Prova Decisiva in Cassazione: Quando la Mancata Assunzione Non Invalida la Sentenza
L’esito di un processo penale dipende strettamente dalle prove raccolte e ammesse. Ma cosa succede se una parte ritiene che una prova decisiva sia stata ingiustamente ignorata dal giudice? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui è possibile sollevare questa specifica censura nel giudizio di legittimità, tracciando una linea netta tra la richiesta formale di ammissione di una prova e la semplice sollecitazione al giudice.
Il Contesto del Ricorso: Dal Reato Ambientale alla Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per abusiva introduzione su un fondo pubblico al fine di esercitare attività di smaltimento di rifiuti. L’imputato, dopo la conferma della sua responsabilità in appello, ha presentato ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
Il primo motivo lamentava un vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di merito non avessero valutato adeguatamente le censure mosse in appello. Il secondo, e più rilevante ai fini della nostra analisi, denunciava la mancata assunzione di una prova decisiva, un vizio procedurale previsto dall’articolo 606, lettera d), del codice di procedura penale.
La Questione della Prova Decisiva
Secondo la difesa, il giudice di merito avrebbe dovuto acquisire una prova che, se valutata, avrebbe potuto scagionare l’imputato. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto questo motivo inammissibile, fornendo un’importante precisazione sulla corretta procedura da seguire per poter validamente lamentare la mancata assunzione di una prova in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ribadito un principio giurisprudenziale consolidato: il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva può essere fatto valere in Cassazione solo a una condizione specifica. È necessario che la parte abbia chiesto formalmente l’ammissione di quella prova secondo le modalità previste dall’articolo 495, comma 2, del codice di procedura penale. Questa norma disciplina le richieste di prova che le parti avanzano al giudice all’apertura del dibattimento.
Nel caso in esame, invece, la difesa non aveva formulato una richiesta formale, ma si era limitata a sollecitare il giudice di merito ad avvalersi dei suoi poteri discrezionali di integrazione probatoria, previsti dall’articolo 507 del codice di procedura penale. Quest’ultima norma consente al giudice, se lo ritiene assolutamente necessario, di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova.
La distinzione è cruciale: una cosa è un diritto della parte a veder ammesse le prove (salvo che siano manifestamente superflue o irrilevanti), un’altra è una mera sollecitazione al potere discrezionale del giudice. Se il giudice ritiene non necessaria tale integrazione, la sua decisione non è censurabile in Cassazione sotto il profilo della mancata assunzione di una prova decisiva.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Condanna alle Spese
Sulla base di queste argomentazioni, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato considerato una semplice riproposizione delle censure d’appello e un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in Cassazione. Il secondo motivo è stato respinto per le ragioni procedurali sopra esposte.
Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rafforza l’importanza del rigore formale nella strategia processuale: per garantirsi la possibilità di contestare la mancata ammissione di una prova in Cassazione, è indispensabile formularne la richiesta nei modi e nei tempi previsti dalla legge, senza potersi affidare a una successiva e discrezionale iniziativa del giudice.
Quando si può contestare in Cassazione la mancata assunzione di una prova definita “decisiva”?
Si può contestare solo se la prova è stata oggetto di una richiesta formale di ammissione ai sensi dell’art. 495, comma 2, del codice di procedura penale, e non quando la parte si è limitata a invitare il giudice a esercitare i suoi poteri discrezionali di integrazione probatoria (art. 507 c.p.p.).
Cosa succede se un motivo di ricorso in Cassazione è una semplice ripetizione di quanto già discusso in appello?
Il motivo viene considerato inammissibile. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito e non può riesaminare i fatti; il ricorso deve denunciare specifici vizi di legittimità (errori di diritto o di procedura) e non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni fattuali.
Qual è la differenza tra una richiesta di ammissione di prova (art. 495 c.p.p.) e una sollecitazione al giudice per integrare le prove (art. 507 c.p.p.)?
La richiesta ai sensi dell’art. 495 c.p.p. è un diritto della parte di chiedere l’ammissione dei propri mezzi di prova all’inizio del processo. La sollecitazione ai sensi dell’art. 507 c.p.p. è invece un invito al giudice affinché eserciti un suo potere discrezionale per acquisire d’ufficio nuove prove, qualora lo ritenga assolutamente necessario ai fini della decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13147 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13147 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia il vizio di motivazione quanto a conferma del giudizio di responsabilità, è formulato in modo reiterativo rispetto alle censur appello e mira ad un’inammissibile differente ricostruzione in fatto, quanto alla accer condotta di abusiva introduzione sul fondo pubblico per esercitare l’attività di smaltiment rifiuti;
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell’art. 606, lett. d) cod. proc. pen., è formulato in modo non conse poiché per pacifica giurisprudenza la mancata assunzione di una prova decisiva – quale motivo di impugnazione per cassazione – può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cu sia stata chiesta l’ammissione a norma dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., e non anche quando il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l’invito al giudice di ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all’art. 507 cod. pro e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 5, n. 467 24/11/2016, dep. 2017, Fiaschetti, Rv. 269270 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024
Il Consigli COGNOME estensore COGNOME
Il Presidente