Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44828 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44828 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila avverso il decreto del 18/05/2024 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di L’Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte depositate dal sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME l’annullamento del decreto impugnato con restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di L’aquila per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto emesso in data 18/05/2024 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di L’Aquila dichiarava inammissibile la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero con riferimento al procedimento penale n. 1004/2024 a carico di ignoti in quanto depositata in cancelleria in forma cartacea e, quindi, in violazione del disposto di cui all’art. 3 del decreto ministeriale
217 del 29/12/2023 che impone il deposito telematico, mediante l’applicativo APP, degli atti relativi ai procedimenti di archiviazione.
Il Giudice osservava che la problematica descritta nel provvedimento del Procuratore della Repubblica e del Magrif in data 8 aprile 2024,che dava conto del blocco del portale telematico, non costituiva un malfunzionamento del sistema che avrebbe legittimato la redazione delle richieste di archiviazione in formato analogico e il successivo deposito con modalità non telematiche.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila, deducendo i motivi che di seguito si illustrano.
2.1. Abnormità del provvedimento – Stasi del procedimento – Violazione dell’art. 175-bis cod. proc. pen.
Il Giudice ha dichiarato inammissibile la richiesta di archiviazione perché depositata in modalità analogica e tale provvedimento è abnorme sia strutturalmente che funzionalmente ed è, comunque, da ritenersi estraneo al perimetro della legalità processuale, ciò in quanto:
l’art. 175-bis cod. proc. pen. non prevede la possibilità di “reazione” giurisdizionale in caso di deposito analogico di istanze in conseguenza di un provvedimento di accertamento di malfunzionamento dei sistemi informatici, tanto è vero che il Giudice neppure ha qualificato la natura del proprio provvedimento;
b) la declaratoria di inammissibilità adottata ha determinato una stasi del procedimento dato che il pubblico ministero non avrebbe potuto provvedere al deposito con modalità telematica (perché inibito dal malfunzionamento dell’applicativo e dal successivo provvedimento del capo dell’ufficio), ma neppure reiterare la richiesta di archiviazione in modalità cartacea perché preclusa dal Giudice.
2.2. Abnormità del provvedimento – Estraneità all’esercizio della funzione – Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Rileva parte ricorrente che il provvedimento impugnato sarebbe abnorme strutturalmente e funzionalmente, anche perché deborda dai limiti dell’esercizio del potere giurisdizionale, inteso anche in astratto.
In particolare, osserva il ricorrente:
il Giudice con l’atto impugnato ha finito per sindacare la legittimità dell’esercizio del potere del Procuratore della Repubblica, quale vertice anche amministrativo dell’Ufficio Giudiziario, censurandone l’azione perché asseritannente operata in falsa applicazione del dettato normativo: in particolare, l’art. 175-bis cod. proc. pen. delinea un iter procedimentale che ha come presupposto esterno un atto amministrativo del Capo dell’Ufficio fondato
sull’accertamento del malfunzionamento dei sistemi informatici ed il Giudice, laddove ha affermato che il provvedimento datato 8 aprile 2024 a firma del Procuratore della Repubblica e del Magrif della medesima non costituisce un “malfunzionamento del sistema che legittima la redazione delle richieste di archiviazione in formato analogico”, ha finito per esercitare un sindacato di legittimità (proprio dell’autorità giudiziaria amministrativa) sulla corrett interpretazione da cui origina l’atto amministrativo, presupposto di sospensione della procedura telematica;
il Giudice avrebbe confuso il concetto di “malfunzionamento” con quello di “mancato funzionamento” del sistema;
il Giudice, nel richiamare la giurisprudenza amministrativa in materia, ha impropriamente assimilato un ufficio Giudiziario ad una stazione appaltante.
In sostanza, conclude il ricorrente, il Giudice avrebbe adottato un provvedimento illogico e contra legem rispetto ai principi dell’ordinamento in quanto non è il magistrato requirente o giudicante a doversi porre al servizio del sistema telematico/informatico, bensì deve essere il sistema al servizio dell’amministrazione della giustizia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Le modalità relative alle richieste e ai decreti di archiviazione nei procedimenti per reati commessi dai cosiddetti “ignoti seriali” è disciplinata dall’art. 107-bis disp. att. cod. proc. pen. («Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all’ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili») e dal comma quarto dell’art. 415 dello stesso codice, secondo il quale, nella ipotesi di cui al suddetto articolo, «la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l’eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto».
Le richieste di archiviazione e i relativi decreti inerenti ai c.d. “ignoti seria debbono pertanto, debbono essere «pronunciati cumulativamente», disposizione la cui ratio è quella evidentemente di imporre una particolare speditezza nella definizione di tali procedure con esclusione della trasmissione per singola richiesta di archiviazione di ogni notizia di reato.
L’art. 3 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217, in vigore dal 14 gennaio 2024, che ha dato esecuzione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (convertito con
modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41), dispone che il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi ai procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 cod. proc. pen. ha luogo con modalità telematiche ai sensi dell’articolo 111-bis del codice di procedura penale, salvo il caso di malfunzionamento del sistema informatico.
In tale ultima ipotesi – dispone l’art. 175-bis cod. proc. pen. – «atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche» (comma 3), anche qualora il malfunzionamento del sistema sia «accertato ed attestato dal dirigente dell’ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data e, ove risulti, dell’orario dell’inizio e della fine del malfunzionamento» (comma 4).
Proprio in forza di tale ultima disposizione, con provvedimento in data 8 aprile 2024, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila disponeva che le richieste di archiviazione degli “ignoti seriali” venissero redatte e depositate in modalità analogica a partire dal giorno 8 aprile 2024 e fino al 30 aprile 2024, essendo stato accertato un malfunzionamento dell’applicativo “APP” ( ampiamente descritto negli aspetti tecnici) con riferimento alla redazione e firma delle richieste di archiviazione dei procedimenti in iscrizione SICP qualificati come “ignoti seriali”.
Ciò premesso, il provvedimento qui impugnato – come denunciato dal ricorrente con il primo e assorbente motivo – risulta viziato da abnormità.
3.1. Come è noto, la categoria del provvedimento abnorme è stata elaborata dalla giurisprudenza con l’intento dichiarato di introdurre un correttivo al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione e di apprestare il rimedio del ricorso per cassazione contro determinati provvedimenti che, pur non essendo oggettivamente impugnabili, risultino, tuttavia, affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non poter essere inquadrati in nessuno schema legale. Il ricorso per Cassazione rappresenta, pertanto, lo strumento processuale utilizzabile per rimuovere gli effetti di un provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del suo contenuto, deve essere considerato avulso dall’intero ordinamento giuridico.
In mancanza di una definizione legislativa, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, P.M. in proc. COGNOME, Rv. 208221; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, P.M. in proc. Toni, Rv. 243590; Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, El Karti, Rv. 285213 – 02) hanno fornito rilevanti indicazioni in ordine all’individuazione del c.d. provvedimento abnorme affermando che l’abnormità può riguardare il profilo strutturale, allorché, per la sua singolarità, il provvedimento adottato non rientra tra gli atti tipici dell’ufficio e si pone pertanto al di fuori
sistema organico della legge processuale, oppure quello funzionale, quando il provvedimento, pur non estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo.
3.2. Ciò premesso nel caso di specie si ravvisa in primo luogo una abnormità strutturale del provvedimento impugnato.
Il decreto di inammissibilità adottato non rientra innanzitutto tra gli atti tipi dell’ufficio del giudice per le indagini preliminari.
I poteri decisionali in presenza di una richiesta di archiviazione sono disciplinati nel titolo VIII del Libro V del codice di rito penale e, in particolare, ne articoli da 408 a 415 cod. proc. pen. nei quali non è rinvenibile una tipologia di decisione come quella adottata.
Non è, del resto, rinvenibile una norma che preveda la sanzione processuale di inammissibilità nel caso di deposito della richiesta in modalità analogica, né può profilarsi ipotesi di nullità che presenta caratteristiche di tassatività.
Sotto altro profilo, va detto come il giudice, escludendo che nel caso di specie si fosse in presenza di un malfunzionamento del sistema, ha esercitato un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale e riservato in via esclusiva al Procuratore della Repubblica il quale, con atto di natura amministrativa espressivo della funzione organizzativa che gli è propria e normativamente previsto all’art. 175-bis cod. proc. pen. al fine di assicurare il regolare svolgimento dell’attività giudiziaria – certificava un malfunzionamento dell’applicativo “app” a fronte del quale non era oggettivamente praticabile una gestione cumulativa in modalità telematica della richiesta di archiviazione dei procedimenti, di numero notoriamente elevatissimo, a carico di ignoti di natura c.d. seriale.
3.3. Si è inoltre in presenza di una abnormità funzionale e cioè di un provvedimento che ha determinato una stasi dei procedimenti nei confronti di “ignoti seriali”. Come correttamente osservato dal ricorrente, a fronte della declaratoria di inammissibilità, al pubblico ministero non era consentito provvedere al deposito della richiesta con modalità telematica (perché inibito dal malfunzionamento dell’applicativo, che, come chiaramente evidenziato nel provvedimento del capo dell’ufficio, consentiva solo la trasmissione per singola richiesta di archiviazione di ogni notizia di reato, modalità preclusa da quanto disposto dall’art. 415, comma 4, cod. proc. pen. che espressamente richiede la trasmissione seriale), ma neppure reiterare la richiesta in modalità cartacea, stante la decisione ostativa; le condizioni descritte hanno realizzato l’indebita regressione del procedimento in una fase anteriore ed impraticabilità di qualsiasi ulteriore azione processuale per proseguire la gestione del procedimento.
Il decreto impugnato va pertanto annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di L’Aquila per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di L’Aquila per l’ulteriore corso.
Così deciso il giorno 05/11/2024
Il Pres ente