Prova di Resistenza: La Cassazione Chiarisce i Requisiti di Ammissibilità del Ricorso
L’ordinanza della Corte di Cassazione, sez. VII Penale, del 22 ottobre 2024, offre un importante spunto di riflessione su un requisito fondamentale per l’ammissibilità del ricorso: la cosiddetta prova di resistenza. Questo principio, spesso sottovalutato, si rivela cruciale quando si contesta l’utilizzo di uno specifico elemento probatorio. La Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ribadisce che non è sufficiente lamentare un vizio, ma è necessario dimostrare che tale vizio sia stato determinante per la decisione di condanna.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello che ne confermava la responsabilità penale. Il ricorrente lamentava, come unico motivo, una violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione all’utilizzo, a fini probatori, della denuncia-querela presentata dalla persona offesa. Secondo la difesa, tale elemento era stato acquisito illegittimamente e non avrebbe dovuto essere utilizzato per fondare il giudizio di colpevolezza.
Il Principio della Prova di Resistenza
Il cuore della decisione della Cassazione non risiede tanto nell’analisi della presunta illegittimità della prova, quanto nell’applicazione del principio della prova di resistenza. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’affermare che, quando si contesta l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il ricorrente ha l’onere di illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza concreta di tale elemento sul convincimento del giudice.
In altre parole, non basta dire “quella prova è inutilizzabile”, ma bisogna dimostrare che, eliminando mentalmente quella prova dal compendio probatorio, la restante struttura accusatoria crollerebbe. Se, al contrario, le altre prove disponibili sono sufficienti a giustificare l’identico convincimento, l’eventuale inutilizzabilità della prova contestata diventa irrilevante.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte Suprema ha ritenuto il ricorso privo di specificità proprio perché non superava la prova di resistenza. I giudici hanno osservato come la Corte di merito avesse già chiarito, nella sua sentenza, che la responsabilità penale dell’imputato non si fondava esclusivamente sulla denuncia-querela iniziale. Al contrario, la condanna era solidamente ancorata ad altre risultanze processuali.
Nello specifico, la decisione si basava anche sulle ulteriori dichiarazioni rese dalla persona offesa durante il dibattimento e sui risultati dell’attività di indagine. Questi elementi, considerati nel loro complesso, fornivano un quadro probatorio chiaro, univoco e sufficiente a dimostrare la colpevolezza dell’imputato, anche a prescindere dal contenuto della denuncia iniziale.
Di conseguenza, la Cassazione ha concluso che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile. L’eventuale eliminazione della denuncia-querela non avrebbe scalfito la solidità del quadro accusatorio, rendendo la doglianza del ricorrente non decisiva ai fini del giudizio.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio procedurale di fondamentale importanza pratica. Chi intende presentare un ricorso per cassazione lamentando un vizio probatorio non può limitarsi a un’enunciazione astratta, ma deve svolgere un’analisi concreta e puntuale, dimostrando perché quell’errore sia stato determinante per la propria condanna. La prova di resistenza agisce come un filtro, evitando che la Corte Suprema sia investita di questioni che, seppur fondate in astratto, non avrebbero alcun impatto concreto sull’esito del processo. La decisione impone quindi una redazione dei motivi di ricorso rigorosa e argomentata, pena una declaratoria di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione è considerato aspecifico?
Un motivo di ricorso è considerato aspecifico quando non illustra in modo concreto e decisivo l’impatto dell’errore lamentato sulla decisione impugnata. Ad esempio, se si contesta l’uso di una prova, bisogna dimostrare, attraverso la ‘prova di resistenza’, che la sua eliminazione avrebbe portato a una conclusione diversa.
In cosa consiste la ‘prova di resistenza’ nel processo penale?
La ‘prova di resistenza’ è un criterio logico-giuridico che impone al ricorrente di dimostrare che, se l’elemento di prova contestato venisse idealmente rimosso dal processo, le prove rimanenti non sarebbero più sufficienti a sostenere la sentenza di condanna. Se la condanna ‘resiste’ anche senza quella prova, il motivo di ricorso è inammissibile.
Perché la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in questo caso specifico?
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la condanna non si basava unicamente sulla denuncia-querela contestata. La Corte di merito aveva evidenziato che la colpevolezza era supportata anche da altre prove, come le dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa e gli esiti delle indagini. Di conseguenza, il quadro probatorio era solido anche senza la prova contestata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43275 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43275 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a EBOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’utilizzo a fini probatori della denunci querela della persona offesa, è privo di specificità in quanto, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017, COGNOME e altri, Rv. 269218 – 01);
che nella specie, a pagina 4, la Corte di merito ha puntualizzato come oltre al contenuto della denuncia-querela, risultasse in maniera chiara e univoca la penale responsabilità dell’imputato per il delitto contestato dalle ulteriori dichiarazioni rese dalla p.o. in dibattimento e dall’attività di indagine;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data ai ottobre 2024
La Cons. est. GLYPH
Il Presidente
Corte di Cassazione – copia non ufficiale