Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2029 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2029 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 31/03/2023 del TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale che ha concluso GLYPH per l’annullamento per abnormità sia del provvedimento del pubblico ministero c imponeva il vincolo, che di quello che trasmetteva al giudice per le indagini preli l’istanza di restituzione; COGNOMEdeva l’annullamento per abnormità anch provvedimento impugnato, con il quale il AVV_NOTAIO per le indagini preliminari dichia il non luogo a provvedere sull’istanza di restituzione trasmessa dal pubblico mini Infine COGNOMEdeva inoltre la trasmissione degli atti in Procura per la successiva tras al giudice ai sensi dell’art. 724 cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
Il AVV_NOTAIO per le indagini preliminari di Torino dichiarava non doversi pro sull’istanza – tramessa dal pubblico ministero – con la quale NOME COGNOME COGNOME dissequestro di un immobile vincolato in esecuzione degli accordi di cooperaz internazionale tra Italia e Russia stipulato nel 1959.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge: il provvedimento sarebbe abnorme in quanto avrebbe creato una stasi giurisdizionale impedendo la correzione di un vincolo illegittimo, poiché emesso in esecuzione di accordi non più vigenti in seguito alla espulsione della Russia dal Consiglio di Europa, che avrebbe comportato a perdita di efficacia delle convenzioni, dunque divenuto privo di base legale.
Il provvedimento era stato, inoltre, adottato dal pubblico ministero, ovvero da un organo privo di competenza funzionale, tenuto conto della natura e della temporaneità del vincolo riCOGNOMEsto dalle autorità russe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.Deve essere, in via preliminare, delimitata l’area di operatività dell’ – abnormità”. Si tratta di un vizio non codificato, che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciut definito per colpire provvedimenti endoprocedimentali per i quali non è previsto alcuno strumento di impugnazione, che, tuttavia, si presentano radicalmente viziati.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che si considera abnorme (a) sia il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell’ambito dell’ordinamento processuale, (b) sia quello che, pur essendo, in astratto, manifestazione di legittimo potere, si esplichi «al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, di ogni ragionevole limite».
Le Sezioni unite, ripercorrendo il lungo percorso di approfondimento giurisprudenziale relativo all’abnormità, hanno ribadito che questa «può riguardare tanto il profil “strutturale”, allorché, per la sua singolarità, si ponga fuori dal sistema organico della le processuale, quanto il profilo “funzionale”, quando, pur non estraneo al sistema normativo, determini la «stasi del processo e la impossibilità di proseguirlo» (cosi: Sez. U, n. 3750 del 28/04/2022, COGNOME, Rv. 283552, § 4.2. che a sua volta richiama le altre pronunce e, segnatamente, Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, COGNOME, Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, COGNOME, Rv. 21.5094; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217244; Sez. U, n. 19289 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227355; Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, COGNOME, in motivazione; Sez. U, n. 34536 del 11/07/2001, COGNOME, Rv. 219587, Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, COGNOME, Rv. 208221). Assume, dunque, rilievo non solo il caso in cui il provvedimento endoprocedimentale non impugnabile “blocchi” il processo, producendo una stasi inemendabile, ma anche quello in cui il provvedimento, pur non producendo alcuna stasi, sia espressione di un potere
sussistente e conferito, ma esercitato al di là di ogni ragionevole limite, configurandosi, fatto, come “arbitrario”.
Nel dettaglio, si è affermato che l’abnormità è riconoscibile sia nel caso in cui si regist uno sviamento della funzione giurisdizionale, «che si colloca al di là del perimetro entro quale è riconosciuta dall’ordinamento», sia nel caso di atto che, per quanto normativamente disciplinato, si manifesti come «strutturalmente eccentrico», in quanto utilizzato «al di fuori dell’area che ne individua la funzione e la ragion d’essere».
Con specifico riguardo alle regressioni illegittime (area privilegiata di manifestazion dell’abnormità), si è chiarito che l’abnormità non sussiste quando l’illegittimità dell’a che genera la regressione, sia correggibile attraverso il successivo esercizio di attivi propulsive consentite e legittime.
In sintesi, il percorso ermeneutico di inquadramento dell’abnormità ha chiarito:
(a) che l’abnormità “funzionale” si rileva nei casi di stasi inemendabile del procedimento, identificabili, questi ultimi, anche in quelli in cui «il provvedime giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo» (Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, COGNOME, § 4.4., che richiama le conclusioni di Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, COGNOME, Rv. 243590 – 01);
(b) che l’abnormità “strutturale” si rinviene nei casi di esercizio da parte del giudi «di un potere non attribuitogli dall’ordinamento (carenza di potere in astratto), ovvero d deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione legale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di oltre ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)» (Sez. U, 25957 del 26/03/2009, COGNOME, Rv. 243590 – 01, § 10).
2. Nel caso in esame si registrano diverse abnormità.
La prima affligge il provvedimento di sequestro disposto dal pubblico ministero, che risulta emesso in “carenza di potere in astratto”, in quanto il sequestro veniva eseguito 21 febbraio 2020, dopo il termine fissato dall’autorità russa rogante, che COGNOMEdeva di disporre il sequestro solo “fino al 16 ottobre 2019”. Tale vizio integra una abnormità “strutturale” in quanto il pubblico ministero non aveva il potere di attivare l’esecuzio della rogatoria dopo il termine indicato dallo Stato riCOGNOMEdente.
A ciò si aggiunge che il vincolo in questione è stato anche disposto in violazione della competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari, dato che l’applicazione di un vincolo cautelare di natura non probatoria, come nel caso di specie, non può essere imposto dal pubblico ministero, ma solo dal giudice, secondo quanto prevede l’art. 724 cod. proc. pen..
Per tale violazione della competenza funzionale non è previsto un rimedio impugnatorio, sicché si registra una ulteriore abnormità, di tipo “funzionale”, in quanto creatrice di un stasi inemendabile.
Si rileva, peraltro, che l’incompetenza funzionale può essere rilevata in qualunque stato e grado del procedimento e del processo come stabilito, tra l’altro, da Sez. U, n. 292 del 15/12/2004, dep. 2005, Scabbia, Rv. 229633 – 01, ma che nel caso in esame non è mai stata rilevata né dal pubblico ministero, né dal tribunale per il riesame, né, come si vedrà, dal AVV_NOTAIO per le indagini preliminari.
Invero l’abnormità del provvedimento del pubblico ministero non è stata tempestivamente dedotta (anche qualora dovesse ritenersi tempestiva la doglianza presentata con l’istanza di riesame, l’ordinanza reiettiva non risulta essere stata impugnata). Si pone, dunque – in astratto – il problema della tempestività del ricorso per cassazione proposto oltre i termini previsti dall’art. 585 cod. proc. pen..
Sul punto si condivide quanto già affermato dalla Cassazione, ovvero che è inammissibile, per tardività, il ricorso per cassazione proposto avverso un atto abnorme senza il rispetto dei termini per impugnare di cui all’art. 585 cod. proc. pen., í quali tutta non operano nel caso in cui l’abnormità sia qualificata da un’anomalia funzionale, così radicale e congenita da produrre una stasi processuale superabile unicamente con il ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 32395 del 13/06/2019, P., Rv. 276477 – 01; Sez. 1, n. 3305 del 13/01/2005, COGNOME, Rv. 230747; Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, COGNOME, Rv. 208221 – 01).
La seconda abnormità affigge il provvedimento del AVV_NOTAIO per le indagini preliminari direttamente impugnato con il presente ricorso.
Con tale provvedimento il AVV_NOTAIO per le indagini preliminari, invece dì correggere il vizio del provvedimento genetico, annullando il sequestro perché emesso in carenza di potere, declinava la sua competenza e restituiva gli atti al pubblico ministero, creando una ulteriore stasi processuale emendabile solo con il ricorso per abnormità. Si registra, dunque, una ulteriore abnormità, tempestivamente dedotta, di natura “funzionale”.
3.Devono, pertanto, essere annullati senza rinvio (a) l’ordinanza del AVV_NOTAIO per le indagini preliminari del 31 marzo 2023 oggetto di impugnazione, (b) l’ordine di esecuzione del decreto di sequestro emesso il 21 febbraio 2020 dal pubblico ministero presso il Tribunale di Torino.
Si dichiara, pertanto, la cessazione della misura cautelare reale.
Si manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen..
Annulla senza rinvio l’ordinanza del GIP del p marzo 2023 e l’ordine di esecuzione del decreto di sequestro conservativo emesso il 21 febbraio 2020 dal pubblico minis presso il Tribunale di Torino. Dichiara la cessazione della misura cautelare reale e alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per qua di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il giorno 24 novembre 2023
L’estensore
GLYPH
Il Presidente