Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7839 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7839 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a RAVENNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell’art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.
Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, e, per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del Giudice di pace di Ravenna e successiva ordinanza del medesimo giudice in executivis, NOME COGNOME fu condanNOME per il reato di minaccia alla pena di euro 51 di multa.
Investita della richiesta di revisione della sentenza appena citata proposta nell’interesse di COGNOME a norma dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di appello di Ancona, con sentenza deliberata il 28/01/2022, l’ha dichiarata inammissibile, rilevando che alcune delle censure attengono a un’ipotesi di processo svolto in absentia al di fuori di qualsiasi previsione normativa, mentre, quanto alla dedotta mancanza di querela, non si vede in ipotesi di questione nuova, in quanto il Giudice di pace aveva dato atto dell’esistenza della querela, ancorché non materialmente presente nel fascicolo.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, attraverso il difensore AVV_NOTAIO, articolando le doglianze di seguito enunciati nei limiti di cui all’art 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
In ordine alla querela, la difesa aveva rilevato che la sua mancanza e il difetto della condizione di procedibilità erano ancorati al momento processuale in cui tale circostanza deve essere accertata, ossia all’apertura del dibattimento, mentre il fatto che in sentenza il Giudice di pace abbia fatto cenno alla querela rappresenta l’errore in cui è incorso e che ha determiNOME in errore fino all’esame degli atti, sicché sussiste la novità della questione.
Con riguardo alle ipotesi di processo in absentia, la Corte non ha valutato il processo come inesistente, tanto più che la Corte di appello non contesta gli atti processuali come rappresentati ed eccepiti dalla difesa.
Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME ha trasmesso una requisitoria, con la quale chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La difesa del ricorrente, in replica a P.G., ha proposto motivi aggiunti, con i quali, in particolare, ribadisce che la querela non risulta agli atti del processo che ha condotto alla condanna del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato, pur presentando plurimi profili di inammissibilità.
Tali profili riguardano le questioni riconducibili all’ipotesi di processo in absentia, essendo del tutto priva di consistenza la prospettazione del ricorrente circa l’ipotesi del “processo inesistente”, poiché l’ordinamento appresta, per le dedotte patologie, il rimedio ad hoc della rescissione del giudicato, rimedio non attivato dalla difesa rispetto al quale la sentenza impugnata ha registrato come sia ampiamente spirato il termine di proposizione. Del pari manifestamente infondate sono le varie doglianze relative all’assistenza del difensore, poiché, come hanno chiarito le Sezioni unite di questa Corte, le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280931); rimedio, quello della rescissione del giudicato non tempestivamente attivato dall’interessato.
Le doglianze relative al difetto di querela non sono fondate. Sulla questione della riferibilità della (sopravvenuta scoperta) della mancanza di una condizione di procedibilità alla nozione di prova nuova ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. esiste un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.
3.1. La complessità del tema devoluto all’esame della Corte suggerisce di prendere le mosse, sia pure in estrema sintesi, dalla ricognizione dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità in ordine alle connotazioni che, rispetto al compendio probatorio acquisito al processo definito con la sentenza di cui si chiede la revisione, deve rivestire la “prova nuova” integrante il caso di revisione previsto dall’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
E’ noto che l’orientamento più risalente offriva del sintagma “prova nuova” una lettura restrittiva, circoscrivendola alla prova noviter reperta: in questo senso, ponendosi in una linea di continuità con la giurisprudenza formatasi sotto il previgente codice di rito (Sez. U, n. 1 del 26/02/1988, COGNOME, Rv. 178518), Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, COGNOME, Rv. 193421 sottolineò che, se l’istituto della revisione è diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all’esito di un nuovo, diverso, giudizio, affinché il giudizio sia “nuovo”, esso deve necessariamente fondarsi su elementi diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente; di qui la conclusione – che chiama in causa lo specifico problema in esame – secondo cui doveva escludersi che la disciplina della revisione prevista dal nuovo codice di rito consentisse di rilevare
cause di estinzione del reato già risultanti dagli atti e “sfuggite” al controllo dell Corte di cassazione, non potendosi intendere la “novità” della prova diretta a dimostrare la causa estintiva nel senso di ricomprendere anche gli elementi probatori già acquisiti agli atti ma non valutati dal giudice prima del giudicato.
Il dictum della sentenza COGNOME non riuscì a consolidarsi in diritto vivente e fu presto superato da un nuovo intervento della Sezioni unite, che offrì un’interpretazione della nozione di “prova nuova” ai fini in esame come comprensiva anche della prova preesistente, ma non acquisita al processo (noviter producta), e della prova acquisita al processo, ma non valutata (noviter cognita). Secondo Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, COGNOME, Rv. 220443, in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condanNOME, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario.
3.2. Nel quadro della più ampia nozione di “prova nuova” (ribadita dalla giurisprudenza successiva: ex plurimis, Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, COGNOME, Rv. 279068; Sez. 3, n. 20266 del 26/03/2003, COGNOME, Rv. 224439), Sez. U, COGNOME offre una serie di indicazioni di sicuro rilievo ai fini dell’esame della questione posta dal ricorso.
Rimarcata la natura tassativa dei casi idonei a integrare il presupposto della revisione, la sentenza COGNOME sottolinea che «essi rappresentano la tipicizzazione legale di specifiche situazioni alle quali lo stesso ordinamento collega la probabilità di una condanna ingiusta e implicano il perentorio divieto di dissolvere ab intrinseco in mancanza di nuovi elementi rimasti estranei ai precedenti giudizi – l’efficacia formale e sostanziale del giudicato sulla base di una diversa valutazione delle identiche prove esaminate nella sentenza divenuta irrevocabile». Accomunati, invece, da questa attitudine a “dissolvere” il giudicato, i casi delineati dall’art. 630 cod. proc. pen. presentano, però, una differenza, per così dire, “interna” tra di loro, posto che, osserva Sez. U, COGNOME, mentre quelli previsti dalle lettere a), b) e d) del comma 1 «si riferiscono tutti ad ipotesi in cui prevale, pur nell’ambito del favor innocentiae, il principio di non contraddizione fra i giudicati, l’ipotesi della prova nuova tende esclusivamente a riparare all’errore giudiziario»; in questa prospettiva, «possono assumere rilievo nel giudizio di revisione, con il quale non si realizza certo un nuovo grado di
giudizio, quelle prove che – acquisite o non acquisite – non essendo state comunque valutate, entrano a comporre il novum proprio del giudizio di revisione».
Rilievi, questi, che introducono una più puntuale individuazione dell’ubi consistam della “prova nuova”, corrispondente, rileva la sentenza COGNOME, all’«essenziale requisito distintivo dell’istituto della revisione, qualificato propr dal fatto che la condanna irrevocabile è sostituita da una decisione di proscioglimento all’esito del giudizio fondato, in tutto o in parte, su prove diverse da quelle precedentemente valutate»; è in questa prospettiva che «nella materia della revisione è un determiNOME fatto che occorre dimostrare attraverso elementi di prova, derivanti da fonti di prova, così da consentire di verificare la capacità di resistenza degli accertamenti compiuti con la sentenza irrevocabile»; in altri termini, «il concetto di prova nuova va ricostruito sotto un profilo strutturale e sotto un profilo teleologico, sempre avendo di mira l’oggetto che essa deve introdurre nel processo di revisione e che si sostanzia comunque nella rappresentazione di un fatto» in grado di vincere la resistenza del giudicato.
Le indicazioni offerte dall’evoluzione della giurisprudenza di legittimità e, segnatamente, dalla sentenza COGNOME delle Sezioni unite consentono ora di esaminare più da vicino il contrasto esistente sul tema posto da ricorso.
3.3. Un primo orientamento nega tout court che la mancanza di una condizione di procedibilità possa integrare il presupposto ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Secondo Sez. 3, n. 28358 del 30/03/2016, COGNOME, Rv. 267531, ai fini della revisione della sentenza di condanna, la risoluzione del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o una inedita disamina del deducibile, bensì l’emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo, sicché non può costituire “prova nuova” un elemento già esistente negli atti processuali, ancorché non conosciuto o valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri di ufficio, con la conseguenza che l’esistenza o la mancanza di una condizione di procedibilità non può assumere rilievo ai fini della revisione, non concernendo una valutazione di fatto, bensì un apprezzamento di diritto la cui erroneità è denunciabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione. In analoga prospettiva, Sez. 6, n. 49950 del 20/09/2004, COGNOME, Rv. 230287 ha affermato che, in tema di revisione, mentre per “prove nuove” devono intendersi non solo quelle sopravvenute al giudicato o quelle successivamente scoperte, ma anche le prove non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate neanche implicitamente, va però precisato che se un elemento di fatto emergeva dagli atti conoscibili dal giudice della cognizione, non sono ammissibili, in sede di revisione, profili attinenti alla sua mancata valutazione ove si prospettino, in relazione a esso, questioni rilevabili di ufficio, giacché si deve presumere che di
questo dato di fatto il giudice abbia tenuto conto proprio perché investito del dovere di trarne d’ufficio le conseguenze in punto di applicazione della legge; nel caso di specie, relativo alla eccepita mancanza di una condizione di procedibilità, la sentenza COGNOME ha rilevato come il “fatto” dedotto ai sensi dell’art. 630, comma 1, cod. proc. pen. coincidesse con l’ipotesi concreta dedotta nell’imputazione, sicché ha ritenuto che, in tal caso, non potesse farsi questione di una mancata valutazione da parte del giudice trattandosi di un aspetto rilevabile di ufficio ex art. 129 cod. proc. pen.
Per l’affinità con l’impostazione seguita dal primo orientamento, può essere qui richiamato l’indirizzo che ritiene inammissibile la richiesta di revisione intesa a far valere l’estinzione per prescrizione del reato maturata durante il giudizio, ma non rilevata d’ufficio né dedotta dalla parte (Sez. 1, n. 8250 del 14/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274919), non potendo dilatarsi il concetto di “prova nuova” fino a ricomprendervi una causa estintiva non dedotta né rilevata tempestivamente (Sez. 3, n. 43421 del 28/10/2010 Rv. 248726).
3.4. Un secondo indirizzo è stato accolto da Sez. 4, n. 17170 del 31/01/2017, Rv. 269826, secondo cui, in tema di revisione, rientra nella nozione di “prova nuova” la rilevazione della mancanza della condizione di procedibilità del reato per cui è stata emessa sentenza di condanna, in quanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., devono considerarsi tali sia le prove preesistenti, non acquisite nel precedente giudizio, sia quelle già acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice; dato atto che la richiesta di revisione si fondava sull’essere il reato di cui all’art. 609-bis, second comma, cod. pen., per il quale vi era stata condanna, improcedibile per mancanza di querela, in quanto all’epoca dei fatti la vittima era sedicenne, la Quarta Sezione osserva che, in materia di revisione, l’art. 631 cod. proc. pen. prescrive che gli elementi in base ai quali essa viene richiesta devono essere tali da dimostrare che, se accertati, il condanNOME deve essere prosciolto – oltre che nei casi di cui agli artt. 530 e 531 cod. proc. pen., anche – nelle ipotesi d sentenza di non doversi procedere ex art. 529 cod. proc. pen. (“se l’azione penale non doveva essere iniziata o non doveva essere proseguita”).
Più di recente, Sez. 5, n. 8997 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 282824 ha affermato che, in tema di revisione, che costituisce “prova nuova”, rilevante ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quella – sopravvenuta alla sentenza di condanna o scoperta successivamente ovvero non acquisita nel precedente giudizio o acquisita, ma non valutata neanche implicitamente – che ha ad oggetto un fatto dimostrativo della procedibilità a querela (non presentata) del reato per cui è intervenuta condanna irrevocabile, ma non la mera rilevazione
della mancanza della condizione di procedibilità richiesta dal reato per cui è stata pronunziala condanna definitiva.
L’orientamento affermato da Sez. 5, n. 8997 del 2022, COGNOME, cit., condiviso dal Collegio, ritine che entrambi gli indirizzi richiamati prestino il fianco ad alcuni rilievi critici.
Come si è visto ripercorrendo l’argomentare di Sez. U. COGNOME, la “prova nuova” di cui all’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deve introdurre nel processo di revisione un fatto idoneo a vincere la resistenza degli accertamenti compiuti con la sentenza irrevocabile.
Ora, il primo orientamento – oltre a evocare, in alcuni passaggi motivazionali, la nozione di prova nuova accreditata dall’indirizzo poi superato da Sez. U, COGNOME (in particolare, lì dove si afferma che non può costituire “prova nuova” un elemento già esistente negli atti processuali) – svilisce la possibilità che, attraverso la “prova nuova”, sia introdotto un fatto capace di dar conto dell’improcedibilità per il reato per il quale è intervenuta condanna. E’ il caso, ad esempio, valutato da Sez. 5, n. 2473 del 24/05/1999, COGNOME, Rv. 213962, in cui, in relazione alla condanna per il reato di emissione di assegno bancario senza provvista, fu considerata prova nuova ai fini della revisione quella avente ad oggetto il fatto di aver pagato il capitale e quanto altro previsto dall’art. 8 dell legge 15 dicembre 1990, n. 386.
“Simmetrica”, nella condivisa prospettiva di Sez. 5, n. 8997 del 2022, COGNOME, cit., è la considerazione critica riferibile al secondo orientamento. Il rilievo, meritevole di adesione, per cui la revisione può essere finalizzata anche a un proscioglimento per improcedibilità del reato, non può condurre a qualificare come “prova nuova” la mera diversa – magari anche corretta – valutazione della fattispecie come procedibile a querela, in realtà non proposta (ossia, la semplice rilevazione della mancanza della condizione di procedibilità richiesta dal reato per il quale è intervenuta condanna); un’impostazione del genere, priva la nozione di “prova nuova” del suo oggetto necessario, ossia, come si è detto, della rappresentatività di un fatto – estraneo al compendio probatorio valutato nel processo – in grado di rendere ragione della procedibilità a querela e, quindi, di scardinare il giudicato formatosi sul reato per il quale la querela non era stata proposta. Guardando al caso esamiNOME da Sez. 4, n. 17170 del 2017, cit., una “prova nuova” valida ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. potrebbe, ad esempio, essere rappresentata dall’accertamento dell’età della vittima, che dimostri come all’epoca del fatto di violenza sessuale la stessa aveva un’età tale da rendere il reato procedibile a querela (non presentata).
Anche per quanto riguarda la prescrizione, l’affermazione delle sentenza sopra richiamata circa l’inammissibilità della richiesta di revisione intesa a far valere l’estinzione per prescrizione del reato maturata durante il giudizio, ma non
rilevata d’ufficio né dedotta dalla parte deve essere temperata, potendo conoscere un’eccezione nel caso in cui, attraverso la richiesta di revisione, sia introdotta una “prova nuova” relativa, ad esempio, a un fatto dimostrativo di una diversa – anteriore – individuazione del tempus commissi delicti, tale da far sì che durante il giudizio si fosse perfezionata (anche per l’assenza di impugnazioni inammissibili) la fattispecie estintiva del reato.
Le conclusioni raggiunte possono essere sintetizzate ribadendo il principio di diritto enunciato da Sez. 5, n. 8997 del 2022, COGNOME, cit.: «in tema di revisione, rientra nella nozione di “prova nuova”, rilevante a norma dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la prova – sopravvenuta alla sentenza definitiva di condanna o scoperta successivamente ad essa ovvero non acquisita nel precedente giudizio oppure acquisita, ma non valutata neanche implicitamente – avente a oggetto un fatto dimostrativo della procedibilità a querela (non presentata) del reato per il quale è intervenuta condanna, mentre non rientra in detta nozione la mera rilevazione della mancanza della condizione di procedibilità richiesta dal reato per il quale è stata pronunciata la sentenza di condanna irrevocabile».
Al lume di tali conclusioni, le doglianze in esame non possono essere accolte. Il ricorrente non ha allegato alcuna “prova nuova” nel senso chiarito, limitandosi a prospettare come tale la mera deduzione della mancanza della querela richiesta dal reato per il quale è stato condanNOME.
Pertanto, complessivamente valutato, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condanNOME al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna processuali. il ricorrente al pagamento delle spese
Così deciso il 30/11/2022.