Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3069 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3069 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI AVELLINO nei confronti di:
NOME COGNOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/05/2023 del GIP TRIBUNALE di AVELLINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, in persona di COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti all’ufficio G.I.P. del Tribunale di Avellino;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino rigettava la richiesta di emissione di decreto penale di condanna a carico di NOME COGNOME e NOME COGNOME, imputati del reato di cui all’art. 4, secondo comma, I. n. 110 del 1975, ritenendo inopportuna la definizione del procedimento penale con rito speciale nei loro confronti, essendo inverosimile che essi, entrambi inoccupati, potessero provvedere al pagamento della sanzione pecuniaria irrogata.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo.
Con esso il ricorrente denuncia l’abnormità del provvedimento, basato su una prognosi negativa circa la capacità degli imputati di provvedere al pagamento della pena pecuniaria, che al giudice a quo non sarebbe spettata, mentre il medesimo giudice avrebbe semmai potuto concedere la sospensione condizionale della pena o disporre il pagamento in forma rateale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va rilevata la tardività del deposito della requisitoria del Procuratore generale, il quale ha trasmesso le sue conclusioni in data 13 novembre 2023, e quindi oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente l’udienza stabilito dall’art. 611 cod. proc. pen.; termine le cui unità di tempo si computano, come in ogni caso in cui è stabilito solo il momento finale, intere e libere a norma dell’art. 172, comma 5, cod. proc. pen. (v. Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269673-01).
2. Ciò premesso, il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già autorevolmente sancito (Sez. U, n. 20569 del 2018, ksouri, Rv. 272715-01) l’abnormità del provvedimento di restituzione degli atti, adottato dal g.i.p. investito di richiesta di emissione del decreto penale di condanna e motivato da ragioni di mera opportunità, legate ad una formulata prognosi negativa circa l’adempimento da parte dell’imputato dell’obbligo di pagamento della pena pecuniaria. Una decisione siffatta si traduce in una indebita interferenza rispetto alla scelta, di esclusiva pertinenza dell’organo dell’accusa, di introdurre il procedimento monitorio, ed in un’arbitraria invasione da parte del giudice di prerogative riservate dall’ordinamento alla parte pubblica in punto di utilità del rito e di suoi futuri sviluppi.
Segue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ave per la decisione di merito di sua competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Dispone la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellin l’ulteriore corso.
Così deciso il 17/11/2023