Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44096 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44096 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia nei confronti di:
COGNOME NOME, nato a Monfalcone il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/05/2024 del Tribunale di Gorizia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha richiesto l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Gorizia per il giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Il AVV_NOTAIO della Repubblica di Gorizia ricorre avverso il provvedimento del Giudice dell’udienza preliminare di Gorizia con cui, nell’ambito del procedimento in ordine a fatti di reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi il 6 giugno 2022, ha disposto ex art. 33 -sexies cod. proc. pen. la trasmissione degli atti al AVV_NOTAIO Ministero per l’esercizio dell’azione penale, attraverso la citazione diretta a giudizio ai sensi dell’art. 552 cod. proc. pen., ritenendo nulla quella formulata con le forme della richiesta di rinvio a giudizio il
15 dicembre 2023, data in cui non era ancora entrata in vigore l’art. 4, comma 3, d.l. n. 123 del 2023 (convertito con I. n. 159 del 2023), norma che aveva inasprito il limite edittale massimo (aumentato da quattro a cinque anni di reclusione) della ipotesi lieve, così incidendo sull’art. 550 cod. proc. pen.
Il AVV_NOTAIO Ministero ricorrente deduce l’abnormità dell’ordinanza impugnata che, restituendo gli atti, ha determinato una indebita regressione del procedimento ed una stasi del processo con l’impossibilità di proseguirlo: osserva come, qualora ottemperasse all’ordinanza del Giudice dell’udienza preliminare, emetterebbe un atto certamente nullo. Rileva come la richiesta di rinvio a giudizio sia stata formulata il 15 dicembre 2023, epoca successiva all’intervenuto inasprimento di pena per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R.
Si è confuso l’ambito applicativo dell’art. 2 cod. pen. con quello afferente al principio del tempus regit actum che, invece, governa le modalità di esercizio dell’azione penale e che ha quale parametro la norma per come modificata e richiamata da quella processuale senza che ciò assuma incidenza alcuna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in quanto l’ordinanza impugnata è abnorme.
Deve premettersi che l’autonoma impugnazione di atti del procedimento innanzi al Giudice di legittimità – quale che ne sia il peculiare contenuto costituisce tendenzialmente un’eccezione in quanto deroga al AVV_NOTAIO principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.
Una lunga e diffusa elaborazione giurisprudenziale ha definito l’inquadramento dogmatico della categoria dell’abnormità, intesa quale vizio che connota in radice un provvedimento, senza però identificarsi nella sua nullità o inesistenza giuridica.
Questa Corte nel suo più prestigioso consesso ha affermato che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.
Il carattere abnorme dell’atto processuale – si è ulteriormente precisato – può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto si ponga al di fuori del sistem organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo ovvero determini la sua inammissibile regressione, in grado di alterare l’ordinata sequenza logico-cronologica, ad una fase processuale ormai
esaurita (così, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, COGNOME, Rv. 243590; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 238239 – 01; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 215094; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, COGNOME, Rv. 209603).
Del tutto conseguenziale, pertanto, si rivela la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte che, in merito ad una questione analoga a quella in esame, ha statuito l’abnormità dell’«ordinanza del giudice dell’udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell’art. 33 -sexies cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull’erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, proprio in quanto si imporrebbe al titolare dell’azione penale il compimento di un’attività processuale “contra legem” e in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento» (Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 – 01).
Ciò premesso, conformemente a quanto osservato nel ricorso, la norma che deve governare l’operato del giudice al fine di accertare quale sia la disciplina vigente al momento della richiesta di rinvio a giudizio, momento individuato come rilevante per il rispetto del principio del “tempus regit actum”, deve essere quella vigente in detto istante anche allorché siano intervenute medio tempore modifiche incidenti sul parametro di natura penale richiamato dalla norma processuale, tale da caratterizzarne la disciplina del codice di rito ed ancorare il contenuto del dato letterale della stessa al momento della sua concreta applicazione.
In detti termini sussisteva indirizzo maggioritario di questa Corte che ha statuito l’abnormità dell’indebita regressione impressa al procedimento nel caso in cui la richiesta di rinvio per il reato sia stata presentata dopo l’entrata in vigore della legge che aveva elevato il limite edittale (il riferimento era all’inasprimento di pena per il delitto di cui all’art. 646 cod. pen. intervenuto con legge del 9 gennaio 2019, n. 3, che ha portato il limite edittale massimo ad anni cinque di reclusione, cfr. Sez. 2, n. 28304 del 25/06/2021, Ariani, Rv. 281802).
Sulla stessa linea si pongono quegli arresti che hanno concluso per la abnormità del provvedimento in ipotesi di restituzione degli atti al AVV_NOTAIO ministero da parte del giudice dell’udienza preliminare sul presupposto della riqualificazione del fatto (cfr., altresì, Sez. 1, n. 30062 del 29/09/2020, Bianco, Rv. 279729; Sez. 5, n. 10531 del 20/02/2018, COGNOME, Rv. 272593)
Detto indirizzo maggioritario ha seguito la citata sentenza delle Sezioni Unite Scarlini, non massinnata sul punto (punto 3 del «considerato in diritto») allorché, evocando consolidata giurisprudenza delle stesse Sezioni Unite (Sez. U, n. 27919
del 31/03/2011, COGNOME, Rv. 250196, secondo cui non esistono «principi di diritto intertemporale, propri della legalità penale, che possano essere pedissequamente trasferiti nell’ordinamento processuale»), ha avuto modo di rilevare che il rinvio operato ai limiti edittali contenuti nella disciplina dell’art. 5 cod. proc. pen., che richiama l’art. 4 cod. proc. pen., debba essere inteso come rinvio «fisso», da apprezzarsi al momento dell’applicazione della norma, e non «mobile», in quanto solo correlato alla pena applicabile secondo il criterio previsto dall’art. 2 cod. pen. (cfr., Sez. 2, n. 9876 del 12/02/2021 . , Macrì, Rv. 280724). ·
Da quanto sopra evidenziato deve ritenersi abnorme l’ordinanza con cui il Giudice dell’udienza preliminare di Gorizia, sull’erroneo presupposto che al momento del contestato reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 fosse ancora in vigore un più mite limite edittale tale da essere ricompreso tra le ipotesi in ordine alle quali è necessaria la citazione diretta a giudizio, ha restituito gli atti al AVV_NOTAIO Ministero affinché provvedesse in detti termini, dovendosi ritenere, invece, applicabile la norma di cui all’art. 550 coct proc. pen. nella parte in cui, richiamando il mero limite editale in vigore al momento dell’esercizio dell’azione penale, impone di precedere con la richiesta di rinvio a giudizio, conformemente a quanto in concreto effettuato nel caso sottoposto ad esame.
Dalla fondatezza del ricorso consegue annullamento dell’ordinanza impugnata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Gorizia – Ufficio del Giudice dell’udienza preliminare -, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnat9 e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Gorizia – Ufficio del Giudice déll’udienza preliminare – per l’ulteriore corso.
Così deciso il 07/11/2024.