Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 29162 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29162 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a AGNONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ISERNIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; (” 1, A ” GLYPH t./V n C ·– et-3 -Qlette/entitè le conclusioni del PG – N i e,- P” GLYPH Si i IA·14 t. GLYPH ,Lt. GLYPH · -c,t – tvt i-C GLYPH v, – e 17,4 GLYPH · .”-.4-) ~ 4
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RITENUTO IN FATTO
Il difensore di COGNOME NOME propone ricorso avverso il provvedimento emesso il 07/12/2023 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Iserni che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto del 05/10/2023, cui è stata revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il ricorso consta di due motivi con cui si deducono:
2.1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Diversamente da quanto si legge nel provvedimento impugnato, l’istante non aveva proposto ricorso per cassazione ma l’opposizione di cui all’art. 99 dell’anzidetto decreto, depositata telematicame 26/10/2023 ed indirizzata al Tribunale di Isernia – Ufficio Gip/Gup, ove, peralt sul frontespizio si dava chiaramente atto che si trattava di opposizione all’anzi decreto di revoca dell’ammissione al beneficio. La declaratoria di inammissibil dell’atto di opposizione è pertanto erronea, oltre che abnorme. Il Giudice av l’onere di decidere in merito all’opposizione, valutando la produzione documental rilasciata all’esponente dall’RAGIONE_SOCIALE e, conseguentemente, ammetterla al patrocini spese dello Stato.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l’annullamen senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunal di Isernia per l’ulteriore corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Dalle allegazioni prodotte dal ricorrente risulta, infatti, che, in 26/10/23, la difesa ha depositato in Cancelleria (il 06/10/2023) e comunicato mezzo pec (09/10/2023) al Tribunale di Isernia, Ufficio Gip/Gup, opposizione al decreto n. 3/2023 Mod. 27 di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio pronunciata dal Gup del medesimo Tribunale il 05/10/2023. L’iniziale (nell’incip dell’atto difensivo) qualificazione come “ricorso”, non comporta alcun inammissibilità dello stesso, GLYPH in forza del principio di ammissibilità dell’impugnazione, indipendentemente dalla qualificazione data dalla parte ch l’ha proposta, stabilito dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Sez. 3, n. 48032 del 25/10/2019, GLYPH P., GLYPH Rv. 278013; Sez. 2, n. 39117 del 16/09/2003, Monterosso, Rv. 227258), possedendo l’atto di
cui si tratta tutti i requisiti formali e sostanziali dell’opposizione di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la conseguenza che il Giudice avrebbe dovuto valutarla.
Il provvedimento impugnato che ha dichiarato inammissibile il predetto atto di opposizione osservando che “… in tema di patrocinio a spese dello Stato, avvers il provvedimento di revoca d’ufficio dell’ammissione al beneficio non è esperibile i ricorso per cassazione ex art 113 d.P.R. 115/2002, che è azionabile unicamente quando la revoca sia disposta su richiesta dell’ufficio finanziario, ma l’opposizio ex art 99 cit. d.P.R.”, si appalesa non solo del tutto inconferente con la na dell’atto proposto, ma abnorme ((cfr. Sez. 4, n. 6875 del 13/01/2021, COGNOME NOME, Rv. 280540).
La lunga elaborazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite (n. 25957 del 26/03/2009, P.M. in proc. COGNOME e altro, in motivazione; n. 22909 del 31/05/2005, P.M. in proc. COGNOME; n. 4 del 31/01/2001, P.M. in proc. COGNOME e altri; n. 33 del 22/11/2000, P.M. in proc. COGNOME; n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, COGNOME; n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, COGNOME, Rv. 209603-01; n. 11 del 09/07/1997, P.M. in proc. COGNOME) ha chiarito quali sono le caratteristiche de categoria della “abnormità”, precisando: che è affetto da tale vizio provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avuls dall’intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite; che l’abnormità dell’atto riguardare sia il profilo strutturale, allorché l’atto si ponga al di fuori del organico della legge processuale, sia il profilo funzionale, quando esso, pur no estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità proseguirlo, potendosene ravvisare un sintomo nel fenomeno della c.d. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore. L’assenza di criteri uniformi di identificazione dei caratteri distintivi del provvedimento abnorme ha contribuito ad una progressiva estensione di tale categoria, rispetto a tradizionali invalidità dell’atto, nell’intento dichiarato da parte della giurispru di legittimità di rimuovere, con il rimedio del ricorso immediato per cassazione situazioni processuali extra ordinem, altrimenti non eliminabili (per la preclusione derivante dalla tassatività dei mezzi di impugnazione e delle nullità), c conseguono ad atti del giudice geneticamente o funzionalmente anomali, non inquadrabili nei tipici schemi normativi ovvero incompatibili con le linee fondant del sistema. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato, in quanto determinante altresì la stasi del procedimento, deve ritenersi abnorme.
In conclusione, si impone l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Isernia per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Isernia per l’ulteriore corso.
Così deciso il 7 marzo 2024