Prova di Resistenza: La Cassazione e i Limiti del Ricorso Generico
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento su un principio cardine del processo penale: la cosiddetta prova di resistenza. Con questa decisione, la Suprema Corte ribadisce che un ricorso non può limitarsi a sollevare una presunta irregolarità, ma deve dimostrare in modo concreto come quell’errore sia stato decisivo per la condanna. In caso contrario, il ricorso viene giudicato generico e, di conseguenza, inammissibile.
Il Caso: Un Ricorso Contro l’Utilizzabilità delle Dichiarazioni
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma. L’unico motivo di ricorso si concentrava su un presunto vizio di motivazione relativo all’inutilizzabilità delle dichiarazioni confessorie rese dall’imputato stesso durante l’interrogatorio in sede di convalida dell’arresto.
L’Argomentazione della Difesa
La difesa sosteneva che tali dichiarazioni non avrebbero dovuto essere utilizzate nel processo, chiedendone di fatto l’espunzione dal materiale probatorio. L’obiettivo era minare l’impianto accusatorio, basandosi sull’idea che, senza quella confessione, la condanna non avrebbe potuto reggere.
L’Applicazione della Prova di Resistenza da parte della Cassazione
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto il ricorso inammissibile per la sua manifesta genericità. I giudici hanno sottolineato che l’appellante non si è fatto carico di un onere fondamentale: illustrare l’effettiva incidenza della prova contestata sull’intera struttura probatoria. In presenza di un “variegato compendio istruttorio”, ovvero di molteplici altre prove a carico dell’imputato, non basta eccepire l’inutilizzabilità di un singolo elemento.
Il Principio della Prova di Resistenza
Qui entra in gioco il criterio della prova di resistenza. La Corte deve chiedersi: se anche eliminassimo la prova contestata (in questo caso, le dichiarazioni confessorie), la decisione di condanna “resisterebbe” sulla base delle altre “solide emergenze” probatorie? Se la risposta è affermativa, il motivo di ricorso è irrilevante e non può portare all’annullamento della sentenza.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale. La Corte ha ritenuto che il ricorrente abbia formulato una doglianza astratta, senza confrontarsi con il complesso delle altre prove che avevano già portato alla sua condanna. Omettendo di spiegare perché, senza quelle dichiarazioni, l’esito sarebbe stato diverso, il ricorso è risultato privo della specificità richiesta dalla legge. La genericità dell’atto ha quindi impedito alla Corte di entrare nel merito della questione, portando a una declaratoria di inammissibilità. Tale esito comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, fissata in questo caso a tremila euro.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa pronuncia rafforza un principio cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Non è sufficiente individuare un vizio procedurale o probatorio; è indispensabile argomentare in modo puntuale e convincente sulla sua decisività. Il difensore ha l’onere di dimostrare che, senza l’errore lamentato, la conclusione del giudice sarebbe stata differente. In mancanza di tale analisi critica, che superi la prova di resistenza, il ricorso rischia di essere archiviato come un esercizio sterile, con conseguenze negative per l’assistito, sia in termini di conferma della condanna che di aggravio di spese.
Quando un motivo di ricorso viene considerato “generico”?
Quando non illustra in modo specifico come un presunto errore, ad esempio l’inutilizzabilità di una prova, avrebbe concretamente cambiato l’esito del processo, soprattutto in presenza di un ampio quadro probatorio a carico.
Cos’è la “prova di resistenza” nel processo penale?
È un criterio logico utilizzato dal giudice per verificare se la decisione di condanna resterebbe valida anche escludendo la prova che l’imputato contesta. Se la condanna “resiste” basandosi sulle altre prove, il motivo di ricorso viene ritenuto irrilevante e respinto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorso non viene esaminato nel merito e la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9311 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9311 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME CODICE_FISCALE nato il 24/10/1988
avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio motivazione in relazione alla inutilizzabilità dell’interrogatorio reso dal ricorrente in sede di convalida, anche a prescindere dalla manifesta infonda delle deduzioni, risulta oltremodo generico, poiché in presenza di un vari compendio istruttorio, omette di illustrare l’incidenza dell’eventuale espu delle dichiarazioni confessorie, alla luce del criterio della cosiddetta ” resistenza” delle residue, solide emergenze (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/ COGNOME Rv. 279829-01; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, COGNOME, R 270303-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269218 01).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso, il 4 Febbraio 2025.