Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35233 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35233 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, pronunciata de plano, la Corte di appello di Genova ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione proposta, ai sensi dell’art. 630 cod. proc. pen, da COGNOME, in relazione alla sentenza di condanna della Corte di assise di appello di Firenze del 29 giugno 2022 (che aveva parzialmente riformato, escludendo l’aggravante della premeditazione, la pronuncia di primo
grado emessa il 10 dicembre 1996), divenuta irrevocabile il 23 giugno 2023, con la quale l’istante era stato condannato per i reati di omicidio aggravato e di porto di armi, commessi in Firenze il 16 settembre 1995.
Avverso il provvedimento della Corte di appello, tramite il difensore, ricorre il condannato, che, con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 273, 630, 631 e 634 cod. proc. pen.
2.1. Il ricorrente contesta l’ordinanza impugnata, sostenendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che la deposizione di NOME COGNOME, raccolta dal difensore, non potesse costituire una “prova nuova”, in considerazione del fatto che la presenza di tale persona sul luogo del delitto era già nota. Al riguardo, evidenzia che, secondo la giurisprudenza di legittimità, per “prova nuova” deve intendersi quella non valutata dal giudice e non già una prova necessariamente scoperta dopo la pronuncia della sentenza di condanna.
Sotto altro profilo, il ricorrente contesta l’approfondita valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dal COGNOME, che la Corte d’appello avrebbe operato già nella fase rescindente, arrivando anche a confrontarle con quelle rese dai testi già escussi nel processo. Al riguardo, evidenzia che, in tale fase, la Corte di appello si sarebbe dovuta limitare a valutare l’ammissibilità dell’istanza e la mera idoneità delle prove nuove a far dichiarare il proscioglimento o l’assoluzione dell’istante.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO, per l’imputato, hanno depositato una memoria con la quale hanno insistito per l’annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto.
1.1. L’unico motivo è fondato.
La Corte di appello, invero, è caduta in errore nel ritenere che la deposizione di NOME COGNOME, raccolta dal difensore, non potesse costituire una “prova nuova”, in considerazione del fatto che la presenza di tale persona sul luogo del delitto era già nota.
Al riguardo, va ribadito che, «in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell’art. 630, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell’ammissibilità de relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto all riparazione dell’errore giudiziario» (Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, COGNOME, Rv. 279068; Sez. 4, n. 25862 del 15/03/2019, Rv. 276372).
A tale principio, l’ordinanza impugnata non si è attenuta, laddove ha ritenuto che la prova non fosse nuova, in quanto la presenza del NOME «sul posto emergeva sin dall’inizio». In tal modo, infatti, la Corte territoriale ha valutato la “nov rispetto ai fatti oggettivamente noti al momento del processo, quando, invece, avrebbe dovuto valutarla rispetto alle prove che erano state acquisite nel processo e che erano state concretamente considerate dal giudice.
Consegue a tanto che il provvedimento impugnato va annullato con rinvio, per una nuova valutazione preliminare di ammissibilità dell’istanza, alla medesima Corte di appello di Genova (in diversa composizione), atteso che l’art. 634, comma 2, cod. proc. pen. (che prevede il rinvio ad altra Corte di appello) trova applicazione nel caso di annullamento con rinvio per la trattazione del giudizio rescissorio, mentre, nel caso in esame, invece, gli atti vengono rimessi alla medesima Corte territoriale per un rinnovato giudizio relativamente alla fase rescindente, avente a oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta (cfr. Sez. 3, n. 43121 del 17/07/2019, NOME, Rv. 277176).
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione.
Così deciso, il 29 maggio 2024.