Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 14955 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 14955 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Bari nel procedimento penale nei confronti di NOME, nato a COGNOME il DATA_NASCITA avverso la sentenza 22/06/2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Bari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio; letta la memoria difensiva del difensore che chiede l’inammissibilità/rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Bari ricorre per cassazione avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Bari con la quale, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza di revisione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 630 cod.proc.pen. promossa da COGNOME COGNOME, ha revocato la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Campobasso con la quale era stata confermata la sentenza di condanna del medesimo COGNOME del Tribunale di Campobasso, in relazione all’art. 10 – bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, e, per l’effetto, ha assolto NOME COGNOME dal reato ascritto per non avere commesso il fatto.
Deduce il ricorrente tre motivi di ricorso:
t
-Violazione di legge in relazione all’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 630 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., erronea valutazione quale “prova nuova” RAGIONE_SOCIALEa visura storica RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE da cui risulterebbe che il COGNOME non era il legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa società all’epoca dei fatti, tenuto conto che in att esisteva già una analoga certificazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE che non sarebbe stata valutata dai giudici del merito e che la prova RAGIONE_SOCIALE‘attribuibilità RAGIONE_SOCIALEa condot al COGNOME discendeva dalla testimonianza del funzionario COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
-Violazione di legge in relazione all’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 637 cod.proc.pen. in relazione all’omessa fase rescissoria per la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza e RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEa prova nuova. La corte territoriale avrebbe assunto la decisione nel merito, in udienza pubblica, omettendo del tutto la fase rescissoria.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla carenza di motivazione con riguardo all’omesso confronto con le prove valutate dal giudice del merito in punto attribuzione del reato al COGNOME quale amministratore di fatto RAGIONE_SOCIALEa società.
Il AVV_NOTAIO Generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
In relazione al primo motivo di ricorso va rammentato che, in tema di prova nuova ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 630 comma 1, lett c) cod.proc.pen., la giurisprudenza di legittimità, superando un più risalente orientamento / ha affermato che in tema di revisione la prova nuova deve considerarsi tale anche quando, pur esistendo al tempo del giudizio, non sia stata portata a conoscenza del giudice, così come nuovi devono considerarsi quegli elementi di prova che, quantunque risultanti dagli atti, non furono conosciuti e valutati dal giudice per omessa deduzione RAGIONE_SOCIALEe parti ovvero per il mancato uso dei poteri d’ufficio (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, COGNOME, Rv. 259778 – 01; Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, COGNOME, Rv. 220443). Per prove nuove rilevanti, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art.630 lett. c) cod. proc. pen., ai fin RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione RAGIONE_SOCIALE‘error giudiziario (casi S.U. n. 624 del 2001).
Nel caso concreto, la Corte d’appello di Bari ha correttamente valutato quale prova nuova il documento costituito dalla visura carnerale storica RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, estratta dal Registro RAGIONE_SOCIALEe imprese e allegata all’istanza di revisione, da cui risultava pacificamente che il COGNOME non era il legale rappresentante alla data del commesso reato (29/09/2015), avendo assunto la carica di amministratore solo il 18/05/2016, e che agli atti vi fosse già (in quanto prodotta dal PM) una scheda anagrafica RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in data 11/12/2017, da cui risultava che egli era amministratore dal 18/05/2016, circostanza questa che non era stata correttamente valutata dai giudici del merito.
La corte territoriale ha dato ingresso alla revisione RAGIONE_SOCIALEa condanna sul presupposto RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di una prova nuova (la visura camerale storica) che da sola comportava il proscioglimento del condannato per non avere commesso il fatto, proscioglimento che è stato adottato all’esito RAGIONE_SOCIALE‘udienza dibattimentale del 22 giugno 2023.
A nulla rileva il fatto che in atti ci fosse altra certificazione, che non è sta correttamente valutata dai giudici del merito che, parimenti, non avevano valutato congruamente neppure la deposizione del teste COGNOME il quale, nella sua deposizione, come risulta dal provvedimento impugnato, neppure aveva indicato l’epoca in cui il COGNOME aveva assunto la carica sociale, elemento questo che, si ribadisce, era già presente in atti ma non era stato valutato dai giudici del merito.
Consegue la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso.
5. Allo stesso modo risulta manifestamente infondato il secondo motivo con cui il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE‘omissione RAGIONE_SOCIALEa fase rescissoria per essere intervenuta, la decisione di revoca RAGIONE_SOCIALEa condanna nel contraddittorio in udienza dibattimentale, ossia direttamente nella fase rescindente non preceduta dalla delibazione di ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa fase rescissoria.
In disparte la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘interesse del PM impugnante a denunciare la violazione di legge, ritiene il Collegio che la censura sia manifestamente infondata.
Come è noto l’art. 634 cod.proc.pen., modificando la disciplina previgente prevista dal codice di procedura penale abrogato, prevede una fase preliminare che si svolge dinanzi al giudice competente per la revisione, volta ad effettuare un vaglio di ammissibilità al fine di fermare le iniziative proposte fuori dalle ipote previste dalla legge o senza l’osservanza RAGIONE_SOCIALEe forme prescritte ovvero quando la richiesta “risulta manifestamente infondata”.
Alla Corte d’appello, nella fase preliminare, prevista dall’articolo 634 comma 1 cod.proc.pen., è attribuito il compito di valutare l’oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente ancorché costituiti da “prove” formalmente qualificabili come “nuove”, a dar luogo, attraverso la necessaria disamina del loro grado di affidabilità e di coerenza, ad una pronuncia di proscioglimento. Nel caso di ritenuta ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza, il Presidente RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello emette il
decreto di citazione ex art. 610 cod.proc.pen. e al procedimento che ne scaturisce si applicano le disposizioni di cui agli artt. 465 e ss cod.proc.pen. in quanto applicabili.
Il nuovo codice, che supera la struttura bifasica che caratterizzava la revisione nel codice abrogato, assegna il vaglio sulla ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa richiesta e la conseguente cognizione del merito alla Corte di appello nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna di primo grado. Muta, quindi, rispetto al passato sistema, non solo il criterio di determinazione RAGIONE_SOCIALEa competenza, ma la stessa struttura del procedimento, ormai unificato, nelle sue cadenze, davanti ad un solo giudice (la Corte di appello) individuato, ratione loci, nei modi di cui si è detto.
Di fronte alla mutata struttura del giudizio di revisione, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa richiesta di revisione può essere dichiarata, oltre che con l’ordinanza prevista dall’art. 634, anche con sentenza, successivamente all’instaurazione del giudizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 636 cod.proc.pen. (S.U. n. 624 del 26/9/2001).
Con la citata pronuncia si è chiarito che nella seconda fase – che si svolge nelle forme previste per il dibattimento – è consentito alla Corte di appello rivalutare le condizioni di ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza e di respingerla senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso al giudizio di merito (in questo senso, già Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, COGNOME, Rv. 210040 – 01). E tanto è possibile fare sia all’esito del dibattimento (Sez. 5, n. 7727 del 17/05/1993, COGNOME, Rv. 194867 – 01), sia nel corso del dibattimento che nella fase degli atti preliminari, allorché risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richieste manchino del requisito di novità o RAGIONE_SOCIALEa idoneità a provocare l’assoluzione del condannato imprescindibile perché si debba procedere all’assunzione RAGIONE_SOCIALEe prove dedotte e alla valutazione dei risultati RAGIONE_SOCIALEe stesse – non residuando alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attivit difensiva (Cass., n. 2258 del 16/1/1996).
Le citate Sezioni Unite, dal momento che hanno ritenuto che l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza possa essere dichiarata anche nella fase rescissoria, hanno, dunque, ritenuto non necessaria la distinzione RAGIONE_SOCIALEe due fasi, quella rescidente e quella rescissoria.
Sulla base dei principi su enunciati, a contrario, deve ritenersi parimenti ammissibile che la Corte d’appello proceda congiuntamente nella fase dibattimentale alla valutazione dei presupposti di ammissibilità per la revisione ex art, 630 cod.proc.pen. e proceda, nella medesima udienza dibattimentale, al giudizio di valutazione RAGIONE_SOCIALEa prova nuova e alla decisione nel merito.
In altri termini la fase rescissoria, distinta da quelle rescindente, non necessariamente deve essere compiuta in modo distinta e disgiunto, ben potendo
il giudice RAGIONE_SOCIALEa revisione compiere la duplice valutazione (presupposti di ammissibilità e valutazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 631 cod.proc.pen. e valutazione nel merito dando ingresso all’acquisizione RAGIONE_SOCIALEa prova nuova) nella udienza dibattimentale fissata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 636 cod.proc.pen.,, con conseguente pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza ex art. 637 cod.proc.pen.
Quanto al caso in esame, avvenuta l’acquisizione dei documento, questo è stato valutato, in uno con il compendio che era stato posto a base RAGIONE_SOCIALEa condanna, e ritenuto idoneo a sovvertire l’esito del giudizio di condanna.
Con motivazione congrua, e censurata in via del tutto generica nel terzo motivo di ricorso, i giudici RAGIONE_SOCIALEa revisione hanno confutato la valenza probatoria RAGIONE_SOCIALEe prove già in atti poste a base RAGIONE_SOCIALEa condanna che apparivano, già di per sé sole e se correttamente valutate, idonee a giungere al proscioglimento del NOME per il reato di cui all’art. 10 – bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, nella qualità formale di legale rappresentante, qualità che non rivestiva al momento del commesso reato, non essendo neppure contestata la commissione del reato nella veste di amministratore di fatto.
Il ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Bari è inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
Così deciso il 14/02/2024