Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27588 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27588 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a ORISTANO il 08/03/1985
avverso l’ordinanza del 18/11/2024 del GIP TRIBUNALE DI COGNOME Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza in data 18 novembre 2024, il GIP presso il Tribunale di Oristano, giudicando in sede di rinvio, ha rigettato l’istanza di rimessione in term avanzata da NOME COGNOME per proporre opposizione al decreto penale n. 352/2022 emesso nei suoi confronti.
Il GIP, dato atto che la Corte di cassazione, con sentenza n. 36082 del 2024, aveva annullato con rinvio la precedente ordinanza con cui era stata rigettata l’istanza di rimessione in termini del 3 agosto 2023, e considerato che già co precedente ordinanza del 26 luglio 2023, era stata respinta analoga istanza, ha ritenuto che non ricorrevano i presupposti previsti dall’art. 175 cod. proc. pen.
Avverso tale provvedimento, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione formulando tre motivi di censura.
2.1. Il primo motivo deduce l’abnormità dell’ordinanza impugnata perché emessa in carenza di potere del giudice di provvedere sull’istanza e la conseguente illegittima regressione del procedimento ad una fase precedente. Deduce altresì il vizio di motivazione. A fronte del provvedimento in data 26 luglio 2023 con cui il GIP aveva riqualificato l’istanza di rimessione in termini proposta dall’imputata come tempestiva opposizione a decreto penale di condanna, il medesimo giudice aveva esaurito la propria potestas iudicandi sia in relazione alla richiesta ex art. 175 cod. proc. pen., sia in relazione alla ammissibilità dell’opposizione al decre penale, la quale – a differenza di quanto sostenuto nel provvedimento impugnato – era già stata affermata dal primo provvedimento.
2.2. Il secondo motivo deduce vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 e 464, comma 1, cod. proc. pen., in quanto l’ordinanza impugnata precluderebbe illegittimamente all’imputata di accedere al procedimento di opposizione a decreto penale.
2.3. Il terzo motivo deduce, in via subordinata, il vizio di violazione di legg nella parte in cui l’ordinanza impugnata ha ritenuto che l’erronea indicazione dell’indirizzo cui era stata trasmessa la formale opposizione a decreto penale di condanna costituisse un errore di diritto anziché un errore di fatto scusabile e come tale integrante il caso fortuito valido per la restituzione in termini.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito specificate.
Conviene preliminarmente riepilogare la successione degli atti rilevanti ai fini della decisione.
Dal fascicolo processuale – cui questa Corte ha accesso in ragione della natura delle censure – emerge che COGNOME NOME, a mezzo del proprio difensore, in data 22 maggio 2023 aveva inoltrato, tramite PEC, opposizione a decreto penale di condanna emesso dal GIP di Oristano. L’invio avveniva ad un indirizzo sbagliato. Accortosi dell’errore, in data 19 luglio 2023, il difensore proponeva istanza d rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen.
Con ordinanza del 26 luglio 2023, il GIP qualificava detta istanza come tempestiva opposizione al medesimo e dichiarava non luogo a provvedere
sull’istanza ex art. 175 cod. proc. pen. Il funzionario della Cancelleria GI notificando alla ricorrente tale provvedimento, attestava che l’opposizione, in quanto presentata tempestivamente, era stata regolarmente registrata.
In data 10 agosto 2023 il difensore reiterava l’istanza di rimessione in termini. Con ordinanza del 3 agosto 2023, il GIP rigettava tale richiesta, ritenendo che non ricorressero gli estremi del caso fortuito per rimettere l’imputata in termini.
Questa Corte di cassazione, con sentenza n. 36082 del 26/09/2024, annullava con rinvio l’ordinanza del 3 agosto 2023 per difetto di motivazione, in quanto il giudice non aveva tenuto conto dell’ordinanza emessa in data 26 luglio 2023 e non si era pronunciato sulla valenza giuridica della medesima.
Con l’ordinanza oggi impugnata, il GIP, pronunciando in sede di rinvio, ha nuovamente rigettato l’istanza, ritenendo che non ricorrevano i presupposti per la rimessione in termini. Ha inoltre affermato che correttamente la prima ordinanza, in data 19 luglio 2023, aveva qualificato l’istanza come atto di opposizione a decreto penale di condanna «dichiarando tuttavia non luogo a provvedere per assenza degli elementi strutturali tipici di tale atto, come richiesto dall’articolo cpp, con particolare riguardo al comma 3». Invero, tale atto, ancorché qualificato come opposizione, era inidoneo a determinare l’instaurazione del giudizio di opposizione. Pertanto, successivamente alla prima ordinanza, non essendo ancora scaduto il termine, il difensore avrebbe dovuto presentare rituale opposizione.
Tutto ciò premesso, il primo motivo di ricorso risulta fondato, con assorbimento delle ulteriori censure.
Il GIP ha esorbitato dai limiti del mandato conferito al giudice del rinvio dalla sentenza rescindente, adottando un provvedimento abnorme, in quanto emesso in carenza di potere e tale da determinare una indebita stasi del procedimento.
Invero, l’ambito cognitivo del GIP era circoscritto alla valutazione dell’istanza avanzata dall’imputata in data 10 agosto 2023, valutazione che – secondo quanto espressamente affermato da questa Corte, doveva tener conto del precedente provvedimento reso dal medesimo GIP in data 26 luglio 2023 in relazione alla prima istanza di rimessione in termini, con il quale questa era stata qualificat come opposizione al decreto penale. L’ordinanza impugnata, nel valutare detto provvedimento, è incorsa in un evidente errore, attribuendo alla stessa un contenuto diverso da quello effettivo e travisandone il significato. Infatti, c l’ordinanza in data 26 luglio 2023, il GIP aveva espressamente qualificato l’istanza di rimessione in termini come opposizione e aveva dichiarato «il non luogo a provvedere sull’istanza ex art. 175 c.p.p.». Nessuna valutazione in ordine alla ammissibilità di detta opposizione era stata espressa, men che meno sulla asserita
«assenza degli elementi strutturali tipici di tale atto, come richiesto dall’art.
cpp», come affermato dall’ordinanza impugnata.
Inoltre, con il provvedimento impugnato, il giudice del rinvio ha esteso la sua valutazione oltre i limiti ad esso assegnati dalla sentenza rescindente, spingendosi
di fatto a sindacare l’amrnissibilità dell’opposizione proposta, mentre invece il su ambito cognitivo era circoscritto alla valutazione della seconda istanza di
rimessione in termini. Invero, nessun potere residuava al riguardo in capo al giudice del rinvio, posto che già il primo giudice con il provvedimento del 26 luglio
2023 aveva ritenuto che fosse stata proposta l’opposizione a decreto penale, avendo qualificato in tal senso l’istanza di rimessione in termini proposta il
19
luglio 2023. Pertanto, il provvedimento impugnato risulta abnorme in quanto emesso in carenza di potere e avendo determinato un’indebita stasi nel
procedimento.
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4. Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Oristano, il quale provvederà ai sensi dell’ar
464 cod. proc. pen.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Oristano per quanto di competenza.
Così è deciso, 20/05/2025