Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23912 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23912 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza del 13.06.2024( la Corte di Appello di Ancona, in parziale riform della sentenza emessa, in data 9.03.2021 dal Tribunale di Macerata – che aveva condanNOME COGNOME NOME, per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e documental quale amministratore unico dal 23.01.2003 fino al 26.09.2011 e, in seguito, qual amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita dal medesimo Tribu data 27.09.2012, RAGIONE_SOCIALE pena di anni quattro e mesi sei di reclusione – ha assolto l’imputa dal delitto di bancarotta documentale per non aver commesso il fatto, rideterminando l pena in anni tre e mesi tre di reclusione, riducendo il periodo di inabilitazione all’eser un’impresa commerciale ed incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impre ad anni tre e mesi tre; ha confermato nel resto.
In particolare, all’imputato è contestato di avere, nella qualità suindicata:
distratto, al fine di recare un pregiudizio ai creditori, merci in magazzino pe 103.400,00 e i crediti vs. clienti per euro 1.039.597,00, indicati nel bilancio dell’ann della società poi fallita, di cui per le,rnancanze,,delle scritture contabili non è stato ricostruire il movimento degli affari, e di avere distratto macchinari e arredi per l’ complessivo di euro 22.505,00 che venivano ceduti RAGIONE_SOCIALE società “RAGIONE_SOCIALE amministrata di fatto dal medesimo imputato. (capo A);
distratto con prelevamenti ingiustificati effettuati in contanti RAGIONE_SOCIALE spor seguenti somme dai conti correnti intestati RAGIONE_SOCIALE fallita:
anno 2010 euro 34.303,00 presso la Banca popolare di Spoleto;
anno 2011 euro 38.538,00 presso la Banca popolare di Spoleto;
anno 2011 euro 28.700,00 presso la Unicredit banca;
anno 2011 euro 1.300,00 presso la banca Monte Paschi di Siena.
Avverso l’indicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo dei prop difensori di fiducia, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si contesta vizio di motivazione in relazione RAGIONE_SOCIALE prova fatti contestati al capo A) dell’imputazione.
Quanto RAGIONE_SOCIALE prima ipotesi di distrazione contestata all’imputato, la Corte di appello lamenta – si è limitata a richiamare quanto affermato nella sentenza di primo grado, fondando la prova della sottrazione dei beni e crediti sociali sulla base di una mera posta bilancio del 2010 e senza una motivazione adeguata sugli elementi fattuali a sostegno dell effettiva disponibilità dei beni appostati in bilancio; dovendo le risultanze contabili valutate nella loro intrinseca attendibilità senza presunzioni di sorta.
2.2. Con il secondo motivo si deduce l’apparenza, la contraddittorietà e l’illogicità motivazione in relazione RAGIONE_SOCIALE confermata responsabilità del ricorrente per la contesta seconda ipotesi di distrazione di cui al capo A) dell’imputazione.
Ad avviso della difesa, le conclusioni cui sono pervenuti entrambi i giudici di me risultano illogiche e contraddittorie rispetto alle risultanze probatorie acquisite )nonché in palese contrasto con le risultanze documentali, in particolare con quanto emerso attraverso gli accertamenti svolti dRAGIONE_SOCIALE Guardia di finanza che attestano comunque ,dei flussi di dena dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; e rispetto a tale circostanza, pur eviden appello, la Corte territoriale nulla argomenta nella pronuncia impugnata.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione RAGIONE_SOCIALE rite responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui al capo D) della rubrica, affere presunte distrazioni concernenti prelevamenti effettuati in contanti agli sportelli banca conti correnti intestati RAGIONE_SOCIALE società fallita.
Si ribadisce la discrasia intercorrente tra le motivazioni offerte dai Giudici di me le effettive risultanze istruttorie posto che i prelevamenti in contanti costituiscono una minoritaria dei movimenti segnalati. Invero, dalle descrizioni contenute negli estratti co contrariamente a quanto affermato nelle sentenze di merito – su di un totale di eu 102.842,39,00, soltanto euro 34.400,00 si riferiscono a prelevamenti per contanti mentre euro 63.441,89 fanno riferimento a bonifici.
Si evidenzia, pertanto, come l’utilizzo di denaro contante per importi limitati ri nella normale gestione dell’attività di qualsivoglia azienda, sia per anticipare piccole gestionali, sia per pagare piccoli fornitori.
Inoltre, celi le affermazioni dei Giudici si pongono in contrasto con quanto dichiar all’udienza del 15.10.2019, dal teste COGNOME NOME ; secondo cui l’erogazione delle spese avveniva in contanti e i prelevamenti venivano eseguiti dal ricorrente, quantificando in c euro 3.000,00 al mese i costi complessivi pagati in contanti. Dunque, tale importo è coerente con il totale dei prelevamenti effettuati dall’odierno ricorrente e, che si inser nella normale operatività aziendale.
Si prosegue evidenziando come l’ultimo bilancio della fallita – risalente al 31.12.201 presenta un fatturato di oltre euro 2.000.000,00, da cui si può calcolare che i prelie contanti per piccoli pagamenti costituiscono solo l’1,64% del volume di affari.
Infine, secondo la difesa, costituiscono importo compatibile con la dimension dell’impresa anche i bonifici eseguiti dall’imputato per il pagamento dei propri emolumen costituenti la legittima remunerazione per l’attività svolta.
Il ricorso è stato trattato – ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 d convertito, con modificazioni, dRAGIONE_SOCIALE legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, co
modificato dall’art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sin quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 – senza l’intervento delle parti che hanno cos concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato. Le doglianze in esso sviluppate erano state già formulate appello, ma, ciò nonostante, la sentenza impugnata non ha offerto risposte esaurienti relazione ad esse.
1.1. Fondato è, innanzitutto, il primo motivo relativo alle merci e crediti risul bilancio del 2010 ed imputate a distrazione. Si osserva che al riguardo, in appel ricorrente aveva già posto in evidenza come dal mero dato di bilancio, non diversament verificabile in mancanza delle scritture contabili, non si potesse desumere la eff disponibilità e consistenza delle merci e dei crediti – oltre che dei macchinari ed arredi si assumono distratte; effettiva disponibilità del bene che costituisce, evidentemen presupposto per potere affermare la sua sottrazione. A fronte di tale argomento, la senten impugnata, pur avendo assolto l’imputato dal reato di bancarotta fraudolenta documental per sottrazione delle scritture contabili, imputandola al solo coimputato che era succe nell’amministrazione della società, nulla di specifico ha argomentato in ordine all’attend del dato di bilancio contestato già in quella sede, limitandosi a formulare, genericame osservazioni con riferimento al presunto conferimento “gratuito” dei beni nella soc RAGIONE_SOCIALE, riconducibile sempre all’imputato, laddove la contestazione di cui al c ha ad oggetto una duplice distrazione contemplando, innanzitutto, quella dedotta dal dato bilancio riportante merci per euro 103.400,00 e crediti vs. clienti per euro 1.039.597,00, come detto, era stata anch’essa criticata nell’atto di appello.
D’altra parte, l’unica considerazione svolta al riguardo dRAGIONE_SOCIALE Corte di appello, secondo fini della prova della distrazione non è necessario che si dimostri il conferimento gratui bene, essendo sufficiente che in relazione all’assenza dei beni, non rinvenuti nell’a fallimentare, non sia stata fornita alcuna spiegazione, non rende adeguata giustificazi della sussistenza della distrazione neppure in relazione RAGIONE_SOCIALE distrazione degli ar macchinari, perchè se è vero, in astratto, quanto afferma la sentenza impugnata, altrettanto vero che l’appellante aveva non solo contestato la gratuità del passaggio dei in favore della RAGIONE_SOCIALE ma aveva anche indicato gli elementi che deporrebbero p la corresponsione del corrispettivo, sicchè la sentenza impugnata non poteva limitars liquidare la questione asserendo, in buona sostanza, che la distrazione dovesse ritener acciarata per non essere stata fornita alcuna spiegazione in ordine RAGIONE_SOCIALE sorte dei beni
rinvenuti nell’attivo fallimentare. Si era, invero, già in appello evidenziato come i in relazione agli arredi e macchinari del valore di euro 22.505,00 ceduti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE partitario della società cessionaria emergesse il progressivo diminuire del debito a segui pagamenti avvenuti nel tempo, che troverebbero riscontro anche negli estratti conto del società fallita (che, come si precisa, nel ricorso in scrutinio attesterebbero dei pass denaro dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE società fallita, il cui unico rapporto sarebbe stato c dRAGIONE_SOCIALE cessione dei beni in argomento).
La Corte di appello avrebbe, dunque, dovuto affrontare in maniera aderente ai rilievi moss sia il profilo delle merci e dei crediti, la cui esistenza è stata tratta dal dato di bilan in discussione dRAGIONE_SOCIALE difesa per la sua genericità e mancanza di riscontri, sia quello relati macchinari ed arredi del valore di euro 22.505,00, rispetto ai quali non rimarrebbe privo rilevanza l’eventuale versamento, in tutto o in parte, del corrispettivo (a meno che esso n risulti inadeguato o distratto a fini diversi da quelli sociali).
Discende che fondato è da ritenere anche il secondo motivo di ricorso relativo all distrazione degli arredi e macchinari.
Riguardo all’utilizzo del dato di bilancio è il caso di evidenziare che la prova della prece disponibilità da parte dell’imputato ,dei beni non rinvenuti in seno all’impresa può es desunta anche dal bilancio, ove risulti intrinsecamente attendibile perché redatto conformità alle prescrizioni imposte dRAGIONE_SOCIALE legge (Sez. 5, n. 20879 del 23/04/2021, Rv. 281181 – 01; cfr. altresì, Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014, Rv. 262197 – 01, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’accertamento della previa disponibilità parte dell’imputato dei beni non rinvenuti in seno all’impresa non può fondarsi su presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili dell’impresa prevista 2710 cod. civ., dovendo invece le risultanze desumibili da questi atti essere valuta soprattutto quando la loro corrispondenza al vero sia negata dall’imprenditore – nella l intrinseca attendibilità, anche RAGIONE_SOCIALE luce della documentazione reperita e delle pr concretamente esperibili, al fine di accertare la loro corrispondenza al reale andamento deg affari e delle dinamiche aziendal),Iaddove nel caso di specie – nonostante l’eccezione difensiva – la sentenza impugnata non si è minimamente posta il problema di affrontare tale aspetto.
Più in generale si deve osservare che, per consolidata giurisprudenza, ai fini de configurabilità del delitto di bancarotta per distrazione, è necessario che sia accerta previa disponibilità, da parte dell’imputato, dei beni non rinvenuti in seno all’impresa 5, m 7588 del 26/01/2011, COGNOME, Rv. 249715); solo una volta raggiunta ta dimostrazione la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiara fallita può essere desunta dRAGIONE_SOCIALE mancata dimostrazione, ad opera dell’amministratore, dell destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385), i quanto le condotte descritte all’art. 216, comma primo, n. 1 I. fall., hanno (anche) di
riferimento RAGIONE_SOCIALE condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che su grava in vista della conservazione delle ragioni creditorie.
1.3.11 terzo motivo è anch’esso fondato, risultando genericamente affrontato nella sentenza impugnata – pure a fronte del motivo di appello articolato -pure al riguardo – la questione dei prelievi sui conti correnti, non essendo chiaro se le somme prelevate sian state considerate nel loro complesso o partitamente secondo quanto prospetta la difesa.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio RAGIONE_SOCIALE Corte di appello d Perugia.
Così deciso il 29/2/2024.