Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41055 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41055 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Salerno il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/06/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Salerno Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME con cui ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
letta la memoria di replica del difensore, AVV_NOTAIO, con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16 giugno 2025, il Tribunale del riesame di Salerno rigettava l’appello cautelare proposto in data 19 maggio 2025 nell’interesse di NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui, in data 6 maggio 2025, il GIP del Tribunale di Vallo della Lucania rigettava la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata con ordinanza del 14 marzo 2023 in quanto indagato per il delitto associativo ex art. 416, cod. pen. e per una serie di reati fine in materia tributaria (artt. 8 e 10-quater, d. lgs. n. 74 del 2000) e per il delitto di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1, cod. pen.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME NOME a mezzo dei difensori di fiducia, articolando quattro distinti motivi, di seguito sommariamente enunciati ex art. 173, disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione della legge processuale in relazione agli artt. 191, 238, 253 cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU per l’utilizzo di prove RAGIONE_SOCIALEi provenienti da altro procedimento in assenza di un formale ed autonomo decreto di acquisizione e per l’erronea dec laratoria di incompetenza funzionale del tribunale del riesame a sindacare la nullità genetica del sequestro originario.
In sintesi, sostiene anzitutto la difesa la illegittimità della circolazione informale delle fonti di prova e la necessità di un nuovo titolo di sequestro. Le risultanze investigative acquisite nel procedimento 2015/2020, iscritto per diversa notizia di reato, non risultano essere state oggetto di un nuovo e specifico provvedimento giudiziario emesso nell’attuale procedimento n. 798/2022, ma sarebbero semplicemente confluite nel nuovo fascicolo attraverso informative di reato della polizia giudiziaria. Si tratterebbe di un modus operandi radicalmente illegittimo, in quanto la trasmissione di informative di reato redatte a seguito dell’analisi di materiale informatico e dati contenuti in memorie RAGIONE_SOCIALEi sequestrati in relazione a diverse notizie di reato, pur costituendo l’atto propulsivo dell’azione investigativa, non potrebbe in alcun modo surrogare un formale atto di acquisizione della fonte anche nel nuovo procedimento derivato per stralcio dal primo. In sostanza, l’informativa non è la prova, ma il veicolo attraverso cui si dà notizia della sua potenziale esistenza. Sostiene la difesa che l’articolo 238 cod. proc. pen., che disciplina l’acquisizione di verbali di prove per la fase dibattimentale, esprimerebbe un principio di portata generale, nel senso che l’utilizzazione di prove formate aliunde è un’eccezione subordinata a condizioni rigorose, che deve trovare applicazione con ancora maggior rigore nella fase delle indagini, specie quando la prova migrata è posta a fondamento di una misura restrittiva. In assenza di un atto formale di acquisizione, i difensori e l’indagato si trovano materialmente impossibilitati a contestare la legittimità dell’utilizzo del materiale nel nuovo contesto accusatorio, vedendosi preclusa in radice la via del riesame, così creandosi un vuoto di tutela giurisdizionale violativo dei principi del giusto processo. Al contrario, l’analisi della normativa che regolamenta il giusto procedimento dell’acquisizione delle notizie di reato presuppone, anzitutto, che il PM, allorché riscontri in dati già sequestrati, e a prescindere dalla legittimità del primo sequestro, gli estremi di una nuova ipotesi criminosa è, non soltanto, obbligato ad iscrivere un autonomo procedimento penale in cui far confluire la nuova notitia criminis e l’informativa, ma, altresì, a emettere un nuovo specifico decreto di sequestro probatorio in relazione al nuovo reato, finalizzato a estendere il vincolo cautelare anche alla nuova ipotesi investigativa, corredandolo di una motivazione autonoma e rafforzata, cosa che non sarebbe avvenuta nel caso di specie. Il PM avrebbe infatti esteso unilateralmente e praeter legem l’efficacia del
sequestro originario senza alcun vaglio giurisdizionale: la fonte di prova è stata dunque utilizzata nell’attuale procedimento senza un valido titolo legale che ne legittimasse l’acquisizione, con conseguente inutilizzabilità patologica ai sensi dell’articolo 191 cod. proc. pen.
Censura, inoltre, la difesa l’affermazione con cui il tribunale del riesame ha ritenuto di non poter sindacare la legittimità di un decreto di sequestro emesso in un diverso procedimento. Si tratterebbe di affermazione che, oltre a essere giuridicamente er ronea, rappresenterebbe un’illegittima abdicazione della funzione di garanzia propria del giudice del riesame. Sarebbe una visione, dunque, radicalmente incompatibile con il principio di legalità della prova, sancito dall’articolo 191 cod. proc. pen., che impone a qualsiasi giudice, in qualsiasi stato e grado, il potere-dovere di verificare la conformità al modello legale di ogni elemento probatorio posto a fondamento della propria decisione. L’inutilizzabilità è caratteristica intrinseca e patologica della prova stessa che la accompagna in ogni sua migrazione processuale: la sanzione della inutilizzabilità opererebbe come un limite invalicabile alla conoscenza del giudice. In sostanza, si sostiene, l’argomentazione del tribunale, ove fosse fondata, creerebbe un paradosso giuridico legittimando una prassi di ‘lavaggio della prova illecita’: se una prova è geneticamente viziata, la sua patologia non si dissolve con il trasferimento, ma contamina ogni decisione su di essa si fonda.
Si censura, infine, l’affermazione dei giudici del riesame secondo cui la nullità del sequestro originario avrebbe dovuto essere eccepita esclusivamente in quella sede, fondandosi la stessa su un’erronea applicazione dei principi che governano la formazione del giudicato cautelare. La giurisprudenza di legittimità è unanime nell’affermare che il giudicato cautelare copre esclusivamente il dedotto e non si estende al deducibile, operando la preclusione solo per le questioni specificamente sollevate e decise: la questione della nullità del decreto di sequestro originario per la sua natura esplorativa mai era stata dedotta e decisa nel procedimento originale. Nessuna preclusione poteva essere dunque opposta alla sua deduzione nell’attuale procedimento.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione della legge processuale in relazione agli artt. 191, 254 cod. proc. pen. e 15 Cost., per l’illegittima acquisizione della messaggistica WhatsApp in spregio alle garanzie sulla corrispondenza, a seguito di presa di conoscenza del contenuto da parte della polizia giudiziaria e correlato vizio di violazione della legge in relazione agli artt. 191, 185, 253, cod. proc. pen. per la nullità del decreto di sequestro originario a causa della sua natura meramente esplorativa (‘strascico’), e per violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza.
In sintesi, premette la difesa che con la sentenza n. 170 del 2023 la Corte costituzionale ha attribuito natura di corrispondenza ai messaggi RAGIONE_SOCIALEi scambiati tramite piattaforme Whatsapp , anche quando già ricevuti o archiviati su dispositivi. Ciò impone che la loro acquisizione avvenga nel rispetto delle garanzie specifiche previste dall’articolo 254 cod. proc. pen., conseguendone che qualsiasi acquisizione difforme è affetta da inutilizzabilità patologica. La soluzione del tribunale, che riconosce la classificazione ma ne neutralizza gli effetti, rappresenterebbe un vuoto ossequio alla garanzia costituzionale. In particolare, richiamato l’articolo 254, comma 2, cod. proc. pen. (che stabilisce un divieto assoluto per l’ufficiale di polizia giudiziaria, il quale deve consegnare all’autorità giudiziaria agli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto), sostiene la difesa come la PG ha un ruolo meramente esecutivo di apprensione del contenitore, mentre l’autorità giudiziaria ha il potere esclusivo di accedere al contenuto. Tale garanzia sarebbe stata palesemente violata in quanto emergerebbe, in particolare dalle dichiarazioni rese dal consulente tecnico del PM che, dopo la creazione della copia forense, una ‘copia lavoro’ contenente l’intero archivio decriptato del telefono è stata consegnata direttamente alla polizia giudiziaria per l’analisi investigativa, copia peraltro risultata non più reperibile. Non vi sarebbe stata, dunque, una preliminare mediazione del pubblico ministero, ne risulta che il PM abbia delegato, e dunque governato specifiche attività di analisi, né tantomeno il tribunale del riesame avrebbe dimostrato che il pubblico ministero lo abbia fatto, essendosi limitato ad una generica affermazione sul punto. Quanto sopra costituirebbe la prova della violazione del divieto: la PG non si è limitata a sequestrare il contenitore, ma ha preso piena ed indiscriminata conoscenza del contenuto, usurpando una funzione che la legge riserva in via esclusiva all’autorità giudiziaria. L’accesso successivo da parte del PM non potrebbe dunque sanare ex post un’acquisizione geneticamente viziata. Viene citata a sostegno giurisprudenza di questa Corte secondo cui la consegna di una copia integrale alla PG per un’analisi libera si traduce in una delega in bianco di poteri non delegabili, rendendo l’acquisizione dei contenuti inutilizzabile. Si aggiunge, inoltre, come l’affermazione del tribunale del riesame sull’analisi condotta dal PM non troverebbe riscontro negli atti trasmessi al giudice dell’impugnazione cautelare, non essendo stata provata l’esistenza di una delega del PM alla PG per l’esercizio del suddetto potere. Diversamente, la circostanza che l’esistenza delle nuove fonti di prova sia stata comunicata al PM proprio attraverso le informative redatte dalla PG a seguito dell’autonomo esame del contenuto della memoria decriptata del cellulare dell’indagato, in uno alla documentata assenza di un autonomo provvedimento di
sequestro del nuovo materiale probatorio, dimostrerebbero proprio il contrario di quanto dedotto in motivazione dal tribunale del riesame.
Si aggiunge, ancora, che la violazione dell’articolo 254 cod. proc. pen. si innesterebbe su un vizio ancora più originario, ossia la nullità del decreto di sequestro emesso nel procedimento originario per la sua natura meramente esplorativa della memoria RAGIONE_SOCIALEe. Premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, occorre una motivazione aggravata per i decreti di sequestro di dispositivi informatici (che deve specificare, a pena di nullità, il nesso di pertinenza tra i dati ricercati e le specifiche ipotesi di reato, i criteri di selezione e i tempi previsti per l’analisi, con la conseguenza che un provvedimento che si limitasse a formule di stile dovrebbe essere considerato nullo), si sostiene che l’analisi del decreto di sequestro originario ne rivelerebbe la sua totale carenza di specificità: a fronte di reati fiscali veniva, infatti, autorizzata un’apprensione indiscriminata di tutti i dati, senza alcuna perimetrazione, donde la patologica inutilizzabilità dei dati da cui sono state tratte le nuove notizie di reato.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di vizio di violazione della legge processuale in relazione all’art. 191, cod. proc. pen., e correlata violazione del diritto di difesa ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., per l’utilizzo di prove RAGIONE_SOCIALEi non verificabili a causa dell’irrimediabile interruzione della catena di custodia e della mancata consegna alla difesa di una copia leggibile dei dati, con conseguente impossibilità di esercitare il diritto alla contro-analisi.
In sintesi, si censura l’affermazione del Tribunale del riesame che ha liquidato come ‘pretestuosa’ la doglianza difensiva relativa alla mancata consegna di una copia utilizzabile dei dati, sostenendo che la presenza dei consulenti di parte all’atto della duplicazione forense avrebbe sanato ogni vulnus . Si tratterebbe di un’affermazione che ignora la sostanza del diritto al contraddittorio sulla prova scientifica. Nel contesto della RAGIONE_SOCIALE l’esercizio del diritto di difesa presuppone la materiale disponibilità di una copia integrale e leggibile dei dati. Senza tale copia, il consulente della difesa è impossibilitato a verificare il lavoro dell’accusa e a ricercare elementi a discarico od a contestare la selezione del materiale. La giurisprudenza di questa Corte (il riferimento è alla sentenza n.12043 del 2020), ha chiarito che la mancata messa a disposizione della difesa di una copia delle intercettazioni, principio che sarebbe estensibile ai dati RAGIONE_SOCIALEi, integrerebbe una nullità a regime intermedio per violazione del diritto di difesa, vizio che, ove tempestivamente eccepito, rende quel dato probatorio inutilizzabile. L’argomentazione del tribunale, che equipara la presenza alla conoscenza, svuoterebbe di contenuto il diritto di difesa. Secondo la difesa, la vicenda processuale sarebbe segnata da un vizio insanabile che attiene alla ‘catena di custodia’ della prova RAGIONE_SOCIALEe, essendo un fatto processualmente accertato che la
‘copia lavoro’ in possesso della PG è andata smarrita e che la copia depositata presso la segreteria del PM, da cui avrebbe dovuto essere tratta quella destinata alla difesa, è risultata danneggiata ed illeggibile. La catena di custodia è un presupposto epistemologico per l’attendibilità della prova RAGIONE_SOCIALEe, garantendone l’integrità e l’autenticità: è la stessa legge n. 48 del 2008 ad imporre l’adozione di misure tecniche idonee ad assicurare la conservazione dei dati originali e a impedirne l’alterazione. La perdita ed il danneggiamento delle copie ufficiali costituiscono una interruzione manifesta ed irrimediabile della catena di custodia: è diventato dunque impossibile verificare nel presente procedimento se i dati oggi presentati dall’accusa siano integri e non alterati. In assenza di una catena di custodia integra, la prova RAGIONE_SOCIALEe perde ogni crisma di affidabilità e, di conseguenza, ogni valore probatorio e una prova inaffidabile, è, per definizione, una prova inutilizzabile ai sensi dell’articolo 191 cod. proc. pen.
2.4. Deduce, infine, con il quarto ed ultimo motivo, il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione anche sotto il profilo del travisamento probatorio per omissione e vizio di omessa pronuncia, per avere il Tribunale del riesame omesso di valutare specifiche e decisive doglianze difensive e per aver omesso di effettuare la doverosa prova di resistenza.
In sintesi, si sostiene che l’ordinanza impugnata sarebbe viziata da una radicale carenza di motivazione, manifestantesi come omessa pronuncia su punti specifici e decisivi sollevati con l’appello cautelare. Anzitutto, il Tribunale avrebbe completamente ignorato la doglianza eccepita dalla difesa relativa alla mancata emissione di un autonomo provvedimento di acquisizione delle risultanze investigative del procedimento in esame. In secondo luogo, sarebbe incorso in un travisamento della prova per omissione, non valutando il contenuto del verbale dell’udienza preliminare del 14 gennaio 2025 relativo al procedimento originario, da cui emergeva la prova documentale dell’avvenuta consegna di una ‘copia lavoro’ integrale alla polizia giudiziaria.
E’ pervenuta requisitoria scritta in data 15 settembre 2025 del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso questa Corte, con cui chiede a questa Corte di dichiarare inammissibile il ricorso.
Secondo il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, il ricorso deve essere respinto perché i motivi dedotti sono manifestamente infondati e inammissibili. Occorre rammentare che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, in sede di appello avverso l’ordinanza emessa a seguito di istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare personale, al Tribunale non può essere chiesto di riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e
adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Rv. 266676, n. 1134 del 1995 Rv. 201863, n. 961 del 1996, Rv. 204696, n. 43112 del 2015 Rv. 265569).
Nel caso di specie, il Collegio cautelare, nel confermare il provvedimento impugnato, ha ribadito il grave quadro indiziario ed ha respinto la censura volta a dedurre la inutilizzabilità del compendio probatorio costituto dal materiale contenuto nel telefo no cellulare dell’indagato evidenziando la non rilevabilità della violazione dell’art. 254 cod. proc. pen. essendosi la polizia giudiziaria limitata a consegnare lo smartphone all’autorità giudiziaria che procedeva alla formazione della copia forense nel contraddittorio delle parti mediante accertamenti irripetibili. Il provvedimento è conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità che, facendo applicazione degli insegnamenti resi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 170 del 2023, ha superato l’orientamento secondo cui i messaggi di posta elettronica devono considerarsi alla stregua di documenti, e ha affermato il principio per cui i messaggi di posta elettronica, i messaggi ” Whatsapp ” e gli sms custoditi nella memoria di un dispositivo elettronico conservano natura giuridica di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, sicché la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall’art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza, salvo che, per il decorso del tempo o altra causa, essi non perdano ogni carattere di attualità, in rapporto all’interesse alla riservatezza, trasformandosi in un mero documento “storico” (Sez. 2, n. 25549 del 15/05/2024 Rv. 286467 -01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che non si fosse determinata alcuna violazione del disposto dell’art. 254 cod. proc. pen. sul rilievo che la polizia giudiziaria si era limitata a sequestrare il telefono cellullare, mentre l’accesso al contenuto della corrispondenza era avvenuto successivamente ad opera del pubblico ministero con il proprio consulente). Come chiarito in tale pronuncia, l’art. 254 cod. proc. pen., in ossequio alle garanzie apprestate dall’art. 15 della Costituzione, dispone sostanzialmente che il sequestro della corrispondenza avvenga su disposizione ovvero sotto il controllo dell’Autorità Giudiziaria. Il Tribunale del riesame ha inoltre evidenziato che, trattandosi di risultanze investigative acquisite mediante sequestro disposto in altro procedimento, la questione prospettata dalla difesa pende innanzi al giudice competente dovendo da questo essere preventivamente risolta. Deve in ogni caso rilevarsi che, rispetto alla questione di inutilizzabilità proposta, il ricorrente non ha adeguatamente assolto all’onere di specificare l’incidenza dei dati, asseritamente inutilizzabili, rispetto all’iter logico seguito dai giudici cautelari avendo omesso di
indicare in che termini la mancanza dei dati in questione depaupererebbe il quadro indiziario. Ciò in contrasto con l’insegnamento di questa Corte secondo cui, nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova, acquisiti illegittimamente, diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Rv. 287024 -02; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218). Si è precisato (Sez. 4, n. 18232 del 12/4/2016, Rv. 266644), con riguardo alle misure cautelari, che è inammissibile per genericità il motivo di ricorso in cui non sia indicata l’incidenza della prova ritenuta inutilizzabile sul convincimento del giudice del merito.
In data 26 settembre 2025, il difensore di fiducia del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire memoria di replica alla requisitoria scritta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO con cui, confutandone analiticamente le conclusioni, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è complessivamente infondato.
Il primo motivo è complessivamente infondato.
2.1. Il primo punto che si chiede di scrutinare sostiene, in sintesi, che: a) la trasmissione di informative di reato redatte a valle dell’analisi di memorie RAGIONE_SOCIALEi, sequestrate in procedimento, non possa ‘surrogare’ un formale atto di acquisizione della font e nel nuovo procedimento, derivato per stralcio; b) l’art. 238 cod. proc. pen. esprimerebbe un principio di portata generale secondo cui l’utilizzo di prove formate aliunde è regola eccezionale soggetta a rigorose condizioni, da applicare a fortiori n elle indagini e, soprattutto, quando la ‘prova migrata’ fondi una misura cautelare; c) in difetto di un nuovo decreto di sequestro probatorio riferito allo specifico reato ’emerso’ dai dati già acquisiti, la fonte di prova sarebbe priva di titolo legale ne l ‘stralciato’ e, dunque, patologicamente inutilizzabile ex art. 191 cod. proc. pen., con conseguente ‘vuoto’ di tutela giurisdizionale per l’impossibilità di attivare un riesame effettivo.
La prospettazione difensiva, pur suggestiva, non ha pregio.
Deve, anzitutto, essere individuato il quadro giuridico all’interno del quale occorre orientarsi ai fini della soluzione della questione posta. Viene, anzitutto, in rilievo l’art. 234 cod. proc. pen., in tema di prova documentale, che consente l’acquisizione di ‘scritti o altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose … con qualsiasi mezzo’: si tratta della regola generale sull’ingresso nel procedimento di documenti (ivi compresi i file RAGIONE_SOCIALEi e i report tecnici) formati extra processum . L’art. 2 38 cod. proc. pen., in tema di verbali di prove di altri procedimenti, disciplina poi l’acquisizione in dibattimento di verbali di prove già assunte altrove: la relativa giurisprudenza precisa che la limitazione del comma 1 non governa la fase del riesame e, più in generale, non opera nella fase indagini/cautele. Questa Corte di legittimità ha già infatti condivisibilmente chiarito come la prescrizione contenuta nell’art. 238, comma primo, cod. proc. pen., che limita l’acquisizione di verbali di prove di altro procedimento ai casi di prove assunte nell’incidente probatorio o nel dibattimento, è applicabile soltanto in sede dibattimentale e non anche in sede di riesame ai fini di verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza da parte del Tribunale (Sez. 4, n. 14708 del 08/03/2018, non mass.; Sez. 2 n. 31995 del 17/06/2016, Rv. 267477; Sez. 3, n. 49595 dell’1/12/2009, RV. 245746). L’art. 189, cod. proc. pen., ancora, in tema di prove atipiche, consente a sua volta l’impiego di mezzi non tipizzati purché idonei e non lesivi della libertà morale, a conferma del principio di libertà delle prove fuori dai casi di divieto espresso. Di rilievo, nella materia che ci occupa, anche quanto desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 247, 254-bis, 354, 258 cod. proc. pen. (perquisizioni/sequestri in ambiente RAGIONE_SOCIALEe; copie dei documenti sequestrati), norme che disegnano il microsistema della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , consentendo la perquisizione di sistemi, il sequestro di dati (anche presso provider ) e la duplicazione/copia forense con garanzie di conformità e immodificabilità, prevedendo che l’A.G. può estrarre e trattenere copie dei documenti sequestrati, restituendo gli originali. Trattandosi di materia cautelare personale, viene, ancora, in rilievo, il combinato disposto di cui agli artt. 291, 292 e 309 cod. proc. pen., secondo cui il P.M. ‘presenta al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda’ (non solo ‘prove’), e il Tribunale del riesame valuta i gravi indizi sulla base degli atti trasmessi e degli elementi addotti dalle parti, senza che si applichi, come anticipato, la regola di cui all’art. 238 cod. proc. pen. Meritano, infine, di essere ricordati, da un lato, l’art. 270 cod. proc. pen., in tema di intercettazioni in altri procedimenti, che costituisce disciplina speciale e restrittiva che non si estende ad altri mezzi di ricerca della prova (di recente le Sezioni Unite di questa Corte hanno anche precisato il regime intertemporale e l’ambito applicativo della novella: Sez. U, n. 36764 del 18/04/2024, COGNOME, Rv. 287005 -01); dall’altro, infine, l’art. 116 cod., proc. pen. (copie/estratti/certificati), norma
che presidia l’accesso difensivo agli atti in ogni fase, oggi espressamente potenziato anche telematicamente, norma che rileva nel confutare l’asserito ‘vuoto di tutela’.
Tanto premesso quanto all’inquadramento normativo, deve essere ricordato che l’indirizzo prevalente reputa utilizzabili ai fini dell’applicazione di misure le dichiarazioni assunte dalla p.g. e riportate in informativa/annotazione, anche se non formalizzate in verbale e non sottoscritte dal propalante, in assenza di divieti espressi di legge e in ossequio al principio di tipicità delle inutilizzabilità (ove naturalmente non si tratti di captazioni o atti coperti da regimi speciali: in tal senso, Sez. 1, n. 38880 del 14/07/2023, COGNOME, Rv. 285122 -01, non mass. sul punto, che dà atto del contrasto ma aderisce alla tesi ammissiva, con richiami, ex multis , a Sez. 5, n. 37292 del 07/06/2022, COGNOME, Rv. 284018, Sez. 1, n. 38602 del 23/06/2021, COGNOME, Rv. 282123, Sez. 3, n. 15798 del 30/04/2020, COGNOME, Rv. 279422-01; Sez. 6, n. 51503 del 11/10/2018, F., Rv. 274155). Ne consegue, dunque, che afferma re che ‘l’informativa non è prova’ è concettualmente vero sul piano dibattimentale, ma irrilevante nel giudizio de libertate , che è governato dalla soglia dei gravi indizi e consente al giudice di appoggiarsi a fonti di conoscenza (atti di indagine, informative, relazioni tecniche, ecc.) purché specifiche, controllabili e non meri giudizi. Deve, poi, ribadirsi che la regola del comma 1 dell’art. 238 cod. proc. pen. (acquisizione in dibattimento dei verbali di prove di altro procedimento solo se assunte in incidente probatorio o dibattimento) non si applica al riesame; la Cassazione lo ha affermato espressamente (Sez. 4, n. 14708/2018, ed altre dianzi citate). Dunque, la giurisprudenza è univoca nel collocare l’art. 238 cod. proc. pen. all’interno della disciplina dibattimentale dei documenti. Dunque, nessun ‘principio generale’ preclusivo, nella fase delle indagini, all’uso di atti prodotti di altro procedimento (nella specie, l’informativa di cui si discute) fuori dalle ipotesi di divi eto espresso.
La giurisprudenza di legittimità ha peraltro predisposto un vero e proprio ‘ vademecum ‘ per i sequestri informatici: è legittimo creare una copia forense integrale (copia-mezzo), funzionale alla restituzione dei device , ma il trattenimento della copia integrale è consentito solo per il tempo strettamente necessario alla selezione dei contenuti pertinenti al reato; la pertinenza governa la permanenza del vincolo e gli esiti selezionati possono circolare come documenti nel fascicolo del P.M. o in altro procedimento (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, COGNOME, Rv. 279949 -01; conforme, Cass., Sez. 2, n. 37941 del 23/09/2020, non mass.). La Corte ha ribadito e precisato tali criteri anche in decisioni più recenti, sottolineando l’esigenza di motivazioni proporzionate e mirate (sull’oggetto, sui criteri di selezione, sui tempi di trattenimento della copia-mezzo), senza legittimare sequestri esplorativi (Sez. 6, n. 17479 del 04/02/2025, non mass.).
Sul versante dell’acquisizione documentale degli esiti (anche transnazionali), la Suprema Corte ha qualificato come documenti ex art. 234 cod. proc. pen. i dataset di messaggistica cifrata già acquisiti e decrittati all’estero e trasferiti mediante Ordine europeo di indagine (non si tratta di ‘intercettazioni’, dunque fuori dall’art. 270: Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286589 -02; in precedenza, v. Sez. 6, n. 46833 del 26/10/2023, COGNOME, Rv. 285543 -01). Infine, l’art. 258 cod. proc. pe n., consente espressamente di estrarre e trattenere copie di documenti sequestrati: le Sezioni Unite (Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497 -01), hanno invero chiarito che la restituzione del supporto previa estrazione di copia dei dati non fa venir meno il vincolo e non priva di interesse l’impugnazione: ciò costituisce un solido argomento che la copia è titolo processuale valido per la successiva utilizzazione e per il controllo giurisdizionale. Che l’ordinamento veda nella circolazione degli atti una regola e non un’eccezione si desume anche per contrasto: il divieto di utilizzo interprocedimentale è espressamente previsto solo per le intercettazioni (art. 270, cod. proc. pen.), come regola speciale e garantistica; di recente, le Sezioni Unite (Sez. U, n. 36764 del 18/04/2024, COGNOME, Rv. 287005 -01) ne hanno puntualizzato il regime transitorio e i confini applicativi, confermandone la specialità. Ciò esclude che l’art. 238 (dibattimento) o l’art. 270 cod. proc. pen. (intercettazioni) possano essere invocati per altri mezzi di ricerca della prova o per i documenti RAGIONE_SOCIALEi.
Alla luce di quanto sopra esposto, è dunque agevole comprendere le ragioni per le quali, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non serve un ‘nuovo’ sequestro (salvo casi particolari).
Se i dati sono stati legittimamente acquisiti (perquisizione/sequestro; duplicazione forense conforme; selezione dei pertinenti), gli esiti selezionati diventano documenti ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen. e possono essere trasmessi/utilizzati nel procedimento per stralcio senza la necessità di risequestrare la res . L’uso processuale degli esiti non integra alcuna ‘estensione’ del vincolo originario: è, più semplicemente, acquisizione documentale (artt. 234 e 258 cod. proc. pen.).
La tesi secondo cui il P.M. dovrebbe sempre emettere un nuovo decreto di sequestro probatorio per ‘estendere’ il vincolo alla ‘nuova’ ipotesi investigativa non trova base normativa: il sequestro è mezzo di ricerca/conservazione della fonte; una volta che la fonte è entrata nel fascicolo e gli esiti sono documentati, la loro circolazione è regolata dalle norme sulla prova documentale e non dipende dall’adozione di nuove misure reali (che rimangono necessarie solo se occorra apprendere altre cose o mantenere nuovi vincoli impeditivi). La giurisprudenza sulle copie forensi e sulla copia-mezzo lo conferma (Sez. 6, n. 34265 del
22/09/2020, COGNOME, Rv. 279949 -01; Rv. 279949 -02): ciò che conta è la selezione/proporzionalità, non il moltiplicarsi dei decreti. In definitiva, solo laddove la ‘nuova’ ipotesi richieda ulteriori acquisizioni (p.es. ulteriori ricerche all’interno di sistemi o l’apprensione di nuovi supporti), allora la soluzione dovrà necessariamente essere diversa: occorrerà un nuovo provvedimento con motivazione autonoma e rafforzata quanto a pertinenza e proporzionalità. Ma ciò attiene a nuove attività e nuovi ogge tti; non è la regola per l’uso degli esiti già legittimamente ottenuti.
Né può ritenersi, come invece sostenuto dalla difesa, che ciò determini un sacrificio delle garanzie difensive. L’art. 291 cod. proc. pen. impone al P.M. di presentare gli elementi posti a base della richiesta; l’art. 309 cod. proc. pen. prevede che il Tri bunale decida ‘anche sulla base degli elementi addotti dalle parti’, potendo sindacare inutilizzabilità (anche patologiche ex art. 191 cod. proc. pen.) ed eventuali violazioni commesse nell’acquisizione degli esiti RAGIONE_SOCIALEi (criteri di selezione, hash , catena di custodia, tempi di trattenimento della copia, ecc.). La giurisprudenza chiarisce, come già visto, che i limiti dell’art. 238 cod. proc. pen. non si proiettano sul riesame, proprio perché esso è funzionale a verificare l’esistenza di gravi indizi e n on a governare il regime dibattimentale delle prove. L’art. 116 cod. proc. pen. consente, poi, di ottenere copie/estratti/certificati di singoli atti (con prassi telematiche oggi diffuse nelle Procure), così superandosi l’argomento dell’asserita ‘impossibilità materiale’ di contestare l’utilizzo degli esiti nel nuovo procedimento. Se il supporto è restituito dopo la duplicazione, l’interesse a contestare la legittimità del sequestro/duplicazione permane, come affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497 -01): ciò rappresenta un’ulteriore smentita all’idea di un ‘vuoto’ di tutela. Solo per completezza, infine, va osservato che ove gli esiti provengano da intercettazioni, si applica la specialità dell’art. 270 cod. pro c. pen. (indispensabilità e tipologia di reati ex art. 380 cod. proc. pen. e, post riforme, reati ex art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen. per i captatori). Le recenti Sezioni Unite (Sez. U, n. 36764 del 18/04/2024, COGNOME, Rv. 287005 -01) hanno ribadito l’ambito e il regime intertemporale della novella, confermandone la diversità ontologica rispetto alla circolazione degli altri atti/esiti. Invocare per i ‘dati freddi’ ( emails , chat estratte, log , report di analisi) le stesse preclusioni proprie delle intercettazioni non è dunque corretto.
In definitiva, l’argomento difensivo in esame muove da una sovrapposizione concettuale tra regole del dibattimento e regole delle indagini/cautele. Là dove il codice pretende ‘prova’ (art. 238 cod. proc. pen.), pretende altresì contraddittorio ex ante ; dove, invece, si richiedono gravi indizi, il legislatore ammette l’utilizzo di fonti di conoscenza che non esauriscono la prova
ma abilitano un provvisorio giudizio di probabilità qualificata, pur sempre controllato dal giudice e assoggettato a regole di integrità (specialmente nel dominio RAGIONE_SOCIALEe). Pretendere un nuovo sequestro probatorio ogni qual volta una nuova ipotesi di reat o emerga dall’analisi di dati già legittimamente appresi equivarrebbe ad ipertrofizzare lo strumento cautelare reale, trasformandolo in una condizione di procedibilità, un esito non richiesto dal codice e, anzi, incoerente con la ratio di economia processuale e con il principio di libertà delle prove fuori dai divieti espressi. Una corretta quadratura si ottiene, piuttosto, applicando una regola di parsimonia. Dunque, è necessario un nuovo sequestro solo se si vogliono apprendere nuovi dati/cose, o se si deve conservare un vincolo impeditivo su res diverse o ulteriori. Sufficiente, invece, è l’acquisizione documentale (artt. 234/258 cod. proc. pen.) quando si tratti di riutilizzare gli esiti già formati e documentati, nel rispetto delle garanzie tecniche (selezione, hash , chain of custody , tempi di trattenimento della copiamezzo). In questa prospettiva, l’estensione praeter legem del vincolo non è ammessa: è ammissibile, semmai, una fisiologica circolazione di atti e documenti -salve le eccezioni tipiche (intercettazioni) -che il giudice è tenuto a vagliare in punto di legittimità e affidabilità, senza automatismi né scorciatoie, ma anche senza indebite preclusioni formalistiche. Il giusto processo non è l’arte dell’ostacolo, bensì quella del controllo: e il codice, qui, fornisce gli strumenti per esercitarlo.
2.2. Può quindi procedersi all’esame della seconda censura relativa al primo motivo.
Viene in rilievo l’affermazione del tribunale del riesame secondo cui non sarebbe sindacabile, nel giudizio incidentale ex art. 324 cod. proc. pen., la legittimità di un decreto di sequestro adottato in un diverso procedimento. Avverso tale impostazione è stata prospettata una censura che, invocando il principio di legalità della prova (art. 191 cod. proc. pen.), pretende di ricavare in capo a ‘qualsiasi giudice, in qualsiasi stato e grado’, un potere -dovere di verificare la conformità al modello legale di qualsiasi elemento posto a fondamento della decisione, anche se proveniente da altro fascicolo, arrivando a configurare l”inutilizzabilità’ come vizio intrinseco destinato a ‘migrare’ tra procedimenti (il c.d. lavaggio dell’illecito probatorio).
Il motivo è infondato.
Ed invero, da un lato, l’oggetto e i limiti del giudizio di riesame sulle misure reali (e, per rinvio, sul sequestro probatorio) sono tipicamente circoscritti al provvedimento impugnato e ai suoi presupposti, non all’incidente di legittimità su atti di alt ri procedimenti. Dall’altro, l’art. 191 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere-dovere di espungere il materiale inutilizzabile nel procedimento ad quem ,
ma non conferisce una generale potestas rescindens sugli atti a quo . Inoltre, la ‘migrazione’ automatica dell’inutilizzabilità non esiste nel sistema, salvo ipotesi tipizzate (p. es. art. 270 cod. proc. pen. in materia di intercettazioni; art. 238 cod. proc. pen. per verbali di altri processi), come confermato anche dalla Corte costituzionale, che ha escluso l’introduzione surrettizia di una regola generale di inutilizzabilità derivata (Corte cost., 3 ottobre 2019, n. 219). Ed invero, per il sequestro proba torio, l’art. 257 cod. proc. pen. rinvia al procedimento di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., così definendo tempi, atti da trasmettere e perimetro cognitivo del giudice: devono essere inviati i soli ‘atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame’, e il Tribunale annulla, riforma o conferma quel provvedimento nei limiti degli elementi addotti e del fascicolo trasmesso. Non è delineata alcuna cognizione ultra petita o extra fascicolo su atti estranei, men che meno su provvedimenti emessi in procedimenti diversi. Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266790 -01) hanno chiarito che il rinvio dell’art. 324, comma 7, ai commi 9 e 9 -bis dell’art. 309 cod. proc. pen. comporta il potere del Tribunale di annullare la misura se difettano motivazione o autonoma valutazione degli elementi a sostegno; si tratta, però, di un controllo interna corporis al provvedimento impugnato, non di un sindacato di legittimità su atti a quo .
Orbene, è principio pacifico che il giudice del procedimento ad quem non può sindacare le scelte o le omissioni del pubblico ministero del procedimento a quo in punto di convalida o di regolarità formale di un sequestro, ma deve limitarsi a vagliare ammissibilità, rilevanza e utilizzabilità della prova nel processo adito (artt. 187 e 191 cod. proc. pen.). Questa Corte (v., da ultimo, Sez. 3, n. 2383 del 03/12/2024, dep. 2025, Montoya, Rv. 287476 -02, non mass. sul punto), ha ribadito di recente che la mancata convalida del sequestro operato dalla p.g. non comporta di per sé l’inutilizzabilità della cosa sequestrata ai fini probatori; ed ‘a maggior ragione’ il giudice del processo ad quem non può sindacare la decisione del pubblico ministero a quo di non richiedere la convalida, dovendo limitarsi alla verifica di ammissibilità/rilevanza/utilizzabilità del materiale. L’art. 191 cod. proc. pen. stabilisce il divieto di utilizzazione delle prove acquisite in violazione dei divieti di legge ed è rilevabile d’uffi cio in ogni stato e grado; ma la giurisprudenza di legittimità ha chiarito -in linea con la dottrina dominante -che vige una distinzione concettuale e di regime tra nullità (violazioni formali/procedurali) e inutilizzabilità (violazioni di divieti probatori): non ogni irregolarità procedimentale si traduce in inutilizzabilità.
Ciò comporta, quindi, che il principio di legalità della prova (art. 191 cod. proc. pen.) non implica una ‘migrazione automatica’ del vizio, difformemente da quanto sostenuto dalla difesa. La Corte costituzionale ha invero escluso che
dall’art. 191 cod. proc. pen. possa desumersi una regola generale di inutilizzabilità derivata -sul modello della ‘ fruit of the poisonous tree rule ‘ -che travolga automaticamente gli esiti (anche di sequestro del corpo del reato) di attività di ricerca compiute praeter legem : tale estensione, se ritenuta opportuna, è materia di scelte legislative tipiche, non di creazione giurisprudenziale. Con plurime decisioni (Corte cost., nn. 219/2019, 116/2022 e 247/2022), il Giudice delle leggi ha infatti ripetutamente dichiarato inammissibili/non fondate le questioni tese a introdurre per via additiva una contagiosità generalizzata dell’inutilizzabilità. Con specifico riguardo alle intercettazioni, è il legislatore a dettare una disciplina tipica della circolazione inter -procedimentale (art. 270 cod. proc. pen.), costantemente rimodellata anche alla luce degli approdi nomofilattici (Sez. U, n. 36764/2024, cit., sull’ambito temporale di applicazione del novellato art. 270 cod. proc. pen.): ciò conferma che non esiste un principio metagiuridico di ‘migrazione’ automatica del vizio, ma regole positive che circoscrivono con precisione quando e come un atto formatosi altrove possa essere utilizzato. Nella stessa prospettiva, questa Corte (Sez. 6, n. 7614 del 26706/2019, dep. 2020, non mass.), ha affermato che, quando si eccepisce l’inutilizzabilità di intercettazioni provenienti da altro procedimento, grava sulla difesa un onere di allegazione idoneo a dimostrare il vulnus ; inoltre, l’inutilizzabilità non si comunica ex art. 185 cod. proc. pen. ad atti successivi privi di un riferimento motivazionale (neppure implicito) alla prova vietata. Ne discende, dunque, che la rappresentazione del ‘lavaggio’ è suggestiva, ma non corrisponde alla struttura del sistema.
La mancata convalida non rende di per sé inutilizzabile la res sequestrata; la convalida attiene alla legittimazione della protrazione del vincolo, non all’utilizzabilità probatoria del bene. Il giudice ad quem non può sindacare la mancata convalida nel procedimento a quo e deve invece verificare ammissibilità/rilevanza/utilizzabilità del bene ai sensi degli artt. 187 e 191 cod. proc. pen. nel processo che celebra (Cass., n. 2383/2025, cit.). L’art. 238 cod. proc. pen., a sua volta, tipizza condizioni e limiti (incidente probatorio/dibattimento; partecipazione del difensore; non ripetibilità, ecc.) e ciò costituisce un’ulteriore conferma che la circolazione non è ‘libera’ né ‘vietata’ in assoluto, ma disciplinata da regole di tipicità. Infine, l’art. 270 cod . proc. pen. vieta l’utilizzazione in altri procedimenti salvo eccezioni tipiche; l’elaborazione delle Sezioni Unite e della successiva giurisprudenza sezionale sulla nozione di ‘medesimo/diverso procedimento’ mostra che l’ordinamento seleziona con cura qu ando i risultati possano ‘migrare’ (Sez. U, n. 36764/2024, cit.). Si aggiunga che le Sezioni Unite sul riesame dei sequestri hanno inquadrato il ruolo del giudice come giudizio rescindente -riformatorio sul provvedimento impugnato, con controllo anche di merito nei limiti dell’oggetto devoluto (motivazione, pertinenza,
fumus , necessità, proporzione), non già come verifica orizzontale della legittimità di atti eterogenei e estranei al fascicolo (Sez. U, n. 18954/2016, cit.).
In conclusione, l’argomento difensivo secondo cui il Tribunale del riesame dovrebbe, in nome dell’art. 191 cod. proc. pen., delibare la legittimità del decreto di sequestro probatorio emesso in procedimento diverso confonde due piani dogmatici: il piano del giudizio di utilizzabilità nel procedimento ad quem e il piano della legittimità dell’atto a quo , che è presidiato da rimedi propri e sedi naturali. Il primo compete al giudice del riesame; il secondo gli è estraneo. Economia processuale, tipicità dei mezzi di impugnazione e nomofilachia convergono nel delimitare il riesame a un controllo rescindente -riformatorio sul provvedimento impugnato, senza dilatarlo a controllo incidentale sull’operato di altre autorità in altri procedimenti. L’evocata immagine del ‘lavaggio della prova’ risulta, allora, più retorica che giuridica. La legalità della prova è garantita dove serve e come previsto dal legislatore: (i) mediante regimi tipici di inutilizzabilità e di non circolazione (artt. 191, 238, 270 cod. proc. pen., secondo la lettura resa anche a Sezioni Unite); (ii) mediante l’espunzione in limine del materiale vietato nel procedimento ad quem ; (iii) mediante l’attivazione dei rimedi endoprocedimentali nel procedimento di provenienza per ogni vizio genetico del provvedimento ivi adottato. In tal modo, l’ordinamento scongiura sia l’uso strumentale dell’inutilizzabilità come clava processuale, sia l’abuso di un sindacato indistinto che dilati il riesame oltre i suoi confini positivi. Nel caso concreto, la strategia difensiva corretta è bifasica: a) nel procedimento ad quem , far valere -con puntuale onere di allegazione -le ragioni di inutilizzabilità del materiale ‘migrato’ (p.es. limiti ex art. 238 o 270 cod. proc. pen.; violazioni tipiche ex art. 191 cod. proc. pen.); b) nel procedimento a quo , azionare i rimedi interni (art. 257/324 cod. proc. pen.) contro il decreto di sequestro ritenuto viziato. Così si tutela al meglio il principio di legalità della prova senza trasformare il riesame in un giudizio incidentale u niversale sulla legittimità di atti ‘altri’.
2.3. Deve, infine, essere esaminato il terzo, distinto, profilo di doglianza svolto nel primo motivo, con cui si sostiene che la nullità del decreto originario di sequestro probatorio -per la sua pretesa natura meramente esplorativa -ben potrebbe essere dedotta per la prima volta in un procedimento diverso da quello di riesame, invocando il principio per cui il giudicato cautelare copre solo il dedotto e non il deducibile.
Il motivo è infondato.
Nel sistema del codice di rito, i vizi genetici del sequestro probatorio (tra cui l’assenza di finalità probatorie concrete e la conseguente ‘esploratività’) devono essere fatti valere tempestivamente con il riesame ex artt. 257 e 324 cod.
proc. pen.; la successiva deduzione, in diverso incidente, è preclusa dal giudicato cautelare che copre le questioni espressamente trattate e quelle implicitamente decise in quanto presupposti logici della conferma della misura. Solo l’allegazione di elementi nuovi può riaprire il circuito cautelare (Sez. 5, n. 18781 del 22/01/2015, Selvi, Rv. 264785 -01).
La giurisprudenza di legittimità è costante nel definire il giudicato cautelare come preclusione endoprocessuale che investe le questioni esplicitamente o implicitamente trattate dal Tribunale del riesame, restando invece fuori solo ciò che è meramente deducibile e non rientri nel novero dei presupposti logicamente risolti dal provvedimento. L’efficacia preclusiva opera allo stato degli atti e può essere superata solo alla luce di nuovi elementi che modifichino il quadro (Sez. 5, n. 18781/2015, cit.). Proprio sul punto, questa stessa Sezione (Sez. 3, n. 10244 del 15/02/2024, non mass.) ha ribadito che: (i) il riesame ha effetto devolutivo ampio sugli aspetti relativi ai presupposti del sequestro; (ii) il giudicato cautelare copre le questioni trattate ‘esplicitamente o implicitamente’, cioè quelle che costituiscono antecedenti logici della decisione di conferma, non anche ogni profilo astrattamente deducibile.
Tanto premesso, ben si spiegano le ragioni per le quali la natura esplorativa, in quanto vizio genetico del decreto, avrebbe dovuto essere eccepita in sede di riesame. Le Sezioni Unite Botticelli (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Pm in proc. Botticelli e altri, Rv. 273548 – 01) hanno stabilito che il decreto di sequestro probatorio (e la convalida) deve recare specifica motivazione non solo sul fumus commissi delicti ma anche sulla finalità probatoria concretamente perseguita; il mero richiamo a norme incriminatrici è insufficiente. Tale onere opera sia per le cose pertinenti sia per il ‘corpo del reato’. Su questa linea, si è affermata (Sez. 6, n. 37639 del 13/03/2019, Bufano, Rv. 277061 -01) la nullità del decreto che non espliciti: (a) la descrizione -pur concisa -del fatto ipotizzato e delle sue coordinate; (b) la natura dei beni e il loro rapporto con il reato; (c) la concreta finalità probatoria; ribadendo che il sequestro probatorio non può essere esplorativo e deve superare un test di proporzionalità/adeguatezza. Più di recente, si è qualificata (Sez. 2, n. 4798 del 15/01/2024, non mass.) come nullità genetica (non ‘sanabile’ con integrazioni ex post ) l’assenza di motivazione sul nesso tra res e reato e sulle finalità probatorie. Ciò conferma che il vizio va fatto valere nel circuito proprio (riesame/ cassazione), non potendo confidare in ‘sanatorie’ a valle.
La verifica della non esploratività della misura -cioè, l’esistenza di finalità probatorie concrete -rientra fra i presupposti che il Tribunale del riesame è tenuto a vagliare indipendentemente dalla specifica formulazione dei motivi, in quanto connaturati al controllo di legalità ( fumus /pertinenza/finalità). Da ciò discende che
la conferma in sede di riesame implica una decisione implicita sulla nonesploratività.
Pretendere di dedurre quel vizio per la prima volta in un diverso incidente processuale contrasta con il perimetro del giudicato cautelare come sopra delineato. I rimedi processuali sono quindi ispirati al principio della concentrazione e rendono quindi im proponibile l’eccezione in sede diversa. Il primo è il rimedio ex art. 263 cod. proc. pen. -volto alla restituzione -che non è surrogabile al riesame per far valere vizi genetici del decreto. In opposizione sono deducibili solo questioni attinenti alla permanenza del vincolo ai fini probatori; non la legittimità originaria del sequestro, riservata al riesame. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che utilizzare l’opposizione per aggredire il fumus o la motivazione genetica del sequestro è improprio (Sez. 3, n. 4363 del 24/01/2022, non mass.). A sua volta, l’oggetto della richiesta di riesame, ai sensi dell’art. 257 cod. proc. pen., è il decreto impositivo; le eventuali doglianze sull’esecuzione (es . eccedenze o modalità illegittime) si fanno valere con richiesta di restituzione al P.M. e, in caso di rigetto, con opposizione al G.I.P.: si tratta di percorsi eterogenei e non fungibili (Sez. 5, n. 18781/2015, cit.). Infine, e soprattutto, le Sezioni Unite hanno riconosciuto autonomia all’appello e alla revoca anche in assenza di previa proposizione del riesame; ciò non implica, però, che tali rimedi possano essere piegati a surrogare contestazioni genetiche della misura omesse nel termine del riesame. La ricostruzione più avvertita (anche nella giurisprudenza successiva) mantiene la distinzione: la revoca e l’appello operano soprattutto su sopravvenienze e rivalutazioni allo stato degli atti; il momento genetico andava coltivato dunque in sede di riesame (Cass., n. 35470/2016, cit.).
La difesa invoca il brocardo secondo cui il giudicato copre ‘solo il dedotto’ e non tutto il ‘deducibile’.
L’assunto è parziale: nel sottosistema cautelare penale il giudicato copre oltre al dedotto -anche ciò che è implicitamente risolto perché premessa necessaria della decisione; di contro, restano fuori le questioni ulteriori, non incidenti sui presupposti, o fondate su dati nuovi. Proprio la richiamata sentenza di questa Sezione n. 10244/2024 precisa che l’effetto devolutivo del riesame comporta il dovere del Tribunale di esaminare ogni aspetto relativo ai presupposti della misura (non ultra petita su aspetti estranei), con conseguente copertura preclusiva delle relative questioni, anche se non articolate in modo nominalistico nei motivi.
In definitiva, dunque, i vizi genetici del decreto di sequestro probatorio -ivi incluso il carattere ‘esplorativo’ attengono ai presupposti legali della misura e rientrano nel perimetro naturale del riesame ex artt. 257 e 324 cod. proc. pen.; l’omessa deduzione in quella sede non può essere ‘recuperata’ in procedimenti
diversi (opposizione ex art. 263, cod. proc. pen.; appello ex art. 322-bis, cod. proc. pen.) che hanno oggetti e funzioni differenti. La conferma della misura da parte del Tribunale del riesame implica un accertamento (anche implicito) della non-esploratività, perché la verifica delle finalità probatorie rientra nei presupposti che il giudice deve esaminare ex officio in virtù dell’effetto devolutivo. La preclusione, dunque, riguarda il dedotto e ciò che ne costituisce il presupposto logico; non risponde al vero -come sostiene la difesa -che essa si arresti al solo ‘esplicitamente dedotto’. L’opposizione avverso il diniego di restituzione (art. 263 cod. proc. pen.) non è la sede per censurare i vizi genetici del decreto; essa verte solo sulla attualità delle esigenze probatorie e sulla permanenza del vincolo. Analogamente, non è consentito utilizzare la revoca o l’ appello cautelare per ‘riaprire’ il momento genetico in assenza di fatti sopravvenuti (Sez. 6, n. 37639 del 13/03/2019, Bufano, Rv. 277061 -01). La giurisprudenza che qualifica come nullità genetica l’assenza di motivazione qualificata rafforza, non indebolisce, la necessità di far valere la censura subito con gli strumenti propri (riesame e, successivamente, ricorso per cassazione), evitando che il giudice di merito integri ex post la motivazione mancante: di qui l’inidoneità di altri riti incidentali a ‘correggere’ retroattivamente il difetto.
Conclusivamente, il giudicato cautelare non è un totem di intangibilità, bensì una tecnica di razionalizzazione del contenzioso incidentale: esso assicura che il controllo di legalità sulle misure reali si svolga una volta sola, davanti al giudice naturalmente preposto (il Tribunale del riesame), con oggetto completo sui presupposti della misura e con esiti preclusivi allo stato degli atti. In questo quadro, la distinzione tra dedotto e deducibile non va cristallizzata in formule apodittiche: ciò che rileva è se la questione, pur non nominata, sia logicamente incorporata nell’oggetto devoluto. Così è per la pretesa ‘esploratività’, che, lungi dall’essere profilo periferico, rappresenta il cuore della verifica di finalità probatorie imposta dagli artt. 253 e 125 cod. proc. pen. e scandita dai richiamati arresti di legittimità. La deduzione tardiva, in sede ‘altra’, non è un’esigenza di giustizia; è uno strappo al disegno sistematico che presidia la concentrazione dei rimedi, la certezza dei rapporti processua li e l’economia del giudizio. La corretta ermeneutica, pertanto, conduce a ritenere preclusa la successiva proposizione della nullità genetica del sequestro per ‘natura esplorativa’ ove non coltivata in riesame, salvo il diverso e limitato scenario -qui non dedotto -della sopravvenienza di elementi nuovi idonei a modificare il quadro.
Anche il secondo motivo è complessivamente infondato.
3.1. Con un primo profilo di censura, si sostiene: a) che i messaggi RAGIONE_SOCIALEi ( WhatsApp ) -in quanto ‘corrispondenza’ ex Corte cost. n. 170/2023 -potrebbero
essere acquisiti solo nel rispetto dell’art. 254 cod. proc. pen., con divieto assoluto per la P.G. di prendere conoscenza del contenuto; b) la consegna alla P.G., per l’analisi, di una ‘copia lavoro’ integrale e decriptata dell’archivio del telefono costituirebbe una delega in bianco di poteri non delegabili, con conseguente inutilizzabilità patologica; c) l’eventuale successivo accesso del P.M. non sanerebbe il vizio genetico; d) la mancanza di un ulteriore autonomo provvedimento di sequestro delle ‘nuove fonti’ emerse dall’analisi sul contenuto decriptato renderebbe inutilizzabili i risultati investigativi.
Ai fini della soluzione della questione posta, è utile operare una ricognizione del quadro normativo essenziale applicabile.
Anzitutto, l’art. 15 Cost. tutela la libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Nell’interpretazione resa dalla Corte costituzionale con la richiamata sentenza n. 170/2023, i messaggi e -mail , SMS e WhatsApp rientrano nel concetto di ‘corrispondenza’, anche dopo la ricezione e memorizzazione, sino a quando conservino un carattere di attualità in rapporto all’interesse alla riservatezza. Tale tutela non trasforma però l’acquisizione in ‘intercettazione’; il re gime resta quello del sequestro di corrispondenza e degli artt. 253 ss. cod. proc. pen. Spostando l’attenzione sulle vigenti disposizioni processuali, poi, viene in rilievo l’art. 254 c.p.p. (sequestro di corrispondenza) che, al comma 2 prevede, quando procede un uff iciale di P.G., l’obbligo di consegnare gli ‘oggetti di corrispondenza’ senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del contenuto; la ratio è preservare la segretezza nella fase di apprensione. A sua volta, l’art. 254 -bis cod. proc. pen., disciplina il sequestro presso i fornitori ( cloud , provider ) mediante copia con garanzie di conformità e immodificabilità; è indice normativo della legittimità di procedure tecniche di duplicazione e trattamento su ‘copie’ per esigenze di conservazione/analisi. In definitiva, la normativa distingue tra apprensione (vincolo/sequestro) e analisi del materiale: il divieto del comma 2 dell’art. 254 cod. proc. pen. riguarda la P.G. nell’atto di sequestro degli ‘oggetti di corrispondenza’, ma non esclude che, dop o l’attivazione del vincolo con decreto del P.M. e con le cautele del caso, l’analisi sia svolta dal consulente del P.M. e/o dalla P.G. delegata secondo i canoni di proporzionalità, pertinenza e tracciabilità. Tale lettura è quella accolta -come si dirà infra -dalla giurisprudenza successiva alla pronuncia costituzionale. Ed invero, la Corte costituzionale afferma che i messaggi elettronici sono corrispondenza e che la loro acquisizione non è un’intercettazione; la tutela dell’art. 15 Cost. si realizza fa cendo applicazione delle forme del sequestro previste dagli artt. 253 ss. cod. proc. pen. La Corte, tuttavia, non afferma che qualsiasi attività di analisi successiva al sequestro debba essere compiuta esclusivamente dall’autorità giudiziaria in senso stre tto, né che la P.G. non possa, su delega,
operare tecnicamente su copie funzionali alla selezione. La giurisprudenza successiva, del resto, uniformandosi al decisum della Corte costituzionale, non sorregge la tesi difensiva. Anzitutto, si recepisce (Sez. 2, n. 25549 del 15/05/2024, Tundo, Rv. 286467 -01) il principio per cui i messaggi WhatsApp conservano natura di corrispondenza sino alla perdita di attualità; la loro acquisizione deve seguire l’art. 254 cod. proc. pen. Tuttavia, nella fattispecie concreta, non era stata ravvisata alcuna violazio ne poiché ‘la P.G. si era limitata a sequestrare il telefono; l’accesso al contenuto della corrispondenza era avvenuto successivamente ad opera del P.M. con il proprio consulente’. È un passaggio dirimente: il controllo ‘qualificato’ deve essere assicurato dal P.M., ma non è impedita l’operatività di ausili tecnici e/o della P.G. delegata nella successiva fase di analisi. Si è poi (Sez. 6, n. 39548 del 11/09/2024, COGNOME Francesco, Rv. 287039 -01) dichiarata inutilizzabile la messaggistica WhatsApp acquisita dalla P.G. mediante screenshot , di propria iniziativa, senza decreto del P.M. e senza copia forense: principî perfettamente coerenti con Corte cost. 170/2023. La decisione, però, non colpisce lo schema fisiologico sequestro -duplicazione -analisi sotto direzione del P.M.; essa sanziona condotte autonome della P.G. prive di base legale. Ancora, questa Corte (Sez. 6, n. 31180 del 21/05/2024, COGNOME, Rv. 286773 -01) ha ritenuto illegittimo un decreto di ispezione informatica del P.M. volto a riacquisire dati dopo l’annullamento del sequestro da parte del riesame, qualificando le chat così ottenute come affette da ‘inutilizzabilità patologica’. Il caso delimita il perimetro: l’inutilizzabilità ‘patologica’ presuppone la violazione di un vincolo giurisdizionale o l’assenza del potere di incidere sul bene, non già la mera circostanza che l’analisi sia stata tecnicamente svolta -dopo un valido sequestro -con l’ausilio della P.G. o di una ‘copia lavoro’. Un vero e proprio vademecum dei sequestri informatici è quello costituito poi da altra decisione di questa Corte (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, COGNOME, Rv. 279949 -02), in cui si traccia la prassi del doppio livello: (i) copia integrale iniziale per consentire la restituzione del dispositivo; (ii) analisi sel ettiva per estrarre i dati pertinenti; la copia integrale è ‘copia -mezzo’, non ‘cosa pertinente’, e va trattenuta solo per il tempo strettamente necessario. Questa logica presuppone e legittima l’uso di copie (anche ‘di lavoro’) per l’analisi, sotto la direzione del P.M. Più di recente, infine, la Corte ha ribadito il divieto di sequestri esplorativi indiscriminati, ma ha ammesso -ove motivato -il ricorso a copie integrali con successiva selezione dei dati rilevanti, imponendo tempi e cautele di proporzionalità e pertinenza (Sez. 6, n. 17479 del 04/02/2025, non mass.). Anche qui, l’attenzione è sulla motivazione e sulla governance del P.M., non sull’esclusione in radice di attività tecnico -analitiche svolte, su delega, dalla P.G. su copie.
3.2. Tanto premesso in diritto, è priva di pregio l’eccezione relativa al preteso ‘divieto assoluto’ per la P.G. di prendere conoscenza del contenuto.
L’art. 254, comma 2, cod. proc. pen. vieta alla P.G., nel compimento del sequestro, di aprire gli oggetti di corrispondenza o altrimenti conoscerne il contenuto. La norma è riferita alla fase di apprensione (plichi, oggetti, anche inoltrati per via telematica) e non preclude, dopo il vincolo legittimamente disposto (decreto del P.M.), che l’analisi tecnica sia svolta dal consulente del P.M. o dalla P.G. delegata, purché nel rispetto di tracciabilità, immodificabilità della copia originale e criteri di selez ione fissati dall’autorità giudiziaria. Lo conferma, in concreto, Cass. n. 25549/2024, che esclude la violazione quando la P.G. si limita al sequestro del contenitore e l’apertura del contenuto avviene ad opera del P.M. con ausilio tecnico. Diversamente è sanzionata -con inutilizzabilità -l’iniziativa autonoma della P.G. (es. screenshot senza decreto, senza copia forense): ma si tratta di altro scenario (Cass. n. 39548/2024).
3.3. Analogamente è infondata l’eccezione relativa alla ‘copia lavoro’ consegnata alla P.G.: non può essere, di per sé, infatti, considerata una ‘delega in bianco’.
La giurisprudenza di legittimità non vieta l’uso di copie (integrali/di lavoro) per l’analisi, anzi ne descrive le regole: la copia integrale è ‘copia -mezzo’ funzionale alla restituzione del device e alla selezione successiva dei soli dati pertinenti (Cass. 34265/2020; n. 17479/2025). L’illegittimità sorge non per il fatto in sé di consegnare una copia di lavoro alla P.G., ma se l’analisi è priva di governo del P.M., criteri selettivi, limiti oggettivi/temporali, tracciabilità (altrimenti si sfocia nel sequestro esplorativo). Nel solco di Cass. n. 25549/2024, è conforme alle garanzie che il P.M. disponga il sequestro, proceda (direttamente o tramite consulente) alla decriptazione e apertura del contenuto; la successiva messa a disposizione di una copia di la voro alla P.G. per l’analisi delegata se motivata, tracciata e circoscritta -non integra ‘delega in bianco’ né comporta inutilizzabilità ‘patologica’.
3.4. Quanto, poi, alla dedotta ‘assenza di delega’ e sull’onere di specificazione del governo dell’analisi, che il P.M. debba governare le operazioni di analisi è principio pacifico: le pronunce in tema di copie forensi, ‘copia -mezzo’ e divieto di sequestri esplorativi impongono una motivazione che espliciti perimetro, criteri e tempi di selezione. Il potere di trattenere la copia integrale non è illimitato. Ma l’assenza, negli atti trasmessi al riesame, di una formalizzazione di stinta della ‘delega’ non dimostra, di per sé, che l’analisi sia stata de facto libera e indiscriminata; occorre verificare l’esistenza di un decreto di sequestro (o convalida), l’attività di apertura curata dal P.M./consulente, i criteri istruiti (anche per keywords ) e la filiera di catena di custodia. È questo, e non una regola di
preclusione assoluta per la P.G., il metro di legittimità espresso da questa Corte nella richiamata giurisprudenza.
3.5. Priva di pregio, ancora, è la (asserita) ‘perdita’ della copi a di lavoro.
La lamentata non reperibilità della ‘copia di lavoro’ non implica ipso iure inutilizzabilità, ove sia conservata la copia forense originale (o l’immagine conforme) e siano documentate le operazioni ( hash , log , catena di custodia). Proprio perché la copia integrale è ‘copia -mezzo’ e, completata la selezione, non rileva come ‘cosa pertinente’, la giurisprudenza ne impone la restituzione/eliminazione entro tempi ragionevoli; ciò conferma che la permanente conservazione della copia integrale (o della working copy ) non è un requisito di legittimità del risultato probatorio se l’estratto pertinente è verificabile a ritroso sull’originale.
3.6. Né, infine, può sostenersi la necessità di ‘nuovi sequestri’ per ogni nuova chat /documento rinvenuti.
Una volta disposto il sequestro del contenitore (dispositivo, archivio) o dei dati (anche presso fornitori ex art. 254 -bis cod. proc. pen.), l’emersione durante l’analisi selettiva di specifiche chat /documenti pertinenti non richiede un nuovo autonomo decreto per ciascun item : rientra nella fisiologia della misura l’individuazione progressiva dei soli dati rilevanti, secondo i criteri motivati dal P.M.; l’illegittimità riguarda semmai forme indiscriminate di trattenimento e/o ricerche esplorative, circostanza non verificatasi nel caso in esame.
3.7. In definitiva, Corte cost. n. 170/2023 ha ricondotto e -mail / WhatsApp nella sfera di cui all’art. 15 Cost., ma ha contestualmente escluso la disciplina delle intercettazioni: il paradigma resta quello del sequestro e della direzione del P.M. nelle indagini (artt. 253 ss. cod. proc. pen.). Non vi è un divieto strutturale che impedisca alla P.G. -una volta attivato il sequestro -di svolgere analisi su copie, sotto direzione e con criteri. Questa Corte ha costruito un modello che legittima la duplicazione forense (copia -mezzo) e la successiva selezione dei dati pertinenti; proibisce le ricerche indiscriminate e impone tempi/limiti. Sotto questa trama, consegnare alla P.G. una working copy per attività analitiche governate non integra alcuna usurpazione di funzioni giudiziarie. La giurisprudenza di legittimità la ricollega a radicali violazioni di potere (es.: riacquisizione di dati dopo annullamento del sequestro: Cass. 31180/2024) o ad iniziative autonome della P.G. prive di base legale ( screenshot : Cass. 39548/2024). Non si estende, per ‘contagio’, a tutte le prassi tecniche di analisi su delega del P.M.
Non è tuttavia sufficiente allegare la mera consegna di una copia decriptata alla P.G.; occorre dimostrare che l’apertura non sia stata preceduta o accompagnata da un provvedimento del P.M. e da un governo dell’analisi. Nel leading case del 2024 (Cass. 25549/2024), in presenza di sequestro e apertura
gestita dal P.M./consulente, questa Corte ha escluso la violazione e dunque l’inutilizzabilità. Infine, la selezione di chat /documenti pertinenti intra il perimetro del sequestro già disposto non esige reiterazioni provvedimentali, ferma la necessità di criteri e tracciabilità. La richiamata giurisprudenza regolativa sui sequestri informatici lo ammette, a condizione che il P.M. motivi e limiti tempi e p ortata dell’analisi.
3.8. Conclusivamente, la sentenza n. 170/2023 della Corte costituzionale ha senza dubbio segnato una svolta di sistema, riconducendo la messaggistica istantanea nell’alveo della corrispondenza protetta dall’art. 15 Cost. La svolta, però, non si traduce in una ritualità iper -formalista tale da paralizzare le indagini informatiche: l’asse della garanzia si sposta coerentemente con la natura del mezzo -dalla fisicità del plico alla governance dell’analisi RAGIONE_SOCIALEe. In questo quadro, la pretesa che ogni attività analitica successiva al sequestro debba essere materialmente svolta solo dall’autorità giudiziaria, con esclusione della P.G., non trova corrispondenza né nel dato testuale dell’art. 254 cod. proc. pen., né nei precedenti di legittimità successivi alla sentenza della Corte costituzionale, che valorizzano il ruolo direttivo del P.M. e la tecnicità dell’ausilio (consulente/P.G.), non già il monopolio manuale dell’operazione. L’esperienza giurisprudenziale (da Cass. 34265/2020 a Cass. 17479/2025) ha elaborato una grammatica operativa: copia forense come ‘copia -mezzo’, selezione motivata dei dati pertinenti, tempi ragionevoli, tracciabilità e proporzionalità. In tale cornice, la copia di lavoro consegnata alla P.G. è uno strumento tecnico; diventa vizio solo se degrada in ricerca esplorativa non governata o, peggio, se si opera in assenza (o in spregio) del titolo che legittima l’incisione. Non è, dunque, la ‘copia’ in sé a vulnerare la garanzia, ma il difetto di regole che ne presidiano uso, limiti e verificabilità. Ne discende che la tesi qui sostenuta -secondo cui ogni consegna alla P.G. di un archivio decriptato sarebbe ontologicamente equivalente ad una ‘delega in bianco’ e condurrebbe sempre ad inutilizzabilità ‘patologica’ non regge sul piano del diritto vivente: le inutilizzabilità accertate dalla giurisprudenza si collocano in casi diversi (iniziative autonome della P.G.; riacquisizioni dopo annullamento), mentre i modelli fisiologici di sequestro, duplicazione e analisi sotto direzione del P.M. sono ritenuti legittimi se rispettano canoni di pertinenza, proporzionalità e tracciabilità. È su questi criteri di governo -e non su un divieto assoluto di conoscenza per la P.G. -che si misura, oggi, la conformità costituzionale e processuale delle investigazioni RAGIONE_SOCIALEi.
Anche il terzo motivo non si sottrae al giudizio di infondatezza.
In estrema sintesi, secondo la tesi difensiva, nel contesto di un’acquisizione forense di dati RAGIONE_SOCIALEi, la mancata consegna alla difesa di una ‘copia integrale e
leggibile’ e l’asserita interruzione della catena di custodia (smarrimento della ‘copia lavoro’ della P.G. e copia depositata danneggiata/illeggibile) determinerebbero un vizio insanabile della prova RAGIONE_SOCIALEe e quindi la sua inutilizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen.
4.1. Al fine di meglio lumeggiare le ragioni che convincono il Collegio dell’infondatezza della prospettazione difensiva, occorre muovere dall’inquadramento giuridico della questione.
Viene, in rilievo, anzitutto, il principio, sancito dall’art. 177, cod. proc. pen., secondo cui l’inosservanza di disposizioni processuali integra nullità solo nei casi previsti dalla legge: non è, dunque, ammessa un’estensione analogica delle cause di nullità o di inutilizzabilità. In secondo luogo, occorre poi ricordare che le nullità generali per lesione del diritto di difesa sono soggette a deducibilità e sanatoria: vanno eccepite immediatamente (o nei termini di legge), pena la decadenza (art. 182, cod . proc. pen.). Quanto, poi, al regime giuridico dell’inutilizzabilità ex art. 191, cod. proc. pen., la stessa colpisce solo le prove acquisite in violazione di divieti stabiliti dalla legge ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado. Non coincide tuttavia con le nullità e non può essere ‘creata’ in via pretoria fuori dai casi legislativamente previsti. Per quanto riguarda, infine, il tema del rapporto tra acquisizioni RAGIONE_SOCIALEi e cautele tecniche, vengono in rilievo: a) la L. 18 marzo 2008, n. 48 (attuativa della Convenzione di Budapest contro il c.d. cybercrime ) che ha integrato il codice di rito, imponendo cautele per assicurare conformità e immodificabilità della copia di dati informatici, ma non ha codificato un rituale ‘chiuso’ di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con sanzioni automatiche di inutilizzabilità per la violazione di ‘ best practices ‘; b) l’art. 354, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui la P.G., in via di urgenza, deve adottare misure per conservare i dati e, ove possibile, duplicarli con procedura che assicuri conformità e immodificabilità; c) l’art. 260, comma 2, cod. proc. pen., secondo il quale per dati/informazioni/programmi informatici la copia deve essere eseguita su adeguati supporti garantendo conformità all’originale e immodificabilità.; d) l’ar t. 254 -bis , cod. proc. pen. (sequestro presso i fornitori), detta infine una disciplina di garanzia sulla copia ‘immodificabile’ e custodia degli originali, ma è norma speciale riferita ai provider , non costituendo regola generale di invalidità. Da ultimo, solo per completezza, vanno infine ricordati, nella parallela materia delle intercettazioni, per un opportuno confronto, gli artt. 268 e 271 cod. proc. pen., i quali dettano regole e divieti di utilizzazione tassativi per i soli esiti di captazioni. Trattasi di una disciplina è speciale e non estensibile oltre i propri confini.
4.2. Tanto premesso, la tesi difensiva muove da una giurisprudenza (Sez. 3, n. 12043 del 11/02/2020, Pm in proc. Tortorelli, non mass.), che ha affermato il principio secondo cui in tema di misure cautelari fondate (anche) su
intercettazioni, l’ingiustificato rifiuto del P.M. di consentire l’accesso o il rilascio della copia dei file audio integra una nullità di ordine generale a regime intermedio per compressione del diritto di difesa: la sanzione non è l”inutilizzabilità pat ologica’ degli esiti, ma l’inutilizzabilità in sede cautelare del ‘dato di giudizio’ non riscontrabile, ferma la prova di resistenza su altri elementi. Si noti, peraltro, che nello stesso solco si muove Sez. 6, n. 26447 del 14/04/2021, Puglia, Rv. 281689 -02, che ha affermato il diritto di accedere/estrarre copia degli atti e delle tracce audio rilevanti ai fini cautelari, aggiungendo che il diniego determina nullità a regime intermedio, non inutilizzabilità ex art. 271 cod. proc. pen.
Ne consegue da quanto sopra che la regola espressamente affermata dalla giurisprudenza riguarda le intercettazioni e produce effetti tipizzati nella fase cautelare: l’estensione automatica ai dati RAGIONE_SOCIALEi in generale confligge con il principio di tassatività delle nullità e dei divieti di utilizzazione.
4.3. Con particolare riferimento, poi, al tema dei rapporti tra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e ‘catena di custodia’, l’esame della giurisprudenza consente di escludere la previsione di sanzioni ‘automatiche’.
Vengono in rilievo, anzitutto, Sez. 5, n. 13779 del 29/01/2020, COGNOME, non mass. (in materia di videosorveglianza), secondo cui l’inosservanza della procedura di estrazione prevista dall’art. 254 -bis cod. proc. pen. non comporta, di per sé, inutilizzabilità, ma può riflettersi sull’attendibilità del risultato, tema di valutazione, non di ammissibilità; ancora, Sez. 5, n. 15648 del 23/03/2022, COGNOME ed altro, non mass., che censura sequestri/duplica zioni ‘indiscriminati’ senza selezione e senza collegam ento col reato, e per la quale rileva l’esigenza di criteri selettivi e motivazione, ma non introduce un obbligo di ‘presenza difensiva’ nelle duplicazioni ex art. 354 cod. proc. pen. né una sanzione automatica di inutilizzabilità per violazione di best practices ; infine, assume rilevanza anche Sez. 3, n. 21251 del 31/03/2022, COGNOME ed altri, non mass., per la quale non esiste un obbligo legale di validazione con codice hash , stabilendo che l’assenza di hash non determina inutilizzabilità automatica della prova informatica, potendo al più incidere sulla valutazione di genuinità/attendibilità nel contraddittorio.
La giurisprudenza di legittimità, dunque, non riconosce una ‘catena di custodia’ codificata a pena di inutilizzabilità: la mancata osservanza di standard tecnici o prassi forensi non comporta ipso iure l’esclusione probatoria, ma impone al giudice una verifica concreta di integrità e affidabilità del dato.
4.4. A ciò va aggiunto che, a livello sovranazionale, la Corte EDU tutela il principio del ‘contraddittorio’ e della ‘parità delle armi’ (art. 6 CEDU), esigendo che l’imputato disponga di ‘adeguate possibilità’ per esaminare e contestare il materiale probatorio: non ragiona dunque in termini di diritto incondizionato ad una copia fisica in ogni evenienza, bensì di accesso effettivo e possibilità di
contro
prova, da valutarsi caso per caso (v., tra le tante: Corte e.d.u., Vararu c. Romania, n. 35842/2005).
4.5. Sulla pretesa ‘mancata consegna di una copia utilizzabile’ come vizio insanabile, si osserva come la giurisprudenza invocata (Cass. n. 12043/2020) riguarda intercettazioni e sancisce una nullità a regime intermedio in sede cautelare, non una inutilizzabili tà ‘patologica’ generalizzata ex art. 191 cod. proc. pen.
Estenderne il perimetro alla prova RAGIONE_SOCIALEe in senso lato, fuori dal micro -sistema degli artt. 268 -271 cod. proc. pen., è operazione analogica vietata.
La sanzione dell’inutilizzabilità prevista in via generale dall’art. 191 cod. proc. pen. si riferisce, infatti, alle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e non a quelle la cui assunzione, pur consentita, sia avvenuta senza l’osservanza delle formalità prescritte, dovendosi applicare in tal caso la disciplina delle nullità processuali (Sez. 2, n. 9494 del 07/02/2018, Schiavo, Rv. 272348 01). Peraltro, anche in materia di captazioni, ove il diniego abbia precluso alla difesa un ef fettivo controllo, la giurisprudenza circoscrive l’effetto alla fase del riesame (necessaria prova di resistenza su altri elementi), non alla sorte ontologica dell’evidenza tecnica.
La ‘presenza’ del consulente tecnico di parte alla duplicazione non ‘equivale’ a ‘conoscenza piena’ in astratto, ma costituisce una garanzia procedimentale rilevante sul piano del concreto pregiudizio: se il consulente ha assistito alle operazioni, preso nota di tool , parametri, hash e non ha sollevato contestazioni tempestive, le eventuali nullità ‘intermedie’ sono soggette a decadenza (art. 182 cod. proc. pen.). E tale decadenza si è verificata all’udienza del 14 gennaio 2025, in cui, oltre ad essersi svo lto l’esame del consulente tecnico del PM, è stata disposta la riunione dei due procedimenti.
4.6. Da ultimo, va comunque ricordato che il diritto alla copia non è, per i dati RAGIONE_SOCIALEi in generale, un diritto incondizionato ed immediato alla consegna materiale, fuori dalle scansioni del codice: il sistema garantisce l’accesso effettivo e la possibilità di ottenere o rigenerare copie conformi e immodificabili (artt. 354, comma 2, e 260, comma 2, cod. proc. pen.), nonché il controllo ex post nel contraddittorio tecnico.
4.7. Quanto, ancora, alle censure sulla ‘catena di custodia’ e sulla perdita/danneggiamento di copie ufficiali, è ben vero che la richiamata legge n. 48 del 2008 impone cautele per preservare integrità e autenticità del dato; non risponde a verità, però, che codifichi, a pena di inutilizzabilità, una procedura sacramentale di chain of custody .
La stessa dottrina segnala come il legislatore abbia deliberatamente evitato di trasformare standard tecnici in prescrizioni la cui violazione determini
inutilizzabilità: si tratta di best practices la cui inosservanza rileva sull’attendibilità, non automaticamente sull’ammissibilità. Lo smarrimento della ‘copia lavoro’ e la copia di segreteria illeggibile, peraltro, non integrano ex se la ‘rottura’ irrimediabile della catena di custodia se permane la tracciabilità dell’acquisizione originaria (verbali, log , tool impiegati) e la possibilità di rigenerare una copia conforme dall’immagine forense o dall’originale (ove ancora disponibile), verificando l’identi tà mediante hash o altri riscontri, circostanza che ovviamente richiede un apprezzamento di merito che sfugge alla cognizione di questa Corte e che dovrà essere esaminata in sede di merito nel contraddittorio tra le parti.
La giurisprudenza di legittimità ha però escluso che la mancata validazione con hash sia causa automatica di inutilizzabilità (si v. la citata Sez. 3, n. 21251/2022; Sez. 3, n. 37644 del 28/05/2015 R., Rv. 265180; Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rv. 264093 – 01; Sez. 3, n. 32653 dell’08/06/2021, non mass.; Sez. 5 n. 27918 del 25/05/2021, non mass); a fortiori , il semplice fatto materiale della perdita di una working copy non abbatte il valore probatorio in assenza di allegazione e dimostrazione di concrete alterazioni. La stessa giurisprudenza di legittimità, con riferimento a videoregistrazioni e contenuti RAGIONE_SOCIALEi, ha chiarito che l’inosservanza delle modalità tecniche di estrazione non attiva ipso iure l’art. 191 cod. proc. pen., bensì impone al giudice un vaglio di genuinità/affidabilità (valutazione, non preclusione: cfr., Sez. 5, n. 13779/2020). In assenza di un divieto legale violato, evocare l’art. 191 cod. proc. pen., è dunque impropri o: esso opera solo quando la legge commina un divieto di utilizza zione (come all’art. 271 cod. proc. pen. per specifiche patologie delle intercettazioni), non per ogni irregolarità di tipo organizzativo o tecnico.
4.8. Sulla relazione tra ‘presenza del CTP’ e garanzie difensive, va poi osservato come la presenza del consulente tecnico di parte, lungi dall’essere un ‘surrogato di conoscenza’, costituisce semmai un fattore di neutralizzazione del pregiudizio e, sul piano processuale, può determinare decadenza delle eccezioni non immediatamente sollevate (art. 182 cod. proc. pen.), come verificatosi nel caso di specie non essendo stata sollevata la relativa eccezione da parte della difesa, presente all’udienza prelimina re del 14 gennaio 2025. Ciò è perfettamente coerente con il canone CEDU dell’accesso effettivo al materiale per poterlo criticare, non necessariamente con l’idea formalistica della ‘copia difensiva’ in ogni fase.
4.9. Conclusivamente, la tesi difensiva confonde piani distinti: il micro -sistema delle intercettazioni -con i suoi divieti di utilizzazione tassativi (art. 271 cod. proc. pen.) e la nullità ‘intermedia’ in caso di mancata messa a disposizione dei file audio in sede cautelare -e la più ampia materia della prova RAGIONE_SOCIALEe, nella quale il legislatore, specie con la legge n. 48 del 2008, ha scelto di
presidiare conformità e immodificabilità della copia (artt. 354, comma 2, e 260, comma 2, cod. proc. pen.) senza sanzionare con l’inutilizzabilità la violazione di prassi o di standard tecnici.
L’estensione analogica del paradigma delle intercettazioni alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contrasta con la tassatività delle nullità e dei divieti di utilizzazione. In tale contesto, dunque, la perdita della ‘copia lavoro’ e il danneggiamento della copia depositata non equivalgono, ipso facto , a ‘rottura’ della catena di custodia se l’acquisizione originaria è tracciata e riproducibile e se sono ricostruibili gli elementi tecnici (strumenti, parametri, hash o riscontri alternativi) per verificarne l’identità. La giurisprudenza ha esplicitamente escluso che l’assenza di hash o la violazione di best practices comportino inutilizzabilità automatica; al più, impongono un più penetrante vaglio sull’attendibilità della prova, che rimane tema di valutazione, non di ammissibilità. La mancata consegna di una ‘copia utilizzabile’, poi, ove non tradottasi in un effetti vo impedimento per la difesa di accedere e contro -esaminare il dato, non genera di per sé inutilizzabilità; in ipotesi, può integrare una nullità intermedia rimessa a tempestiva eccezione (art. 182 cod. proc. pen.) e sanabile, anche mediante rimedi processuali (rinvio, messa a disposizione, rigenerazione della copia). Ciò è in linea con l’orientamento CEDU, che valorizza l’effettività del contraddittorio più che il feticcio della copia materiale ad ogni costo e in ogni fase.
In questa prospettiva, l’argomentazione del Tribunale del riesame secondo cui la presenza dei consulenti di parte alle operazioni di duplicazione forense attenua (se non esclude) il vulnus dedotto -non ‘svuota’ il contraddittorio, ma si salda con il criterio dirimente del pregiudizio concreto: se l’assistenza tecnica ha consentito di conoscere metodo, strumenti, workflow e riscontri di integrità, senza doglianze tempestive, la pretesa inutilizzabilità non è sostenibile. Ne discende che la tesi difensiva -che invoca un automatismo espulsivo della prova RAGIONE_SOCIALEe per asserita ‘interruzione’ della catena di custodia e per il mancato rilascio di una ‘copia utilizzabile’ risulta infondata alla luce: a) della tassatività dei divieti di utilizzazione (art. 191 cod. proc. pen.); b) della specialità e non estensibilità del regime delle intercettazioni (artt. 268 -271 cod. proc. pen.; Cass., n. 12043/2020); c) del consolidato indirizzo di legittimità, secondo cui le irregolarità della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non generano, di per sé, inutilizzabilità, ma richiedono un controllo sull’affidabilità del dato nel contraddittorio (Cass., n. 13779/2020; Cass., n. 21251/2022).
4.10. Nel paradigma processuale vigente, la prova RAGIONE_SOCIALEe non è una ‘prova fragile’ per definizione, né all’opposto una prova ‘sacra’ sottratta al vaglio critico: è una traccia tecnica che il legislatore presidia con regole di conservazione
e duplicazione ispirate a conformità e immodificabilità, lasciando però al giudice la verifica della genuinità caso per caso.
L’affidabilità non è un attributo astratto garantito da formule rituali, ma l’esito di una ragionevole ricostruzione tecnica sottoposta al contraddittorio. Ciò significa che pretendere l’automatica inutilizzabilità per ogni frizione organizzativa o tecnica significherebbe trasformare la catena di custodia da presupposto epistemologico in un feticcio sanzionatorio, in frizione con i canoni di tassatività e di proporzionalità del diritto processuale penale.
5. Il quarto ed ultimo motivo è, invece, inammissibile.
La tesi difensiva sostiene che l’ordinanza impugnata in sede cautelare sarebbe affetta da radicale carenza di motivazione, poiché: a) il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi su una doglianza relativa alla mancata adozione di un autonomo provvedimento di acquisizione delle risultanze investigative del procedimento; b) il Tribunale sarebbe incorso in travisamento della prova per omissione, non avendo valutato il verbale dell’udienza preliminare del 14 gennaio 2025 del procedimento ‘originario’, dal quale risulterebbe la prova documentale dell’avvenuta consegna alla p.g. di una ‘copia lavoro’ integrale.
5.1. L’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. prevede che ‘le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità’; si tratta di un obbligo che vale anche per le ordinanze emesse in sede di riesame o di appello cautelare. Per le misure cautelari personali, l’a rt. 292 c.p.p. impone una motivazione specifica su gravi indizi ed esigenze, con autonoma valutazione degli elementi a carico e a discarico e -ove occorra -dei motivi per cui non si reputano rilevanti le allegazioni difensive (comma 2, lett. c e c -b is). L’art. 309, comma 5, cod. proc. pen . impone al p.m. la trasmissione al tribunale, entro termini ristretti, ‘degli atti presentati a norma dell’art. 291, comma 1, nonché di tutti gli elementi sopravvenuti a favore’; il giudice decide anche ‘sulla base degli elementi addotti dalle parti nel c orso dell’udienza’ (comma 9). Non è richiesta dalla legge l’adozione di un separato decreto di ‘acquisizione’ per potere utilizzare gli atti ritualmente trasmessi o introdotti in udienza camerale.
L’atto di impugnazione in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, motivi specifici con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento (art. 581 cod. proc. pen.). Questa Corte considera inammissibili i ricorsi che ripropongono pedissequamente censure già disattese, senza un confronto puntuale con la motivazione del provvedimento impugnato.
Infine, i limiti posti dall’art. 238 cod. proc. pen. sui verbali di prova di altro procedimento operano in dibattimento; in sede di riesame cautelare non trovano
applicazione in senso restrittivo, essendo consentito l’utilizzo delle risultanze (documentali, informative, ecc.) comunque ritualmente trasmesse o introdotte nel procedimento camerale (Sez. 4, n. 14708 del 08/03/2018, COGNOME, non mass.).
5.2. Tanto premesso, la lamentata mancanza di un ‘autonomo provvedimento di acquisizione’ delle risultanze investigative è manifestamente infondata in iure .
Nella fisiologia del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., il perimetro degli atti utilizzabili deriva: (i) dalla trasmissione curata dall’autorità procedente (comma 5); e (ii) dalla facoltà delle parti di introdurre in udienza elementi ulteriori su cui il tribunale può legittimamente decidere (comma 9). La norma, di tenore chiaro, non condiziona la valutabilità degli atti ad un ulteriore provvedimento giurisdizionale di ‘acquisizione’, diverso e autonomo rispetto al flusso fisiologico di trasmissione/produzione proprio della fase camerale. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in sede cautelare il giudice del riesame può fondare la propria decisione anche su elementi introdotti nella discussione, essendo il giudizio una ‘ revisio prioris instantiae ‘ non chiusa al materiale originariamente posto a fondamento della misura. Il riferimento testuale al decidere ‘anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell’udienza’ è, in tal senso, dirimente (Sez. 1, n. 45246 del 22/10/2003, Carucci, Rv. 226818 -01 e successive conformi).
5.3. Quanto alla trasmissione degli atti, l’eventuale incompletezza o una difettosità tecnica non comportano automaticamente l’inefficacia della misura: la sanzione processuale è ancorata dalla giurisprudenza alla totale omissione dell’invio, non già a carenze parziali o meri disguidi tecnici, salvo concreta dimostrazione di lesione del diritto di difesa (da ultimo, Sez. 2, n. 14531 del 07/03/2025, Falcone, non mass.).
5.4. Infine, la pretesa di un provvedimento ad hoc di ‘acquisizione’ delle risultanze investigative tratte da altro fascicolo è eccentrica rispetto alla logica del giudizio cautelare: i limiti dell’art. 238 cod. proc. pen. sono pensati per il dibattimento e non operano nei termini invocati in sede di riesame, dove la funzione è quella di ponderare indizi ed esigenze con flessibilità di fonti conoscitive (ferma, ovviamente, la liceità/ritualità della loro formazione).
5.5. Ne consegue, in conclusione, che il Tribunale non era tenuto ad emanare un separato provvedimento di acquisizione: l’eccezione difensiva è quindi priva di base normativa e, in questa sede, essendo stata proposta in termini meramente assertivi, si espone al giudizio di inammissibilità per aspecificità.
5.6. Quanto, infine, al preteso ‘travisamento della prova per omissione’ in relazione al verbale dell’udienza preliminare del 14 gennaio 2025 (consegna di una ‘copia lavoro’ integrale alla p.g.), la censura, per come formulata, non attinge il
provvedimento impugnato per un reale vizio motivazionale nei termini indicati nel motivo, tendendo in sostanza a sollecitare una censura, peraltro generica, sul mancato esame del richiamato verbale.
La giurisprudenza ribadisce, in linea consolidata, che il ricorso in materia di misure cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione secondo i canoni della logica e del diritto: non è consentito proporre censure che attengano alla ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa lettura delle risultanze esaminate dal giudice di merito (tra le tante, da ultimo: Sez. 2, n. 30572 del 14/05/2024, non mass.).
Quanto al parametro motivazionale, il mancato esame puntuale di ciascuna allegazione non integra, di per sé, mancanza o apparenza di motivazione, purché il provvedimento dia conto -in modo coerente e sufficiente -degli elementi ritenuti decisivi per la decisione.
La stessa Corte EDU ha ripetutamente affermato che il dovere di motivazione non implica un obbligo di rispondere analiticamente a tutte le argomentazioni delle parti, essendo sufficiente un esame concreto delle questioni decisive ai fini della decisione (si v., tra le tante, Corte EDU, 14 dicembre 2021, n. 11200/19, COGNOME Martinez Abellanosa c. Spagna).
5.7. Nel caso prospettato, il riferimento alla consegna di una ‘copia lavoro’ integrale alla p.g. non appare, di per sé, decisivo rispetto ai presupposti di legge: si tratta di un dato documentale incidentale sul modus operandi dell’investigazione o sulla tracciabilità del compendio, che non rivela ex se un travisamento decisivo delle risultanze su cui l’ordinanza si fonda.
In assenza di una puntuale dimostrazione che il verbale in parola smentisca frontalmente un fatto decisivo posto a base della misura, la deduzione si risolve in una critica valutativa, inidonea a scalfire la motivazione nei ristretti limiti dell’art. 311 cod. proc. pen.
Peraltro, la giurisprudenza segnala che il travisamento della prova (inteso come errore percettivo sul contenuto oggettivo di uno specifico atto) non può essere invocato per rivalutare il significato della fonte, ma -nei limiti in cui è deducibile -richi ede la specifica indicazione dell’atto e la dimostrazione dell’errore revocatorio (per omissione, invenzione o falsificazione), con incidenza decisiva sulla tenuta logica della motivazione. Diversamente, la censura è inammissibile (si v., tra le più recenti, Sez. 6, n. 22253 del 07/07/2020, COGNOME, non mass.).
5.8. Conclusivamente, dunque, l’omessa disamina espressa del verbale del 14 gennaio 2025 non integra, di per sé, omessa pronuncia né motivazione apparente, se l’ordinanza espone con congruenza, come avvenuto nel caso di specie, gli elementi ritenuti dirimenti; la deduzione di travisamento per omissione è, nei confini dell’art. 311 cod. pr oc. pen., non scrutinabile ove miri a rimettere in
discussione la valutazione di merito o non indichi con specificità l’errore percettivo e la sua decisività.
Dunque, la prospettazione difensiva -che si limita a denunciare in forma apodittica l’omessa acquisizione/valutazione senza confrontarsi con il percorso argomentativo dell’ordinanza incorre nel vizio di aspecificità dei motivi, che comporta l’inammissib ilità del quarto motivo di ricorso (art. 581 cod. proc. pen.), secondo un indirizzo costante: non è sufficiente invocare in astratto violazioni dell’obbligo di motivazione, occorrendo invece una critica puntuale alle ragioni del provvedimento impugnato.
Al rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 01/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME