Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40090 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40090 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOMENO IMPERIALI NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; uditi i difensori del ricorrente AVV_NOTAIO ed NOME COGNOME in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Conistanza proposta alla Corte di appello di Roma, NOME COGNOME chiedeva la revisione della sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, riformata dalla Corte di appello di Napoli in relazione al trattamento sanzionatorio e divenuta irrevocabile con sentenza dell’1.7.2014 di questa Corte, relativa alla sua condanna in ordine al reato di tentata estorsione; COGNOME era stato ritenuto promotore ed ideatore di tentata estorsione ai danni di NOME mediante minaccia consistita nel prospettare di rivelare all’Autorità giudiziaria circostanze di fatto penalmente rilevanti e pregiudizievoli per la sua posizione giuridica e per la sua immagine pubblica, costringendo COGNOME a corrispondergli la somma di cinque milioni di euro, evento non verificatosi in quanto COGNOME non aveva pagato quanto richiesto; l’istanza si basava sulla prova nuova consistente nelle dichiarazioni rese, in sede di indagini difensive da COGNOME, il qualeaveva negato di aver mai ricevuto richieste estorsive e di avere subito minacce da COGNOME.
La Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile l’istanza, ritenendo la prova nuova allegata dalla difesa non decisiva; a seguito di ricorso, questa Corte, con sentenza dell’1.4.2024, annullava il provvedimento impugnato, rinviando alla Corte di appello di Perugia che, con sentenza del 3 dicembre 2024, rigettava l’istanza di revisione; avverso quest’ultima pronuncia, propongono ricorso per cassazione i difensori, eccependo:
1.1 violazione degli artt. 627 comma 3 e 630 comma 1 cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata disatteso il principio di diritto demandato alla Corte territoriale con riferimento al profilo della novità della prova: questa Corte aveva chiaramente affermato che la dichiarazione di COGNOME costituiva prova nuova utilizzabile e rilevante ai fini della
decisione sullaammissibilità dell’istanza, potendosi, al piø, discutere sul merito della stessa e, in particolare, sulla capacità di quella dichiarazione a sovvertire il giudicato;
1.2 violazione dell’art. 630 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per avere la sentenza impugnata ritenutoprivadel carattere della novità la dichiarazione assunta dalla difesa ai sensi dell’art. 392 cod. proc. pen.: la Corte di appello aveva ritenuto che la prova non fosse nuova in quanto COGNOME aveva già reso una dichiarazione di analogo tenore, ma l’affermazione era errata per tre motivi: 1) COGNOME non poteva assumere la qualifica di testimone nel processo a carico di COGNOME; 2) la Corte di appello aveva negato la novità dell’apporto dichiarativo perchØ già conosciuto dalle parti, ma la novità della prova richiesta dall’art. 630 comma 1 cod. proc. pen. non va intesa nel senso che la prova debba essere scoperta e/o non conosciuta dall’istante prima della irrevocabilità della sentenza di merito; 3) se la Corte di appello aveva inteso affermare che non vi era novità perchØ la difesa aveva già tentato di inserire la dichiarazione (di contenuto analogo a quella riportata nel verbale ex art. 391ter cod. proc. pen.) di COGNOME, la conclusione era parimenti errata perchØ in realtà la preesistente dichiarazione di COGNOME non era mai stata acquisita e, dunque, valutata; non si comprendeva poi come potesse essere stata valutata una prova che non era mai stata acquisita.
Peraltro, la stessa sentenza rescindente pronunciata da questa Corte aveva già chiarito che le dichiarazioni rese da COGNOME nel 2023 vertevano su circostanze del tutto nuove rispetto a quelle rese in altro procedimento il 14 maggio 2013: mentre tale ultime propalazioni avevano ad oggetto la vicenda ‘COGNOME‘, toccando anche il tema delle due missive che COGNOME aveva redatto affinchØ fossero recapitate a COGNOME (missive ritenute prive di rilevanza penale), quelle rese nel 2023 al difensore avevano ad oggetto la ricezione del telefax e la causale della richiesta rivolta da NOME a NOME;
1.3 violazione degli artt. 630 comma 1 e 92 comma 1 cod. proc. pen. per avere la sentenza impugnata ritenuto, con motivazione carente, illogica e comunque apparente, che le dichiarazioni di COGNOME fossero prive del carattere di decisività: la Corte di appello aveva completamente eluso quanto le era stato demandato di verificare, divagando su una serie di problematiche che, oltre ad essere del tutto eccentriche rispetto al problema centrale, si concretizzavano in una serie di argomentazioni illogiche e contraddittorie; premesso che la richiesta estorsiva sarebbe stata rappresentata da un fax che COGNOME avrebbe inviato a COGNOME a seguito del diniego del prestito di denaro, si osserva che l’esistenza di questo fax non era mai stata verificata oggettivamente, ma era stata presunta dalle dichiarazioni di NOME COGNOME, dell’AVV_NOTAIO (i quali avevano riferito di essere meramente a conoscenza dell’intenzione di COGNOME di inviare il fax) e del coimputato COGNOME, mentre la nuova prova era costituita dalle dichiarazioni di COGNOME, che aveva escluso categoricamente la ricezione del fax e di avere subìto minacce da COGNOME; la decisione della Corte di appello di ritenere che COGNOME non era credibile era illogica ove collegata alla precedente decisione di COGNOME di non rendere dichiarazioni (nel processo si era avvalso della facoltà di non rispondere), ed altrettanto illogica era la considerazione secondo cui COGNOME avrebbe dovuto aiutare l’amico NOME dopo che la sua posizione era stata archiviata e non in un momento in cui le sue condizioni di salute erano precarie: innanzitutto non Ł certo il testimone che decide quando rendere dichiarazioni, potendo ovviamente farlo solo quanto la difesa dell’imputato glielo chiede, e le dichiarazioni erano del febbraio 2023, mentre COGNOME era morto a giugno 2024; la motivazione per cui le dichiarazioni di COGNOME sarebbero state generiche era assolutamente inconsistente; inoltre, la Corte di appello era incorsa in clamorosa contraddizione, avendo essa stessa
constatato che le dichiarazioni del 2023 -ovviamente nella parte che non concerneva la ricezione del fax- collimavano alla perfezione con quelle del 2013, il che attestava la credibilità delle stesse; non era poi stato chiarito quali sarebbero stati i punti di contrasto tra il dichiarato di COGNOME e le emergenze istruttorie del giudizio di cognizione;
1.4 violazione degli artt. 630 comma 1 lett. c) ed e) cod, proc. pen., per avere la sentenza impugnata, con motivazione carente, illogica e comunque apparente, ritenuto inidonea a sovvertire il precedente giudicato le dichiarazioni di COGNOME: la Corte di appello aveva sostenuto che le suddette dichiarazioni sarebbero inattendibili alla luce del rapporto confidenziale che vi era tra COGNOME e COGNOME, elemento del tutto irrilevante, visto che compito della Corte di appello era verificare se quelle dichiarazioni fossero idonee a scardinare il ragionamento posto a base della condanna per tentata estorsione;
1.5 violazione degli artt. 125, 190, 493, 495 e 636 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello disatteso il principio di diritto demandato alla Corte di appello con riferimento al profilo della novità della prova: vieneimpugnata, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen., anche l’ordinanza con la quale la Corte di appello aveva respinto le ulteriori richieste istruttorie di NOME, consistenti nella richiesta di produzione di documenti (tesi a dimostrare l’inconciliabilità tra i rapporti confidenziali COGNOME–NOME e la richiesta estorsiva) e di ascoltare quali testimoni la segretaria di NOME (NOME COGNOME) e NOME COGNOME; in particolare, la prima avrebbe potuto testimoniare proprio sulla ricezione del fax al suo datore di lavoro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł infondato
1.1 La Corte di Cassazione con la sentenza rescindente del 03/04/2024 ha ritenuto fondato l’ultimo motivo di ricorso avanzato dal COGNOME, in tema di limiti della delibazione di ammissibilità della richiesta di revisione, con conseguente assorbimento dei precedenti motivi, che, investendo la novità e la decisività delle dichiarazioni di COGNOME e le ricadute delle stesse sulla prova della responsabilità di COGNOME, attengono ad una valutazione logicamente successiva, qual Ł quella della valenza dimostrativa della nuova prova dedotta, e ha disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata che ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione della sentenza di condanna per il delitto di tentata estorsione in danno di NOME e ha disposto di dar seguito al giudizio di revisione, rinviando a tal fine alla Corte di appello di Perugia, giudice competente in base agli artt. 11 e 634, comma 2, cod. proc. pen..
Ha altresì ritenuto indiscussa la novità delle dichiarazioni di COGNOME, con riferimento alla mancata ricezione del telefax di NOME ed alla motivazione della richiesta di danaro da quest’ultimo rivoltagli, e ha rilevato come tale prova nuova, per un verso, provenga direttamente dalla persona offesa dal reato e, per l’altro, riguardi il nucleo centrale dell’accusa, ovvero la causale estorsiva o meno della richiesta, e non soltanto il tema della ricezione o meno di quest’ultima da parte della vittima, che la Corte d’appello ha ritenuto essere stato già trattato e risolto dalla sentenza di condanna. E ha concluso affermando che, in presenza di una fonte informativa diretta e qualificata, come la persona offesa dal reato, nonchØ di un oggetto immediatamente attinente al fatto integrante il reato, debbono escludersi la palese inaffidabilità e l’obiettiva inconferenza della nuova prova, che ne determinano la “manifesta” infondatezza ai fini della revisione del giudicato, salvo il caso limite di asserzioni obiettivamente irragionevoli od incontrovertibilmente smentite dalle prove già valutate in sentenza, ipotesi che non ravvisava nella situazione oggetto di delibazione.
La sentenza rescindente ha perciò ritenuto prova nuova le informazioni testimoniali rese da COGNOME al difensore di NOME il 10 Febbraio 2023 e ne ha escluso la palese inaffidabilità e l’obiettiva inconferenza che avrebbero determinato la manifesta infondatezza ai fini della revisione del giudicato e ha disposto l’annullamento del provvedimento di inammissibilità della revisione disponendo di dare corso al giudizio finalizzato alla verifica della ragionevolezza di tali dichiarazioni ed alla verifica della mancata smentita delle stesse da parte delle prove già valutate nelle sentenze di merito.
La corte territoriale nel giudizio rescissorio ha proceduto alla riconsiderazione globale degli elementi dimostrativi, confermando – all’esito della valutazione negativa del novum – la resistenza dell’accertamento giudicato.
Nell’affrontare le questioni proposte vanno individuate le coordinate ermeneutiche che definiscono l’ambito della cognizione del giudice della revisione e le regole del giudizio probatorio introdotto dall’ammissibilità della relativa istanza, alla luce dell’autorevole insegnamento di legittimità espresso dalla sentenza S. U. Pisano (n.624 del 2002, PG e P C in proc. Pisano, Rv. 220441).
L’istituto della revisione non si configura quale strumento di impugnazione tardivo, che consente di dedurre in ogni tempo quanto nel processo, definitivamente concluso, non sia stato rilevato o dedotto, bensì costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in ipotesi tassativamente enunciate, di rimuovere gli effetti del giudicato, dando priorità all’esigenza di giustizia sostanziale rispetto ad istanze di certezza dei rapporti giuridici. Da siffatta impostazione consegue che l’efficacia risolutiva della sentenza irrevocabile non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un’inedita disamina del deducibile, entrambi coperti dal giudicato, bensì l’emergenza di elementi nuovi, estranei e diversi da quelli acquisiti e valutati nel definito processo.
Nella delineata prospettiva, sono prove nuove, rilevanti a norma dell’art.630 lett. c) cod. proc. pen. non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purchØ non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario (S. U. Pisano cit. Rv. 220443), purchØ idonee, da sole o unitamente a quelle già acquisite, a ribaltare il giudizio di colpevolezza
In riferimento alla regola di giudizio ed al protocollo valutativo rimesso al giudice della revisione, quando la richiesta sia stata accolta sulla base dell’asserita esistenza di una prova nuova, il giudice deve valutare non solo l’affidabilità della stessa, ma anche la sua persuasività e congruenza nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve stabilire se i nuovi elementi introdotti ed effettivamente acquisiti siano in concreto idonei ad incidere in senso favorevole alla prospettazione dell’istante sulla valutazione delle prove a suo tempo raccolte (Cass. N. 7217 del 2019 Rv. 275619; n. 43567 del 2019 Rv. 277538; n.18765 del 2018, Rv. 273028, N. 1155 del 1999 Rv. 216024, N. 20022 del 2014 Rv. 259778).
‘Se il giudizio conclusivo sulla richiesta di revisione ritenuta ammissibile dovesse essere effettuato “esclusivamente” sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel giudizio di cognizione, si realizzerebbe un eccesso rispetto al fine tipico che contrassegna il giudizio di revisione ed i suoi rapporti con la cosa giudicata… una volta ritenuto legittimo il passaggio alla fase del merito, la valutazione della prova da parte del giudice della revisione non subisce limitazioni di sorta, sempre sul presupposto che ogni
nuova valutazione non potrà mai prescindere, nell’esame di ciascuna sequenza probatoria, dalla prova nuova; fino a ricostruire, secondo gli ordinari criteri inferenziali il fatto per cui Ł intervenuta condanna” (S.U. Pisano cit.)
In altri termini, l’esito positivo del giudizio di revisione si traduce nell’accertamento – in termini di ragionevole sicurezza – di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia piø in grado di sostenere l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5 n. 34515 del 18/06/2021 Rv. 281772; Sez. 5, n.24070 del 27/04/2016, NOME, Rv. 267067, N. 24682 del 2014 Rv. 260005).
Di guisa che, in osservanza dell’obbligo generale stabilito dall’art. 125 cod. proc. pen., comma III, il giudice della revisione deve fornire adeguata giustificazione logica con cui dimostri di avere esaminato le risultanze sottoposte alla sua decisione e deve doverosamente indicare i motivi per i quali le prove nuove dedotte, alla luce di quelle già valutate nel giudizio di cognizione, sono inidonee ad incrinare il quadro probatorio su cui si Ł basata la sentenza di condanna, con la precisazione che qualora l’acquisizione del novum non abbia disarticolato il ragionamento seguito dai primi giudici, ma lo abbia anzi confermato, Ł ammissibile la motivazione “per relationem” alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 5, n.38276 del 19/02/2016, COGNOME, Rv. 267786, N. 24291 del 2005 Rv. 231734, N. 14591 del 2007 Rv. 236153).
Ciò premesso deve osservarsi che la corte territoriale ha proceduto alla comparazione dinamica delle prove – e dunque alla loro complessiva riconsiderazione – secondo i rapporti di reciproca inferenza, muovendosi secondo i principi ed i canoni valutativi tracciati dalla giurisprudenza di legittimità e le coordinate proprie che circoscrivono la latitudine del giudizio di revisione.
In riferimento al tema di prova inerente la ricezione da parte di COGNOME delle minacce espresse nel fax -tema affrontato in sede di revisione mediante la produzione delle dichiarazioni testimoniali rese dallo stesso COGNOME il 10 Febbraio 2023 al difensore della COGNOME ai sensi dell’articolo 391 bis codice procedura penale, acquisite ex art. 512 c.p.p. stante il decesso del teste, avvenuto il 12 giugno 2023 – deve osservarsi che la corte territoriale ha proceduto alla riconsiderazione globale degli elementi dimostrativi, confermando – all’esito della valutazione negativa del novum – l’irrilevanza di tali dichiarazioni sottolineando:
che dette dichiarazioni erano già state valutate dalla Corte d’appello di Napoli che ha confermato quella del gup in relazione alla responsabilità del COGNOME laddove nella motivazione della sentenza viene detto atto che COGNOME nell’interrogatorio reso il 14/05/2013 nel procedimento penale connesso aveva già fornito una versione della vicenda del tutto sovrapponibile a quella oggetto delle dichiarazioni in argomento. Interrogatorio che però non era stato acquisito agli atti. Ha ritenuto pertanto la corte di analizzare il contenuto delle dichiarazioni difensive in argomento considerato che nel procedimento a carico del NOME COGNOME nella sua qualità di imputato di reato probatoriamente collegato, la cui posizione era stata archiviata, si era avvalso della facoltà di non rispondere;
che alla luce del complessivo contenuto delle dichiarazioni acquisite, del momento temporale nel quale vennero rese, a 10 anni dai fatti, le stesse non assumessero una connotazione di assoluta affidabilità.
In sintesi, si tratta di una prova che in parte ripercorre circostanze già note e che in relazione alla specifica circostanza afferente la mancata ricezione di un fax o di una mail appare inidonea ribaltare la pronuncia di condanna che ha ricostruito l’episodio analizzando
in maniera puntuale e meticolosa il quadro indiziario a carico dell’imputato.
Vengono in luce, in particolare, le dichiarazioni della sorella di NOME dell’AVV_NOTAIO, di COGNOME, di COGNOME e le due lettere da indirizzare a COGNOME, tutte relative alla richiesta da parte di NOME di avere da COGNOME la somma di 5 milioni di euro, con la minaccia che altrimenti avrebbe rivelato ciò che sapeva sul suo conto; vi sono poi i due incontri di COGNOME con COGNOME, in quanto il primo preferisce parlare di persona con toni diversi da quelli della lettera (così riconoscendone il carattere intimidatorio); dopo che nel primo incontro (5 gennaio 2012) NOME chiede tempo per pensare sulla richiesta economica di NOME, nel secondo (31 gennaio 2012) la risposta Ł negativa (pag. 90); la reazione di NOME era stata veemente: secondo le dichiarazioni di COGNOME, NOME gli avrebbe riferito di avere fatto il biglietto aereo per rientrare in Italia e lo avrebbe mandato a NOME con un fax, con scritto ‘che sarebbe venuto qua e gli avrebbe spaccato il culo’ (pag. 91)
Della circostanza parla anche l’AVV_NOTAIO, il quale conferma che COGNOME gli disse che avrebbe mandato una mail o un fax a COGNOME ‘con il biglietto dell’aereo di ritorno e una parolaccia’ (pag. 102); COGNOME riferisce anche che COGNOME, contrariamente al parere dei suoi difensori (lo stesso COGNOME e COGNOME) voleva incontrare l’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME (ma non nel processo in cui erano coimputati COGNOME e COGNOME), in modo da poter chiedere il famoso prestito; e che COGNOME diede seguito all’intenzione di mandare il fax viene confermato da COGNOME, al quale COGNOME dice di aver mandato il fax con il biglietto aereo (pag.106).
La sentenza, in modo coerente e logico con le risultanze processuali, ritiene dimostrata l’esistenza della pretesa estorsiva, desumendola: a) dai plurimi tentativi di NOME di contattare COGNOME per ottenere denaro; b) dalle attività elencate da NOME nella prima lettera in favore di COGNOME, con gli accordi sulla versione da rendere agli inquirenti; c) dalle pretese economiche contenute nella seconda lettera; d) dall’intenzione di mandare il fax con la minaccia di tornare in Italia e di ‘spaccargli il culo’ cioŁ di rendere pubblico tutto quello che di compromettente sapeva); e) dall’effettivo invio del fax riferito da COGNOME.
Non deve sottacersi l’importanza dell’inserimento dell’AVV_NOTAIO nella vicenda, avvocato che non era il legale di COGNOME nel processo pendente a Bari ove erano imputati COGNOME e COGNOME, e che, secondo quanto riferito dall’AVV_NOTAIO sorella di NOME, aveva manifestato l’intenzione di volersi recare in Argentina con l’AVV_NOTAIO per incontrare NOME prima che egli fosse rientrato in Italia, (solo l’AVV_NOTAIO si recherà poi da COGNOME), incontri che non potevano che essere volti a comprendere le reali intenzioni di NOME nei confronti di COGNOME (pagg. da 109 a 113). Anche l’ultima aspettativa di NOME viene delusa, l’AVV_NOTAIO, da lui visto come un emissario di COGNOME, non lo raggiungerà in Argentina per trattare il suo rientro in Italia.
Pertanto, alla luce della prova logica come ricavata dagli elementi sopra richiamati, si Ł ritenuta non solo l’esistenza del fax con la richiesta estorsiva, ma anche la ricezione del fax da parte di COGNOME, visto che l’AVV_NOTAIO, che non assisteva COGNOME nel processo COGNOME, (per cui non sussisteva alcuna necessità difensiva) non aveva altro motivo per recarsi a visitare COGNOME in Argentina se non quello di capire le sue intenzioni dopo che il fax era stato ricevuto (motivazione contenuta a pag. 113 della sentenza del giudice per l’udienza preliminare); conseguentemente la nuova prova, consistente nelle dichiarazioni rese da COGNOME al difensore, correttamente non Ł stata ritenuta idonea a sovvertire la struttura argomentativa delle sentenze di merito, considerato anche che dette
dichiarazioni sono state rese a distanza di piø di dieci anni dai fatti e quando il dichiarante era già in avanzata età e in precario stato di salute (NOMEŁ morto nel giugno 2023, non nel 2024 come scritto in ricorso), con la conseguenza che ne Ł stata correttamente messa in dubbio l’attendibilità; si deve ribadire che ‘in tema di valutazione delle prove, la prova logica, raggiunta all’esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi connotato da una valutazione sia unitaria che globale dei dati raccolti, tale da superare l’ambiguità di ciascun elemento informativo considerato nella sua individualità, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica’ (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, Rv. 271228).
Appare immune da censure anche la motivazione con la quale la Corte di appello ha rigettato la richiesta di acquisire due mail comprovanti i rapporti COGNOME, già analizzati compiutamente nella sentenza di primo grado, sentire la segretaria di COGNOME, che avrebbe dovuto riferire sulla ricezione o meno di un fax avvenuta 15 anni prima, e COGNOME, che aveva già reso ampie dichiarazioni nel corso del giudizio di primo grado
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 15/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME