Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44763 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44763 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
01 PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BARI parte offesa nel sul ricorso proposto da: procedimento c/
NOME COGNOME nato a BARI il 20/04/2001 nel procedimento a carico di quest’ultimo avverso l’ordinanza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale che ha chiesto l’accoglimento del ricorso dell’imputato e l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per l’ulteriore corso e dichiararsi inammissibile il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari;…
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bari, nel procedimento penale n. 1688/2024 a carico di più imputati, ha ordinato la separazione della posizione di NOME COGNOME (del quale ha disposto la remissione in libertà, se non detenuto per altro) con formazione di separato fascicolo, disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari per quanto di competenza.
Il provvedimento è stato giustificato con la considerazione che la condotta dell’imputato è risultata diversa da quella descritta al capo B), stante l’incertezza che l’arma dallo stesso portata in luogo pubblico fosse qualificabile come arma comune da sparo, mentre l’esibizione della stessa integrava condotta idonea a configurare la minaccia aggravata, ai sensi degli artt. 612, comma secondo, 61, n. 2 e 416bis.1, cod. pen., non oggetto di contestazione.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore, Avv. NOME COGNOME articolando un motivo con il quale ha eccepito violazione di legge per la natura di atto abnorme dell’ordinanza impugnata.
Per effetto del provvedimento emesso dalla Corte barese si sarebbe determinata una indebita regressione del procedimento, essendo stata disposta la trasmissione degli atti alla locale Procura della Repubblica a seguito della errata qualificazione giuridica del fatto.
Per come desumibile dal capo di imputazione, il fatto storico contestato all’imputato era comprensivo di quello che la Corte ha ritenuto integrare il delitto di minaccia aggravata.
Qualora la Corte avesse ritenuto non configurabile il reato in materia di armi e sussistente, invece, quello contro la persona, avrebbe potuto riqualificare il fatto (già contestato) pronunciando sentenza ed, eventualmente, assolvendo l’imputato dal reato ascrittogli in rubrica.
Il provvedimento adottato, invece, sarebbe abnorme atteso che ha determinato una regressione del procedimento senza l’assunzione di alcuna decisione sulla sentenza oggetto di impugnazione.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari eccependo violazione di legge processuale.
Ha evidenziato l’avvenuta contestazione, in fatto, del reato di minaccia aggravata, per come desumibile dal contenuto della rubrica imputativa.
Ha evidenziato come il provvedimento adottato abbia natura di sentenza contenendo una statuizione sul merito che, tuttavia, nel caso di specie, ha natura meramente enunciativa, non contenendo alcuna motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto il giudice a decidere in ordine alla mancanza di elementi idonei a supportare l’affermazione della sussistenza del reato contestato.
Il Procuratore generale ha chiesto, in accoglimento del ricorso dell’imputato, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari e la declaratoria di inammissibilità del ricorso del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’ordinanza della Corte di appello di Bari deve essere annullata senza rinvio.
Nella sostanza, con il provvedimento impugnato, la Corte di appello, ritenendo la configurabilità di un reato diverso da quello oggetto della contestazione, ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico ministero per l’ulteriore corso omettendo, tuttavia, di provvedere sull’oggetto della cognizione ad essa specificamente devoluto, ossia una pronuncia sulla sentenza di primo grado.
Ciò configura un primo, assorbente, motivo di accoglimento delle ragioni esposte nel ricorso proposto dall’imputato che lamenta l’omessa statuizione sulla decisione oggetto di gravame di merito davanti alla Corte barese.
Questa Corte ha già affermato il condivisibile principio per cui «è abnorme, sotto il profilo funzionale, il provvedimento con cui il giudice ordini, ai fini dell’eventuale contestazione di ulteriori ipotesi di reato, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen., senza pronunciarsi in ordine al fatto originariamente contestato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza emessa dal tribunale che, in un procedimento per reati edilizi, aveva disposto la regressione del procedimento ritenendo non già la sussistenza di un fatto diverso, ma l’insussistenza dell’originaria ipotesi criminosa, per essere stati gli imputati in possesso delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere contestate)» (Sez. 3, n. 31835 del 04/05/2018, COGNOME, Rv. 273696).
Nel caso di specie, peraltro in presenza di una contestazione (per come riportata nel ricorso presentato nell’interesse di COGNOME) comprensiva del fatto
ritenuto configurabile dalla Corte di appello, il giudice, anziché procedere alla riqualificazione dello stesso, come ben avrebbe potuto fare ai sensi dell’ad. 521 cod. proc. pen., giudicando sulla questione devolutagli, comprensiva della decisione sulla sentenza impugnata, ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico ministero determinando, così, la duplicazione dei procedimenti, per il medesimo fatto, a carico del medesimo imputato.
Ciò è avvenuto, peraltro, non già a seguito della emersione di una diversità naturalistica del fatto, bensì per effetto della diversa qualificazione giuridica dello stesso fatto.
Operazione che ben avrebbe potuto essere compiuta in sentenza, ovvero con una decisione sull’intera regiudicanda sottoposta alla cognizione della Corte di appello, senza che ciò potesse ritenersi pregiudizievole rispetto alle prerogative dell’imputato, tenuto conto del fatto che il parametro di valutazione, ai fini dell’applicazione dell’ad. 521 cod. proc. pen., è proprio la contestazione giacchè «al di là di indicatori formalistici, il profilo di maggior rilievo cui la norma è finalizzata è la tutela del diritto di difesa dell’imputato, che non può essere compressa da una operazione di riqualificazione che ignorasse la diversità strutturale del fatto in contestazione» (Sez. 2, n. 35630 del 16/05/2023, COGNOME, Rv. 284955).
Costituisce, infatti, principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo cui «in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, COGNOME, Rv. 248051).
Da quanto esposto discende l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la restituzione degli atti alla Corte di appello di Bari per l’ulteriore corso.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la restituzione degli atti alla Corte di appello di Bari per l’ulteriore corso. Così deciso il 03/10/2024