Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42251 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 3 Num. 42251 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
LAGONEGRO
nei confronti di:
COGNOME NOME NOME a FRANCAVILLA IN SINNI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/03/2023 del TRIBUNALE di LAGONEGRO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;
letta le memoria del difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità o comunque infondatezza del ricorso del PM.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 20/03/2023 del medesimo Tribunale che ha concesso alla società «RAGIONE_SOCIALE» (società esercente l’attività di produzione di elementi prefabbricati in cemento armato e vibrocompresso) l’uso provvisorio, per un anno, dell’impianto produttivo sito in ChiaromonteINDIRIZZO, sottoposto a sequestro preventivo cd. “impeditivo” (art. 321, comma 1, cod. proc. pen.) nell’ambito del procedimento penale iscritto a carico del suo legale rappresentante, NOME COGNOME, per i reati di cui agli artt. 81, cod. pen., 181, d.lgs. n. 42 del 2004, 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A), 81, cpv., cod. pen., 103, 124, 137 e 256, d.lgs. n. 152 del 2006 (capo B), 81, cpv. cod. pen., 192, 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 (capo C), 734 e 635, cpv., cod. pen. (capo D) (il sequestro è stato adottato in relazione ai reati di cui ai capi B e C).
Articolando un solo motivo, deduce l’abnormità e atipicità del provvedimento impugNOME siccome espressione di un potere esercitato al di fuori dei casi consentiti dalla legge e perché affetto da anomalia genetica così radicale da determinarne l’inesistenza materiale e giuridica.
Lamenta, in particolare, che: a) il giudice ha esercitato poteri esclusivi del pubblico ministero; b) tali poteri sono stati esercitati dopo che il pubblico ministero, con provvedimento del 30/01/2023, aveva rigettato la medesima istanza; c) la decisione è stata adottata ‘de plano’ senza attivare il contraddittorio con l’Ufficio requirente e sulla base di note difensive illegittimamente e irritualmente acquisite al di fuori di ogni regolare deposito degli atti.
Lamenta, altresì, il vizio di motivazione osservando che l’ordinanza impugnata si fonda su argomenti eccentrici rispetto ai fatti oggetto di intervento cautelare limitandosi, con la tecnica del “copia incolla”, a richiamare argomenti relativi a provvedimenti cautelari emessi per il caso ILVA di Taranto nel quale veniva in rilievo la normativa in materia di sicurezza del lavoro, del tutto estranea all’odierna vicenda.
2.11 difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ha depositato memoria con cui ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per la sua tardività o comunque perché proposto avverso provvedimento non impugnabile ovvero perché manifestamente infondato.
3.11 Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è ammissibile e fondato.
2.La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati. Così recita l’art. 568, comma 1, cod. prod. pen., che fissa il principio della tipici tassatività dei provvedimenti impugnabili e dei relativi mezzi di impugnazione, secondo il quale: a) non è possibile impugnare un provvedimento se la legge non lo consente espressamente; b) non è possibile impugnare un provvedimento con un mezzo diverso da quello espressamente previsto. E tuttavia, l’art. 111, comma settimo, Cost., consente sempre il ricorso per cassazione contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali. L’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., codifica principio stabilendo, a sua volta, che sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell’art. 28. La giurisprudenza di legittimità ne ha tratto argomento per dar corpo, già in costanza del precedente codice di rito, alla figura dei provvedimenti cd. abnormi, astrattamente non impugnabili in base al principio di tassatività e tipicità d mezzi di impugnazione e tuttavia ricorribili per cassazione.
2.1.La figura dell’abnormità dei provvedimenti del giudice – spiega la Suprema Corte (Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, COGNOME) – rappresenta il risultato di una lunga elaborazione giurisprudenziale con cui – a partire dall’entrata in vigore del codice del 1930 – è stata creata, accanto a quell tradizionale della invalidità, la categoria del provvedimento abnorme. L’intento dichiarato di tale operazione di integrazione normativa è stato quello di introdurre un correttivo al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, nel senso che si è inteso apprestare il rimedio del ricorso per cessazione contro quei determinati provvedimenti che, pur non essendo oggettivamente impugnabili, risultino, tuttavia, affetti da anomalie genetiche o funzionali cos radicali da non poter essere inquadrati in alcuno schema legale e da giustificarne la qualificazione dell’abnormità. Il ricorso per cassazione costituisce, pertanto pertanto, “lo strumento processuale utilizzabile per rimuovere gli effetti di un provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del suo contenuto, deve essere considerato avulso dall’intero ordinamento giuridico” (cfr. Cass., Sez. Un., 9 maggio 1989, Goria). In mancanza di una definizione legislativa, la giurisprudenza della Suprema Corte ha configurato il paradigma del provvedimento abnorme ponendone in risalto i caratteri salienti nel fatto che
esso si discosta e diverge non solo dalla previsione di determinate norme ma anche dall’intero sistema organico della legge processuale, tanto da porsi come atto insuscettibile di ogni inquadramento normativo e da risultare imprevisto e imprevedibile rispetto alla tipizzazione degli atti processuali compiuta dal legislatore (Cass., Sez. III, 9 luglio 1996 P.M. in proc. COGNOME; Cass., I, 19 maggio 1993, COGNOME ed altro, Cass., Sez., VI, 19 novembre 1992, COGNOME; Cass., 22 giugno 1992, P.M. in proc. Zinno). In altre decisioni è stato precisato che è abnorme non solo il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell’ambito dell’ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori de casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (Ca Sez. III, 21 febbraio 1997, COGNOME ed altro; Cass., Sez. I, 11 giugno 1996, P.M. in proc. COGNOME; Cass., Sez. V, 13 gennaio 1994, P.M. in proc. Marino ed altro). Nella ricerca degli elementi qualificanti la figura del provvedimento abnorme è stato altresì stabilito che l’atto abnorme rappresenta un’evenienza del tutto eccezionale essendo emesso in assoluta carenza di potere, oltre che con radicale divergenza dagli schemi e dai principi ispiratori dell’ordinamento processuale (Cass., Sez. VI, 30 settembre 1993, COGNOME ed altro), e che l’abnormità inerisce soltanto a quei provvedimenti che si presentano avulsi dagli schemi normativi e non anche a quelli che, pur essendo emessi in violazione di specifiche norme processuali, rientrano tra gli atti tipici dell’ufficio che li ad (Cass., Sez. II, 10 aprile 1995, P.M. in proc. Saraceno). Inoltre, è stato posto i luce che l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché, per la sua singolarità, si pone fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando, pur non estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (Cass., Sez. III, 14 luglio 1995, P.M. in proc. COGNOME ed altri; Cass., Sez. V, 1 marzo 1994, P.M. in proc. COGNOME ed altro). L’assenza di criteri omogenei e uniformi di identificazione dei caratteri distintivi del provvedimento abnorme ha contribuito ad una progressiva estensione di tale categoria / alla quale la giurisprudenza di legittimità ha fatto ricorso per rimuovere situazioni processuali “extra ordinem” altrimenti non eliminabili – create da provvedimenti del giudice inficiati da anomalie genetiche o funzionali che ne impediscono l’inquadramento nei tipici schemi normativi e li rendono incompatibili con le linee fondanti del sistema processuale. È opportuno, poi, osservare che il legislatore del 1988, pur prendendo atto del diritto vivente e della flessibilità inerente alla nozione provvedimento abnorme, ha preferito astenersi da qualsiasi diretto intervento normativo, motivando la scelta dell’esclusione di una espressa previsione dell’impugnazione dei provvedimenti abnormi con «la rilevante difficoltà di una possibile tipizzazione e la necessità di lasciare sempre alla giurisprudenza di Corte di Cassazione – copia non ufficiale
rilevarne l’esistenza e di fissarne le caratteristiche ai fini della impugnabilità. Se infatti, proprio per il principio di tassatività, dovrebbe essere esclusa ogni impugnazione non prevista, è vero pure che il generale rimedio del ricorso per cassazione consente comunque l’esperimento di un gravame atto a rimuovere un provvedimento non inquadrabile nel sistema processuale o adottato a fini diversi da quelli previsti dall’ordinamento» (Relazione al prog. prel., pag. 126). Delineata nei termini sopra indicati la figura del provvedimento abnorme, e rilevato che uno dei suoi tratti essenziali è quello di sottrarsi ad una rigida tipizzazione classificatoria, deve porsi in evidenza che l’abnormità è stata considerata dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione come motivo di deroga al principio di tassatività delle impugnazioni e non anche come ragione che dispensi dall’osservanza delle forme e dei termini ordinari prescritti dalla legge processuale per l’ammissibilità del ricorso per cassazione. L’operatività dei normali termini di decadenza per l’impugnazione dei provvedimenti abnormi è stata affermata sia con riferimento alla disciplina dettata dagli artt. 190 e 199 del codice del 1930 (Cass., Sez. I, 28 aprile 1987, COGNOME; Cass., 25 novembre 1983, COGNOME; Cass., Sez. IV, 11 novembre 1983, COGNOME; Cass., Sez. V, 22 giugno 1983, COGNOME; Cass., Sez. V, 18 dicembre 1968, COGNOME) sia rispetto alla corrispondente normativa posta dagli artt. 569 e 585 del codice vigente (Cass., Sez. V, 3 dicembre 1996, COGNOME; Cass., Sez. IV, 16 maggio 1995, ric. P.M.; Cass., Sez. I, 28 febbraio 1992, Macedonio) (così, in motivazione, Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, COGNOME, cit.).
2.2.In sintesi: è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 17 del 10/12/1997 dep. 1998 – COGNOME; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999 – dep. 2000 – COGNOME).
2.3.Dunque, come autorevolmente ricordato in motivazione da Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, COGNOME, «non si può ricorrere alla categoria dell’abnormità quando l’atto o il provvedimento che si vuole rimuovere rientri nei poteri del Giudice che lo ha adottato, e cioè discende da un potere riconosciuto o attribuito dalla legge, dato che in tal caso nessuna estraneità al sistema può evidenziarsi. Così è nell’ipotesi in cui si faccia valere l’inosservanza di norme che prevedono l’adozione di un determiNOME atto a date condizioni di fatto, e l’eventuale insussistenza delle stesse ne determina l’illegittimità ma non l’abnormità e,
quindi, si tratterà di un provvedimento “contro norma” ma non “extra norma” (…) la configurazione di un atto abnorme non richiede verifica ulteriore rispetto a quella concernente l’assenza di potere del giudice di provvedere, con la conseguenza che il ricorso per cassazione con denuncia di abnormità non può autorizzare la verifica, in sede di legittimità, di un vizio di legge del provvedimento, ex art. 606 comma 1 lett. c) C.P.P., ” salvo eludere lo stesso fondamento del concetto di abnormità” e porre nel nulla il principio di tassatività delle impugnazioni» (nello stesso senso, già Sez. U, n. 4 del 31/01/2001, COGNOME, secondo cui «va peraltro ribadita la rigorosa affermazione giurisprudenziale (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 22.11.2000, P.M. in proc. Boniotti) ( per la quale il solo fatto che un provvedimento sia inficiato da una qualsivoglia violazione di legge non ne giustifica, di per sé, l’immediata ricorribilità per cassazione in nome della categoria dell’abnormità, la quale non può essere surrettiziamente utilizzata, dilatandone i confini, al fine di aggirare la preclusione correlata alla tipicità dei mezzi d’impugnazione secondo il dettato degli artt. 568 e 586 del codice di rito, insieme con il principio di tassatività delle nullità stabilito dall’art. 177 stesso codice»).
3.Nel caso di specie, il Tribunale ha esercitato poteri che non gli sono riconosciuti dall’ordinamento.
3.1.Unico organo titolato a conoscere dell’esecuzione del sequestro preventivo e a disciplinarne le relative modalità è il pubblico ministero, non il giudice.
3.2.Ed, invero, la determinazione delle modalità di esecuzione della cautela, che si rendano necessarie per garantire il rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, spetta al giudice procedente solo nella fase applicativa della misura stessa, mentre, dopo l’emissione del titolo, compete al predetto giudice la sola valutazione dei presupposti per il mantenimento o la revoca della misura, rientrando nelle prerogative del pubblico ministero ogni questione concernente l’esecuzione del sequestro, salva la possibilità di sollecitare, con ricorso al giudice dell’esecuzione, il controllo di legittimità relativo alle modalità di esecuzione della misura (Sez. 3, n. 30405 del 08/04/2016, Murino, Rv. 267587 – 01; Sez. 3, n. 720 del 23/09/2022, dep. 2023, n.m.; Sez. 2, n. 44642 del 08/07/2022, n.m.; ).
3.3.Se ne è dedotto che: a) è abnorme il provvedimento con cui il giudice autorizza l’uso residenziale di un immobile sottoposto a sequestro preventivo cosiddetto impeditivo, essendo il potere di determinare le modalità di esecuzione di una misura cautelare reale di competenza esclusiva del pubblico ministero (Sez. 3, n. 16689 del 26/02/2014, COGNOME, Rv. 259541 – 01, che ha precisato che, in materia, il giudice è legittimato ad intervenire solo se adito con incidente di esecuzione e all’esito di procedimento rispettoso delle forme prescritte dall’art.
666 cod. proc. pen.); b) è abnorme il provvedimento del GIP che, paralizzando l’efficacia del provvedimento emesso dal P.M., aveva autorizzato i detentori di un appartamento sito in un immobile sottoposto a sequestro preventivo a continuare ad abitarvi e a fruire dei servizi comuni (Sez. 3, n. 43615 del 18/02/2015, COGNOME, Rv. 265152 – 01).
3.4.11 ricorso è altresì ammissibile perché proposto nel termine di quindici giorni dal deposito del provvedimento, termine unanimemente ritenuto applicabile, nella giurisprudenza della Corte di cassazione, per effetto del combiNOME disposto di cui agli agli artt. 325 e 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5 del 20/04/1994, COGNOME, Rv. 197701 – 01; Sez. 3, n. 13737 del 15/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275190 – 01; Sez. 2, n. 49966 del 15/09/2015, COGNOME, Rv. 265559 – 01; Sez. 1, n. 3962 del 05/06/1997, COGNOME, Rv. 207954 – 01).
3.5.La ammissibilità e fondatezza del ricorso in punto di abnormità del provvedimento impugNOME rende superfluo l’esame di tutte le altre questioni, anche di natura processuale, dedotte dal Pubblico ministero e dal difensore con la memoria trasmessa telematicamente il 16/06/2023.
3.6.Ne consegue che il provvedimento impugNOME deve essere annullato senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, il 04/07/2023.