Provvedimenti Interlocutori: La Cassazione Stabilisce i Limiti dell’Impugnazione
Nel corso di un procedimento penale, il giudice adotta numerose decisioni prima di giungere alla sentenza finale. Questi atti, noti come provvedimenti interlocutori, gestiscono lo svolgimento del processo ma non ne definiscono l’esito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: non tutti questi provvedimenti possono essere immediatamente contestati. Analizziamo la decisione per comprendere quando e perché un’ordinanza procedurale non è impugnabile.
Il Caso in Esame: Un Termine a Difesa Conteso
La vicenda trae origine da un procedimento di esecuzione. La Corte d’Appello, durante un’udienza, aveva concesso un ‘termine a difesa’ al difensore d’ufficio dell’imputato. Si tratta di una prassi comune che permette all’avvocato di avere il tempo necessario per studiare gli atti e preparare una difesa efficace.
Tuttavia, il Procuratore Generale presso la stessa Corte d’Appello ha ritenuto illegittima tale concessione, sostenendo che non sussistessero le condizioni previste dalla legge per la sospensione dei termini. Di conseguenza, ha proposto ricorso in Cassazione per annullare l’ordinanza della Corte d’Appello.
La Decisione sui Provvedimenti Interlocutori della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Procuratore Generale inammissibile. La decisione si fonda su un pilastro del nostro sistema processuale: il principio di tassatività delle impugnazioni, sancito dall’articolo 568 del codice di procedura penale.
Il Principio di Tassatività delle Impugnazioni
Questo principio stabilisce che un provvedimento del giudice può essere contestato solo con i mezzi (appello, ricorso, ecc.) e nei casi espressamente previsti dalla legge. Non esiste un diritto generico a impugnare qualsiasi decisione. Per i provvedimenti interlocutori, la regola generale è la non impugnabilità autonoma. Essi possono essere contestati solo insieme all’impugnazione della sentenza finale che conclude il grado di giudizio.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato che i provvedimenti meramente interlocutori, come l’ordinanza che concede un termine a difesa, non sono impugnabili a meno che non si verifichi un’ipotesi di ‘abnormità’. Un atto è abnorme quando è talmente anomalo da deviare completamente dallo schema legale, creando una stasi del procedimento che non può essere risolta in altro modo.
Nel caso specifico, la concessione di un termine a difesa, pur potendo essere oggetto di discussione sulla sua legittimità, non determina una paralisi irrimediabile del processo. Si tratta di una decisione che gestisce i tempi dell’udienza, ma non impedisce al procedimento di proseguire verso la sua conclusione. La Corte ha chiarito che eventuali censure sulla correttezza di tali provvedimenti procedurali possono e devono essere sollevate, se del caso, unitamente all’impugnazione contro la decisione finale del procedimento di esecuzione. Pertanto, l’impugnazione separata e immediata dell’ordinanza interlocutoria è stata considerata inammissibile.
Conclusioni
L’ordinanza in commento riafferma un principio essenziale per l’efficienza e l’ordine del processo penale. Consentire l’impugnazione immediata di ogni singolo atto procedurale porterebbe a una frammentazione e a un rallentamento insostenibile della giustizia. La Cassazione, con questa decisione, traccia una linea netta: le questioni procedurali devono essere risolte all’interno del grado di giudizio in cui emergono o, al più, essere devolute al giudice dell’impugnazione insieme alla decisione di merito. L’unica eccezione è rappresentata dall’atto abnorme, un’ipotesi rara che si verifica solo quando l’errore del giudice è talmente grave da bloccare senza rimedio l’iter processuale.
Un provvedimento meramente interlocutorio può essere impugnato autonomamente?
No, di regola i provvedimenti meramente interlocutori non sono autonomamente impugnabili, in base al principio di tassatività delle impugnazioni stabilito dall’art. 568 del codice di procedura penale.
In quale caso un provvedimento interlocutorio diventa impugnabile?
Un provvedimento interlocutorio può essere impugnato solo se ricorre un’ipotesi di ‘abnormità’, ovvero quando l’atto è talmente anomalo da creare una stasi irrimediabile e insanabile del procedimento.
Perché il ricorso contro la concessione del termine a difesa è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché la concessione di un termine a difesa è un provvedimento meramente interlocutorio che non determina una stasi irrimediabile del processo. Eventuali censure sulla sua legittimità possono essere sollevate solo insieme all’impugnazione della decisione finale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39702 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39702 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI SALERNO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Salerno avverso l’ordinanza emessa a verbale all’udienza del 24/06/2025, con la quale la Corte di appello di Salerno ha concesso termine a difesa al difensore d’ufficio di NOME COGNOME nel procedimento di esecuzione a suo carico, rilevando che non sussistevano le condizioni di cui all’art. 108, comma 2, cod. proc. pen. per l’abbreviazione dei termini di legge;
Ritenuto che per il principio di tassatività delle impugnazioni di cui all’art. cod. proc. pen. non possono considerarsi impugnabili i provvedimenti meramente interlocutori, salvo che non ricorrano ipotesi di abnormità;
che le eventuali censure sulla legittimità di tali provvedimenti interlocutor possono essere fatti valere unitamente a quelli definitori (sull’inimpugnabilità del ordinanzidi rinvio, che non determinano una stasi irrimediabile del procedimento, cfr. Sez. 5, n. 22990 del 02/03/2015, P.m. in proc. Paoloni, Rv. 263818 – 01; Sez. 1, n. 3799 del 07/11/2000, dep. 2001, COGNOME, Rv. 218047 – 01; Sez. 1, n. 3406 del 08/05/2000, P.g.in, Rv. 216173 – 01);
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 20 novembre 2025 Il AVV_NOTAIO fiere estensore
Pyesidente