Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17697 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17697 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME parte offesa nel procedimento COGNOME NOME parte offesa nel procedimento c/
COGNOME NOME nato a VELLETRI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MELFI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/10/2023 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18 ottobre 2023, il Tribunale di Roma in composizione monocratica ha respinto la richiesta di costituzione di parte civile avanzata da NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente madre e fratello di NOME COGNOME, persona offesa del reato di cui agli artt. 113, 589 e 590 sexíes cod. pen. ascritto a NOME COGNOME e NOME COGNOME. Il Tribunale ha preso atto che gli imputati erano stati rinviati a giudizio all’esito di udienza preliminare e h ritenuto che la madre e il fratello della persona offesa, pur astrattamente danneggiate dal reato, fossero decadute dalla possibilità di costituirsi parti civil ai sensi dell’art. 79 cod. proc. pen. come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150. Ha sottolineato a tal fine che, ai sensi del citato art. 79, comma 1, «la costituzione di parte civile può avvenire per l’udienza preliminare» e, ai sensi dell’art. 79, comma 2, «i termini previsti dal comma 1 sono stabiliti a pena di decadenza».
Contro l’ordinanza del Tribunale ha proposto tempestivo ricorso il difensore di fiducia e procuratore speciale di NOME COGNOME e NOME COGNOME deducendo, con unico motivo, l’abnormità del provvedimento impugnato.
La difesa dei ricorrenti osserva che il provvedimento è stato adottato senza tenere conto della disciplina transitoria prevista dall’art. 85 bis d.lgs. n. 150/22, che ha sancito la persistente operatività dell’art. 79 cod. proc. pen. nel testo previgente per tutti i procedimenti in cui, alla data del 30 dicembre 2022, fossero stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti. Il difen sottolinea che, se fosse stata applicata – come era doveroso – la disciplina previgente, nessuna decadenza avrebbe potuto essere neppure ipotizzata. Sostiene che il Tribunale ha applicato il nuovo testo dell’art. 79 cod. proc. pen. in un caso in cui ciò non era possibile e dunque ha operato al di fuori dei propri poteri. Secondo il difensore, l’ordinanza impugnata è strutturalmente abnorme e ha creato una situazione di stallo per i ricorrenti, ingiustificatamente estromessi dal processo.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento) impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Come noto, l’abnormità costituisce una forma di patologia dell’atto giudiziario priva di riconoscimento testuale in un’esplicita disposizione normativa, ma frutto di elaborazione da parte della dottrina e della giurisprudenza. Nel riconoscerla si è inteso porre rimedio, attraverso l’intervento del giudice di legittimità, agli effetti pregiudizievoli derivanti da provvedimenti no espressamente previsti come impugnabili, ma affetti da tali anomalie genetiche o funzionali, che li rendono difformi ed eccentrici rispetto al sistema processuale e con esso radicalmente incompatibili.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590, hanno offerto una rigorosa e puntuale delimitazione dell’area dell’abnormità ricorribile per cassazione, riconducendola a un fenomeno unitario, caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale, inteso non tanto quale vizio dell’atto, che si aggiunge a quelli tassativamente stabilit dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., quanto come esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge. La sentenza in esame ha distinto l’abnormità strutturale dall’abnormità funzionale. La prima è riconoscibile in «caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto). La seconda è riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo.
Applicando questi principi al caso che ci occupa si deve osservare che nel caso di specie il giudice ha esercitato un potere che in astratto la legge gli riconosce, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella prevista e quindi in carenza di potere.
Dall’esame degli atti – necessario e possibile in ragione della natura processuale del vizio dedotto – emerge che gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME furono rinviati a giudizio, all’esito di udienza preliminare, co decreto in data 10 maggio 2022. Pertanto’ alla data del 30 dicembre 2022, quando il d.lgs. n. 150/2022 è entrato in vigore, l’udienza preliminare era conclusa da tempo.
L’art. 5, comma 1, lettera c) d.lgs. n. 150/2022 ha modificato l’art. 79 cod. proc. pen. Questa norma prevede adesso, al comma 1, che la costituzione di parte civile possa avvenire «per l’udienza preliminare prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti o, quando manca l’udienza
preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’art. 484 o dall’art. 554 bis comma 2». Nel testo previgente, invece, l’art. 79 stabiliva che la costituzione di parte civile potesse avvenire «per l’udienza preliminare e successivamente», fino a quando non fossero stati «compiuti gli adempimenti previsti dall’art. 484».
Il legislatore ha disciplinato con disposizione transitoria il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa. L’art. 85 bis d.lgs. n. 150/2022 stabilisce infatti che il nuovo testo dell’art. 79 cod. proc. pen. non debba essere applicato nei procedimenti nei quali, alla data del 30 dicembre 2022, «sono già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell’udienza preliminare» che, in questi casi, continuino ad applicarsi «le disposizioni dell’articolo 79 e limitatamente alla persona offesa, dell’articolo 429, comma 4, del codice di procedura penale» nel testo previgente.
Tale essendo il quadro normativo, appare evidente c:he il Tribunale ha applicato il nuovo testo dell’art. 79 cod. proc. pen. in un caso in cui la legge non lo consentiva esercitando un potere esistente in astratto, in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e completamente al di fuori dei casi consentiti, impedendo così ai ricorrenti di partecipare al processo.
4. Il Collegio non ignora che, di regola, l’ordinanza di esclusione della parte civile, non è impugnabile. Questo dipende da ragioni evidenti: si è in presenza di una decisione non definitiva che può essere revocata o modificata e non pregiudica l’esercizio della azione risarcitoria nel processo civile (Sez. 3 Ordinanza n. 14332 del 04/03/2010, Rv. 246609; Sez. 6, n. 8942 del 17/1/2011, COGNOME, Rv. 249727; Sez. 4, n. 40737 del 28/06/2016, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 267777). La giurisprudenza di questa Corte, tuttavia, è concorde nel rit:enere che una tale ordinanza possa essere oggetto di ricorso per Cassazione se «affetta da abnormità, in quanto caratterizzata da un contenuto di tale assoluta singolarità da porsi in posizione “extra-vagante” rispetto al sistema ordinamentale ed al diritto positivo» (così Sez. 3, n. 39321 del 09/07/2009, COGNOME, Rv. 244610. Cfr. anche: Sez. 2, n. 45622 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271155; Sez. 4, n. 40737 del 28/06/2016, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 267777).
Nel caso in esame, il Tribunale ha affermato che la madre e il fratello di NOME, persona offesa dal reato di cui all’art. 589 cod. pen. erano decaduti dalla possibilità di costituirsi parti civili in giudizio e lo ha applicando una norma processuale fuori dai casi nei quali tale applicazione era consentita. Quella norma, infatti, non aveva alcuno spazio operativo in un procedimento che aveva visto concludersi l’udienza preliminare alla data del 10
maggio 2022. Si versa, dunque, in un caso di abnormità funzionale: il potere esercitato dal giudice, non carente in astratto, lo era tuttavia in concreto perché esercitato facendo applicazione di una legge che, in quel particolare processo, non poteva avere alcuno spazio operativo. Ciò ha comportato una stasi nella fase della costituzione delle parti e ha impedito la regolare instaurazione del contraddittorio perché, in carenza di ogni presupposto di legge, è stata preclusa a persone potenzialmente danneggiate dai fatti che costituiscono oggetto del processo penale la possibilità di esercitare l’azione civile in quel processo.
In altri termini, l’ordinanza impugnata ha determinato una situazione processuale radicalmente diversa rispetto a quella configurata dalla legge e ciò è avvenuto al di là di ogni ragionevole limite essendo stata applicata in un processo nel quale l’udienza preliminare si era conclusa a maggio del 2022 una legge applicabile soltanto ai processi nei quali, alla data del 30 dicembre 2022, l’udienza preliminare era in corso e gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti non erano ancora ultimati.
Per quanto esposto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.
Così deciso il 9 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente