Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20171 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20171 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di NOME, nato a Torre del Greco il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, d’ufficio avverso la sentenza in data 18/09/2023 del Tribunale di Napoli, terza sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif.,
con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 18/09/2023 il Tribunale di Napoli, all’esito del dibattimento nel procedimento a carico di NOME COGNOME imputato del reato di cui all’art. 640-ter cod. pen., dichiarava la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Torre Annunziata ai sensi dell’art. 9, comma 2, cod. proc. pen. e trasmetteva gli atti al Procuratore della Repubblica presso il succitato Tribunale.
Avverso la predetta sentenza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione denunciando l’abnormità del provvedimento, dovendosi trasmettere gli atti, ex art. 23 cod. proc. pen., al Tribunale di Torre Annunziata e non al pubblico ministero presso quel Tribunale.
Il provvedimento, secondo il ricorrente, sarebbe abnorme perché ha determinato una stasi processuale in quanto, trattandosi di reato distrettuale, il pubblico ministero ricevente (non distrettuale), non potrebbe utilmente esercitare l’azione penale dinanzi al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torre Annunziata, a sua volta non competente. Inoltre, per l’imputato è stata anche già correttamente celebrata l’udienza preliminare, con pieno esercizio da parte di quest’ultimo di tutte le proprie prerogative difensive.
Il ricorso è fondato dal momento che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata e non a quest’ultimo, è non solo errato, in diritto, ma anche abnorme, non solo perché detto provvedimento non è altrimenti impugnabile, ma anche perchè lo stesso ha determinato, da un lato, la regressione del procedimento e, dall’altro, una stasi superabile solo con il compimento di un atto nullo o comunque, contra legem, del pubblico ministero.
Invero, secondo la giurisprudenza, è da considerarsi abnorme il provvedimento con il quale il giudice distrettuale del dibattimento – innanzi al quale il giudice dell’udienza preliminare abbia irritualmente disposto il rinvio a giudizio per un reato di cui all’art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen. commesso nel circondano di altro tribunale del medesimo distretto – dichiarando la propria incompetenza territoriale, disponga la trasmissione degli atti non al giudice
competente, ma al pubblico ministero presso di esso (Sez. 5, n. 36023 del 15/07/2022, Cellamaro, Rv. 283596).
In ordine alla sussistenza di prerogative, di natura più o meno impugnatoria, per porre rimedio all’errore commesso, il Collegio rileva che il pubblico ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata è privo della possibilità – sconosciuta al nostro sistema processuale penale – di invitare il giudice monocratico del Tribunale di Napoli a “rivedere” la decisione; né può disattenderla, operando una mera trasmissione materiale degli atti al giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, giacché questo passaggio eluderebbe l’ordinata sequenza procedimentale prevista dal codice di rito, che prevede tale passaggio diretto, con le modalità previste dal legislatore, solo per i reati a citazione dirett Il pubblico ministero ricevente, infine, non ha nemmeno la possibilità di sollecitare il “proprio” giudice dell’udienza preliminare a sollevare conflitto ai sensi dell’ar 30, comma 2, codice di rito, giacché la sentenza di incompetenza ha indicato correttamente la competenza del Tribunale di Torre Annunziata per la fase del giudizio e la parte pubblica, come ha ben chiarito nel ricorso, non contesta l’individuazione della competenza a celebrare il dibattimento in capo al locale giudice monocratico, ma solo la statuizione “accessoria” della trasmissione degli atti non già a quest’ultimo, ma al pubblico ministero presso quell’Ufficio.
Le considerazioni svolte impongono l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 19/04/2024.