Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40276 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40276 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MARSCIANO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO che, in difesa della parte civile, conclude associandosi alle richieste del Procuratore Generale e deposita conclusioni e nota spese; udito l’AVV_NOTAIO che, in difesa di COGNOME NOME, si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Perugia, con sentenza del 13/9/2022, ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni quattro pronunciata, all’esito del processo celebrato con le forme del giudizio abbreviato, dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Spoleto in data 22/9/2021, nei confronti di COGNOME NOME in relazione reato di tentato omicidio di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen.
A NOME COGNOME è contestato di avere tentato di uccidere, sparando tre colpi di fucile dalla finestra, la sorella NOME COGNOME e il compagno di questa NOME COGNOME.
Per i due fatti si è proceduto con due separati processi e in quello attuale lo stesso è imputato per il solo reato commesso in danno di NOME COGNOME.
I fatti, secondo la comune ricostruzione contenuta nelle due sentenze di merito, si sono svolti la sera del 16 gennaio 2020 allorché l’imputato, imbracciando un fucile da caccia regolarmente detenuto, si è affacciato della finestra del proprio bagno, posta al primo piano, e, ha sparato tre colpi in direzione della porta d’ingresso dell’abitazione della sorella, attingendola al collo mentre usciva. In rapida successione, poi, lo stesso ha esploso due altri colpi nei confronti di NOME COGNOME, uscito per soccorrerla, che è stato attinto alla coscia e al ginocchio della gamba sinistra.
Per tali fatti l’imputato è stato rinviato a giudizio e, per quanto riguarda il presente ricorso, è stato ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio commesso nei confronti di NOME COGNOME con la sentenza emessa dal Tribunale, poi confermata dalla Corte d’Appello.
Nello specifico la Corte territoriale ha ritenuto infondata l’impugnazione nella quale la difesa censurava la qualificazione giuridica attribuita ai fatti, che integrerebbero il reato d lesioni personali, la sussistenza dell’elemento psicologico del reato di tentato omicidio, il mancato riconoscimento dell’attenuante della provocazione, la determinazione e la quantificazione del danno e delle spese liquidate in favore della parte civile.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di tentato omicidio e con specifico riferimento all’elemento psicologico. Nei primi due motivi di ricorso la difesa evidenzia l’errata applicazione dei criteri di valutazione della prova di cui agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. evidenziando che una corretta analisi di quanto emerso, effettuata alla luce della giurisprudenza di legittimità, imporrebbe di escludere l’idoneità e univocità degli atti e l’esistenza di un dolo diretto a commettere il reato di omicidio. Nel caso di specie, infatti, risulterebbe che la condotta era finalizzata a ledere e non a uccidere e che l’elemento psicologico ravvisabile sarebbe il dolo eventuale se non la colpa cosciente.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione. Nel terzo motivo la difesa censura il ragionamento seguito dalla Corte territoriale quanto alla ritenuta insussistenza delle condizioni e dei presupposti indicati dalla giurisprudenza di legittimità per ritenere l’invocata attenuante, almeno sotto il profilo della c.d. “provocazione per accumulo”.
3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena. Nel quarto motivo la difesa rileva che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente
motivato in merito alla determinazione della pena base, per individuare la quale non si sono prese le mosse dal minimo edittale.
3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla condanna al risarcimento del danno, alla quantificazione della provvisionale e alla somma per le spese sostenute dalla parte civile.
In data 5 giungo 2023 è pervenute in cancelleria una memoria nella quale il AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
In data 14 giugno 2023 è pervenuta in cancelleria una memoria della difesa di parte civile nella quale l’AVV_NOTAIO, evidenziato che i motivi di ricorso propos dall’imputato sarebbero manifestamente infondati o comunque infondati, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero rigettato e, conseguentemente, la sentenza sia confermata.
CONSIEFtATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
Nei primi due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di tentato omicidio con specifico riferimento all’elemento psicologico.
Le doglianze sono infondate.
La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, infatti, con i puntuali riferimenti agli accertamenti effettuati e al contenuto dell consulenza balistica, così come alle dichiarazioni rese dai testi, ha dato adeguato e coerente conto degli elementi posti a fondamento della propria conclusione.
Il percorso argomentativo così esposto, che tiene conto dell’idoneità del mezzo utilizzato, un fucile da caccia, del numero dei colpi sparati e delle parti del corpo attinte, risulta conforme ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di tentato omicidio.
Ciò anche, considerato lo stato di alterazione del ricorrente che ha impedito ogni più grave evento, quanto alla sussistenza dell’elemento psicologico nei termini del dolo diretto.
Sotto tale profilo, pertanto, le attuali critiche, anche in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi emersi, sono infondate e il ricorso deve essere sul punto rigettato (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, COGNOME, Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
2. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, almeno sotto il profilo della c.d. “provocazione per accumulo”.
La doglianza è fondata.
Le sentenze di merito hanno evidenziato che il fatto si era verificato nell’ambito di una forte conflittualità tra l’imputato, da una parte, e la sorella, vittima della stes condotta oggetto di altro processo, e la persona offesa, compagno della stessa, dall’altra.
Nella prima sentenza, nella quale si è fatto riferimento alla lite e ai messaggi intercorsi tra i due uomini nel pomeriggio e alla circostanza che l’evento si sarebbe verificato subito dopo che l’imputato aveva saputo che la sorella aveva aggredito la sua convivente, la configurabilità della circostanza attenuante è stata esclusa per “l’evidente sproporzione tra il fatto delittuoso posto in essere rispetto alla provocazione, per accumulo o meno”.
Tale motivazione, condivisa dal giudice di appello che nulla di specifico ha aggiunto sul punto, non è adeguata.
La stessa, infatti, non tiene conto del contesto generale nel quale si sono svolti i fatti, caratterizzato da una accesa e persistente conflittualità tra le parti.
Come già evidenziato da questa Corte nella sentenza Sez. 1, n- 19150 del 16/2/2023, COGNOME, n.m., infatti, tale situazione pregressa di forte conflittualità, vissut dall’imputato con esasperazione, non può essere relegata dalla motivazione delle sentenze di merito sullo sfondo della vicenda.
Ciò in quanto “ai fini della configurabilità dell’attenuante della provocazione occorrono: a) Io “stato d’ira”, costituito da un’alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il “fatto ingiusto altrui”; b) il “fatto ingiusto altrui”, che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell’ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell’imputato e alla sua sensibilità personale; c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l’offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l’una e l’altra condotta” (così Sez. 1, n- 19150 del 16/2/2023, COGNOME, n.m. che testualmente riposta (Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Leccisi, Rv. 275894).
In una corretta prospettiva interpretativa, d’altro canto, particolare, si deve ribadire che l’attenuante non richiede la proporzione tra fatto ingiusto della vittima e reazione del reo, quanto, in conformità al dato testuale, che ci sia un rapporto di causalità psicologica, nel senso che il fatto ingiusto sia stato causa dello stato d’ira e della conseguente reazione.
Il criterio della proporzione, piuttosto, a fronte della molteplicità delle spint emotive all’azione, rileva quale indicatore di una relazione di causalità psicologica al solo
fine di distinguere i casi in cui il fatto ingiusto altrui sia solo occasione o pretesto p l’azione violenta dai casi in cui il fatto ingiusto altrui sia stato effettivamente la causa del stato d’ira e della reazione violenta.
Ai fini di una corretta e concreta verifica, poi, si è aggiunta la considerazione che il “fatto ingiusto altrui”, ai fini dell’art. 62 n. 2) cod. pen., può essere integrato anche da un realtà complessa, caratterizzata da pregresse condotte che hanno determinato l’insorgere di una forte contrapposizione personale vissuta con esasperazione e da una ulteriore condotta, direttamente scatenante il fatto reato, anche non grave, ma tale inserendosi nel contesto di esasperazione, determinare uno stato d’ira e una condotta violenta (cfr. Sez. 1, n- 19150 del 16/2/2023, COGNOME, n.m.).
Ragione questa per la quale, nel caso di specie, a fronte di un contesto di esasperata conflittualità, esitato in una grave condotta violenta, non è pertanto sufficiente verificare la relazione tra la condotta violenta e l’atteggiamento immediatamente precedente della vittima -“che pure è necessario quale fattore scatenYte necessario a giustificare l’esplosione di una carica di dolore e sofferenza sedimentata nel tempo” (cfr. Sez. 1, n. 4695 del 13/01/2011, Galati, Rv. 249558 – 01)- ma la rilevanza causale dell’ultima manifestazione della vittima deve essere letta nel contesto complessivo della conflittualità esistente con l’imputato per verificare se quell’ultima azione, magari in sé meno grave di altre, avesse avuto, nella percezione soggettiva del reo, una valenza potenziata da tutta la conflittualità pregressa e quindi avesse fatto insorgere uno stato d’ira che ha mosso il reo alla reazione (cfr. sempre Sez. 1, n- 19150 del 16/2/2023, COGNOME, n.m.).
Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al diniego dell’attenuante della provocazione, con rinvio affinché la Corte di appello di Firenze, senza vincoli nel merito, proceda a un nuovo giudizio sul punto.
I motivi quarto e quinto di ricorso, riguardando il trattamento sanzionatorio e le statuizioni civili, punti della decisione logicamente dipendenti da quello oggetto di annullamento, sono assorbiti.
Il regolamento delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio di legittimità va rimesso al giudice del rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’attenuante della provocazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso. Spese della parte civile al definitivo.
Così deciso il 21 giugno 2023
Il Consiglete estensore