Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9868 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9868 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MISILMERI il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 04/08/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza in data 4 agosto 2023 la Corte d’appello di Caltanissetta ha rigettato l’istanza di revocazione proposta da NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui la Corte d’appello di Palermo aveva confermato il decreto del Tribunale di Palermo che, nell’ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di NOME COGNOME, marito della figlia NOME COGNOME, aveva disposto, tra l’altro, la confisca di prevenzione di buoni fruttiferi presenti sul conto corren cointestato alla medesima COGNOME, al prevenuto e alla figlia.
La Corte territoriale ha rilevato come la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dalla COGNOME avverso il decreto di confisca in quanto proposta senza l’assistenza di un difensore, e comunque tardiva. Ha inoltre escluso che le prove allegate all’appello potessero considerarsi “prove nuove” nel senso precisato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, atteso che le stesse avrebbero potuto e dovuto essere dedotte in sede di merito. In ogni caso, detta documentazione, volta a dimostrare che i buoni fruttiferi erano stati acquistati con il denaro proveniente dal suo TFR, non era idonea a comprovare l’assunto difensivo, non essendovi la prova che detta somma sia effettivamente pervenuta sul conto postale in sequestro. Piuttosto, dall’estratto conto emergerebbero movimenti di denaro per somme di importo consistente, sia in entrata che in uscita, che non consentirebbe di riferirlo solo a COGNOME, ma che invece legittimerebbe il sospetto che tale conto possa essere stato utilizzato per il riciclaggio di somme illecite.
Avverso tale ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura con il quale si lamenta la violazione di legge in relazione agli artt. 28, d.lgs. n. 159 del 2011 e 125, comma 3, cod. proc. pen.
Dopo aver ricordato che il decreto di confisca era stato emesso nell’ambito del procedimento di prevenzione instaurato nei confronti del genero NOME COGNOME e aveva ad oggetto, tra l’altro, buoni fruttiferi cointestati, la difesa affermato che la prova in ordine alla circostanza che i buoni fruttiferi sottoposti a sequestro fossero stati acquistati con il TFR di Saglinnbene non era mai stata valutata, sicché essa rientrerebbe nella nozione di “prova nuova” delineata dalle Sezioni unite Lo COGNOME, n. 43668 del 2022, che hanno affermato rientrarvi anche la prova acquisita ma non valutata neanche implicitamente.
La ricorrente denuncia, altresì il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, avendo la Corte territoriale recepito pedissequamente la decisione della Corte palermitana, senza fornire autonoma valutazione circa la legittimità della domanda e al contempo affermando, in spregio a quanto risultante dai precedenti giudizi, che il conto corrente su cui erano depositati i buoni fruttifer poteva essere utilizzato a fini di riciclaggio di denaro illecito.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
In tema di confisca di prevenzione è previsto che i terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni siano chiamati ad intervenire nel procedimento applicativo e che, all’udienza fissata, con l’assistenza di un difensore, possano svolgere le loro deduzioni e chiedere l’acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca (art. 24, d.lgs. n. 159 del 2011).
Inoltre, il terzo che rivendica l’effettiva titolarità e proprietà dei beni sottop a vincolo è legittimato ad impugnare il provvedimento di confisca e, pur non essendo gravato da alcun onere probatorio, ha, tuttavia, ove lo ritenga opportuno, un onere di allegazione che consiste, appunto, nel confutare la tesi accusatoria ed indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua esclusiva proprietà e nella sua esclusiva disponibilità (Sez. 5, n. 8984 del 19/01/2022, Celentano, Rv. 283979).
Nel caso in esame, NOME COGNOME era stata citata come interveniente nel procedimento di prevenzione a carico di NOME nell’ambito del quale il Tribunale di Palermo aveva disposto, tra l’altro, la confisca dei buoni fruttife presenti sui conto postale cointestato. Dal decreto emesso dal Tribunale in data 25.7.2018 risulta, tuttavia, che ella non era intervenuta nel procedimento, non rivendicando la proprietà di tali buoni.
Inoltre, l’impugnazione avverso tale decisione proposta avanti alla Corte d’appello di Palermo è stata dichiarata inammissibile perché avanzata personalmente, senza la necessaria assistenza di un difensore (come previsto dal combinato disposto dell’art. 10, d.lgs. n. 159 del 2011 e art. 110 cod. proc. pen.), e, comunque tardivamente, oltre i termini di legge.
Tale circostanza assume rilievo decisivo ai fini della valutazione in termini di inammissibilità della istanza di revocazione, non avendo la ricorrente fatto valere ritualmente le proprie ragioni nell’ambito del giudizio di merito.
Le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 43668 del 26/05/2022, COGNOME, Rv. 283707 – 01, hanno affermato che la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, è sia ti n quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta
nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore.
La richiamata sentenza ha, inoltre, precisato che la necessità di una successiva scoperta implica la incompatibilità di tale situazione con un precedente comportamento privo dell’ordinaria diligenza da parte dell’interessato, o con un suo atteggiamento meramente omissivo, ai fini della puntuale allegazione di elementi di prova nell’ambito del procedimento di prevenzione concluso con il provvedimento di cui, in seguito, si chiede la revocazione. In altri termini, se, per un verso, deve escludersi che il legislatore abbia inteso attribuire rilievo alle prove acquisite ma non valutate, per altro verso deve ritenersi che quelle deducibili, ma non dedotte, possano supportare una richiesta di revocazione solo quando l’interessato adduca l’impossibilità di provvedere altrimenti per la riscontrata sussistenza di una causa a lui non imputabile, secondo la previsione espressamente dettata nell’art. 28, comma 3, d.lgs. cit.
Nel caso in esame, è fuori dubbio che la mancata allegazione della documentazione che, nella prospettazione della ricorrente, dimostrerebbe la sua titolarità dei buoni fruttiferi, è ascrivibile al comportamento negligente dell medesima, la quale, pur ritualmente citata, non è intervenuta nel procedimento di prevenzione e, successivamente, ha proposto un’impugnazione inammissibile avverso il provvedimento di confisca.
In ogni caso, dirimente al fine di escludere il carattere di “prova nuova” della documentazione richiamata dalla ricorrente, risulta la circostanza che il Tribunale di Palermo, nel provvedimento con cui ha disposto la confisca, ha specificamente preso in considerazione e valutato nel merito tale documentazione, ritenendola inconferente. Tale conclusione è stata altresì condivisa dalla Corte d’appello di Caltanissetta con l’ordinanza impugnata la quale, con motivazione logica e coerente, ha ritenuto che essa non fosse idonea a comprovare che la somma percepita a titolo di TFR da COGNOME sia poi effettivamente confluita nel conto postale confiscato.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna deliCorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024.