt. 81, secondo comma, 371-bis cod. pen., commesso in Caltanissetta in data 19 giugno 2019, (capo 2);
che, con sentenza pronunciata in data 17 ottobre 2023 il Tribunale di Caltanissetta, «visti gli artt. 12, 16 e 21, comma 2, cod. proc. pen.», ha dichiarato «la propria incompetenza per territorio in ordine ai reati ascritti a NOME » e ha ordinato la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo, in quanto ritenuto competente per territorio;
che, tuttavia, il Tribunale di Caltanissetta con successiva ordinanza del 28 novembre 2023, rilevato che all’udienza predibattimentale del 17 ottobre 2023 le parti non hanno «formulato richiesta alcuna in ordine al capo 2) dell’imputazione» contestato all’imputata e che, pertanto, «non è stata presa alcuna decisione in merito», ha disposto la prosecuzione dell’udienza predibattimentale per tale reato, fissando l’udienza del 16 gennaio 2024 per consentire alle parti di concludere in ordine a tale capo di imputazione.
2.2. Il difensore deduce che l’ordinanza impugnata sarebbe abnorme, in quanto, come risulta dalle trascrizioni della fonoregistrazione dell’udienza, le part hanno concluso anche in relazione al delitto di cui al capo 2) e, comunque, la competenza per tale delitto si radicherebbe, ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen., pur sempre innanzi all’autorità giudiziaria di Palermo.
Il Tribunale, peraltro, con la sentenza emessa in data 17 ottobre 2023 avrebbe dichiarato la propria incompetenza per territorio in relazione ad entrambi i delitti contestati all’imputato, come risulta dall’utilizzo del plurale nel dispos («i reati») e dall’esplicito riferimento operato all’art. 16 cod. proc. pen. riferimento alla connessione ravvisata tra gli stessi.
Il Tribunale di Caltanissetta, dunque, dopo aver dichiarato la propria incompetenza per territorio con la sentenza emessa in data 17 ottobre 2023, con l’ordinanza impugnata avrebbe revocato di fatto parzialmente e proprie statuizioni e tale atto sarebbe abnorme.
Per effetto dell’ordinanza impugnata, peraltro, si sarebbe determinato un conflitto positivo di competenza, in relazione al delitto contestato al capo 2), tra Tribunale di Caltanissetta e quello di Palermo.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 16 febbraio
2024, il Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto.
La ricorrente deduce l’abnormità dell’ordinanza impugnata, in quanto il Tribunale di Caltanissetta con la stessa avrebbe disposto la prosecuzione dell’udienza predibattimentale in relazione al delitto di cui al capo 2), dopo aver già dichiarato, anche in relazione allo stesso, la propria incompetenza per territorio con la sentenza pronunciata in data 17 ottobre 2023.
Il motivo è fondato.
3.1. Secondo il costante orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 7 del 26/04/1989, COGNOME, Rv. 181303; Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, COGNOME, Rv. 208221; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, COGNOME, Rv. 209603; Sez. U, 24/11/1999, dep. 2000, COGNOME, Rv. 215094; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217244; Sez. U, n. 4 del 31/01/2001, COGNOME, Rv. 217760; Sez. U, 31/5/2005 n. 22909, COGNOME, Rv. 231163; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, P.M. in proc. COGNOME, Rv. 238240; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, P.M. in proc. Toni e altro, Rv. 243590; Sez. U, n. 21243 del 25/03/2010, P.G. in proc. COGNOME, Rv. 246910; Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, COGNOME, Rv. 273581) è ritenersi abnorme il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ovvero che, pur costituendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ragionevole limite; il vizio di abnormità può riguardare sia il profilo struttura allorché l’atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, sia il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo.
3.2. Muovendo da tali consolidati principi, deve rilevarsi che nella specie ricorrono oli estremi dell’abnormità strutturale dell’atto,
il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale, infatti, dopo aver dichiarato, con sentenza pronunciata all’udienza del 28 novembre 2023, la propria incompetenza in ordine ad entrambi i delitti contestati all’imputata, non aveva più alcun potere giurisdizionale che lo legittimasse a pronunziarsi in ordine al delitto di cui al capo 2) e, dunque, a disporre la prosecuzione dell’udienza predibattimentale con riferimento a tale segmento dell’originaria regiudicanda.
L’ordinanza impugnata, dunque, integra una forma di sviamento della
funzione giurisdizionale, che non risponde al modello previsto dalla legge, m si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall’ordinamento.
Sono, infatti, abnormi i provvedimenti adottati dal giudice che, per l’effetto di un precedente atto, abbia esaurito ogni potere decisionale in ordine alla regiudicanda rimessa alla sua competenza.
La giurisprudenza di GLYPH legittimità ha, infatti, GLYPH ritenuto abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver emesso ordinanza di imputazione coatta, dichiari la propria incompetenza per territorio (Sez. 2, n. 6586 del 10/01/2022, Persano, Rv. 282784 – 01), il provvedimento con cui, a seguito dell’incidente di esecuzione, il giudice, ritenuta, su richiesta de procuratore generale, la propria incompetenza a decidere, revochi l’ordinanza con cui aveva già disposto la restituzione nel termine ad impugnare una sentenza (Sez. 1, n. 1202 del 16/05/2012, Pacini, Rv. 254255 – 01) e il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, a seguito di una istanza della persona offesa, revochi un decreto di archiviazione pronunciato de plano (Sez. 5, n. 326776 del 11/03/2015, Tarquinio, Rv. 264348 – 01).
L’ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, unitamente agli eventuali atti processuali consecutivi che dipendono dalla stessa, secondo quanto sancito dall’art. 185, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.