Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27813 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27813 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/1/2024 del Tribunale di Roma udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che, dopo breve discussione, ha conc per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza d 29/1/2024, confermava l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminar del Tribunale di Velletri il 08/01/2024, che aveva applicato la misura caute della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME.
L’indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, le c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 359 e 360 cod. proc. pen. Ass difensore che sia interesse del ricorrente stabilire il carattere ir dell’accertamento tecnico sul materiale biologico acquisito attraverso il sequ
probatorio del mozzicone di sigaretta rinvenuto all’interno dell’autove sottratta. Ciò al fine di stabilire se le risultanze di detta attività debba a far parte del fascicolo per il dibattimento di cui all’art. 431 cod. p tenuto conto che l’atto, per poter esser ritenuto irripetibile, non dev rinnovabile in dibattimento per accertata impossibilità di natura oggettiva. riferimento al caso oggetto di scrutinio, osserva che i) la raccolta del materiale pertinente alla prova è consistito innanzitutto nel campionamento del D presente sul mozzicone combusto di sigaretta in sequestro, attività qu irripetibile perché naturalisticamente non può essere effettuata nuovamente; il) a ciò è seguito lo studio e la elaborazione critica del DNA, consistito decodificazione dell’impronta genetica dei due donatori indagabili e d comparazione di quel profilo commisto con quello già noto dell’odier ricorrente, conosciuto in banca dati; che iii) questa attività, per le caratteristiche di estrazione del profilo commisto, che ha richiesto il sacrificio prob dell’intera superficie da cui poterlo estrarre (cioè la parte del filtro dell dove, poggiando le labbra, si rilascia il maggior contributo di liquido biol determina sia in astratto che in concreto il carattere irripetibile dell’atti
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma lett. c), cod. proc. pen., in relazione alla mancata adozione dei crite protocolli internazionali in materia di refertazione e prelievo del DNA, determina la non correttezza dell’accertamento e la compromissione di queg esiti. Osserva che il caso di specie presenta criticità con riferimento alla repertannento del mozzicone di sigaretta, atteso che tra la raccolta del cam e la tipizzazione operata dai tecnici sono trascorsi mesi e ciò in una sit nella quale nemmeno è chiara quale sia stata la catena di custodia dei campi con la conseguenza che risulta difficoltoso attribuire alle analisi genetic forte valenza probatoria. Cita in proposito Sez. 5, n. 36080 del 27/3/2015, K Rv. 264863 – 01, secondo cui, in tema di indagini genetiche, l’an comparativa del DNA svolta in violazione delle regole procedurali prescritte Protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e conservazi supporti da esaminare, nonchè di ripetizione delle analisi, comporta che gli di “compatibilità” del profilo genetico comparato non abbiano il caratter certezza necessario per conferire loro una valenza indiziante, costituendo es mero dato processuale, privo di autonoma capacità dimostrativa e suscettibil apprezzamento solo in chiave di eventuale conferma di altri elementi probato Rileva, in particolare, che nel caso di specie il campione prelevato r numericamente più scarso del nanogrammo di materiale genetico richiesto pe un test ordinario, per cui erano necessarie almeno tre diverse anali campione per avere una maggiore attendibilità del dato estrapolato; se
tacere che i risultati delle due amplificazioni in vitro analizzati so sommati, anziché essere incrociati, con la conseguenza che è risultato un pro genetico descritto come misto.
2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, l b) e c), cod. proc. pen., con riferimento ai reati contestati di furto aggrav ricettazione. Rileva l’inverosimiglianza del compendio indiziario, tenuto conto sarebbe del tutto inverosimile che due soggetti decidano di perpetrare un r utilizzando un’autovettura già sottratta da oltre due mesi e dunque facilm individuabile dalle forze dell’ordine, evidenziando, altresì, che, oltre all’es DNA, mancherebbero altri elementi che consentano di assegnare all’indagato un contributo concausale.
2.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell’art. 285 cod. pen., in relazione al giudizio di adeguatezza della misura meno afflittiva arresti domiciliari con l’applicazione dello strumento elettronico di cont atteso che le modalità di esecuzione dei reati in contestazione non poss prescindere dalla più ampia libertà di movimento e circolazione, ch incompatibile con la restrizione domiciliare.
2.5. In data 4/6/2024 è pervenuta articolata memoria difensiva con la qua si specificano e si integrano il terzo ed il quarto motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Rileva, invero, il Colle che all’atto della raccolta del materiale da cui è stato poi estratto i DNA si procedeva contro ignoti, per cui nessun avviso ex art 360 c.p.p. avrebbe mai potuto essere disposto, con la conseguenza che i risultati degli accertam tecnici sono utilizzabili (Sez. 1, n. 52872 del 12/10/2018, P., Rv. 275058 – 02); che, secondo quanto ha affermato il Tribunale del riesame, gli accertamenti so ripetibili; che dalla individuazione dell’indagato a seguito degli accerta tecnici non discende la inutilizzabilità degli accertamenti svolt eventualmente la facoltà per la difesa di chiedere l’incidente probatori ripetere gli accertamenti tecnici nel contraddittorio delle parti.
1.2. Coglie nel segno il secondo motivo di ricorso.
Osserva in proposito il Collegio che, sulla valenza processuale attribui alle risultanze della prova scientifica, con particolare riferimento alle i genetiche, acquisite in violazione delle regole sancite dai protocolli internazi si registrano due orientamenti.
Secondo una prima impostazione, in tema di indagini genetiche, l’analis
comparativa del DNA svolta in violazione delle regole procedurali prescritte protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e conservazio supporti da esaminare, nonché di ripetizione delle analisi, comporta che gli di “compatibilità” del profilo genetico comparato non abbiano il caratter certezza necessario per conferire loro una valenza indiziante, costituendo es mero dato processuale, privo di autonoma capacità dimostrativa e suscettibile apprezzamento solo in chiave di eventuale conferma di altri elementi probato (Sez. 2, n. 38184 del 6/7/2022, Cospito, Rv. 283904 – 04; Sezione 5, n. 360 del 27/3/2015, COGNOME, Rv. 264863 – 01).
Secondo un altro orientamento, invece, in tema di indagini genetich l’eccepita inosservanza delle regole procedurali prescritte dai protocolli scie internazionali in materia di repertazione e prelievo del DNA non comport l’inutilizzabilità del dato probatorio, ove non si dimostri che la violazion condizionato in concreto l’esito dell’esame genetico comparativo fondante giudizio di responsabilità (Sez. 6, n. 15140 del 24/2/2022, Neagu, Rv. 28314 01). Sulla base di detto principio la Corte di legittimità ha ritenuto immu censure la decisione di merito che aveva attribuito all’imputato l’utiliz guanto da cui era stato estratto il DNA, pur se il prelievo non era avvenuto guanti sterili, stante la mancanza sul supporto di tracce riferibili a diversi.
Tanto premesso, il Collegio convintamente intende dare continuità al primo orientamento, innanzitutto per ragioni di ordine AVV_NOTAIO, atteso che processo penale possono trovare ingresso solo esperienze scientifiche verifi secondo canoni metodologici generalmente condivisi dalla comunità scientifica d riferimento. Dunque, l’utilizzabilità dei risultati della prova scientifica c inevitabilmente il rispetto delle regole che ne disciplinano l’acquisizio formazione all’interno del processo, con la conseguenza che il giudizi affidabilità dei relativi esiti deve essere parannetrato sulla osserv preordinate garanzie nell’iter formativo della prova. Detto altrimen procedimento di assunzione della prova incide sui risultati cui la stessa perv inficiandoli irreparabilmente nel caso in cui risultino violate le regole presidiano la formazione
Venendo ora più specificamente alle indagini genetiche, giova innanzitutt rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo in più occasio riconoscere la valenza processuale dell’indagine genetica condotta sul DNA, considerazione dell’elevatissimo numero di ricorrenze statistiche confermati tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore (Sez. 2, n. 38184 cit., in motivazione; Sez. 5, n. 36080/2015 cit., in motivazione; Sez. 2, n. del 5/2/2013, Mariller, Rv. 255257 – 01). Ciò posto, la questione che rileva
Caso che si sta scrutinando è quella di stabilire quale valenza processuale de attribuirsi agli esiti di una indagine genetica svolta in violazione delle cristallizzate nei protocolli internazionali e di quelle cui normalmente ispirarsi l’attività di ricerca scientifica.
Ritiene il Collegio che la risposta al quesito debba trovare fondamento principi generali in tema di valutazione della prova, alla luce dei quali è po affermare che l’indizio dal quale risalire al fatto ignoto da provare deve certo (cioè, connotato da gravità, precisione e concordanza), atteso che, in si può pervenire alla dimostrazione del tema di prova, in quanto si parta d fatto noto, vale a dire accertato come tale. Diversamente opinando, qualora c il ragionamento dovesse muovere da premesse fattuali incerte, si perverrebbe a un risultato del tutto fallace. Orbene, l’affidabilità (rectius: la certezza) dei risultati cui perviene l’analisi genetica dipende dalla correttezza del procedi seguito, le cui regole sono consacrate nei protocolli, atteso che, «cristalliz risultati di collaudate conoscenze, maturate in esito a ripetute sperimentazi significativi riscontri statistici di dati esperienziali, quelle regole compend standard di affidabilità delle risultanze dell’analisi, sia in ipotesi di ident mera compatibilità con un determinato profilo genetico. Diversamente, al dat acquisito non potrebbe riconnettersi rilevanza alcuna, neppure di mero indizi (Sez. 5, n. 36080/2015 cit.). In altri termini, l’analisi genetica, violazione delle prescrizioni dei protocolli in materia di repertazi conservazione, priva del carattere di gravità e precisione – ergo, di certezz pure intesa non in termini di assolutezza, ma quale categoria processuale cu giunge attraverso il procedimento probatorio) – i risultati cui è pervenuta.
Nel caso di specie, il Tribunale del riesame, nonostante i rilievi della d come sintetizzati al punto 2.2., non si è preoccupato di controllare che le r metodologiche che presidiano allo svolgimento dell’indagine genetica fosser state rispettate.
Alla luce delle considerazioni si impone l’annullamento della impugnat ordinanza con rinvio al Tribunale del riesame, che dovrà valutare applicazione del principio di diritto sopra esplicitato – se e quali violazio regole consacrate nei protocolli internazionali si siano verificate nel c specie, con riferimento all’assunzione ed alla formazione della prova scientific
2.2. La decisività del secondo motivo rende assorbiti i restanti.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale d Roma, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 – ter, cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il giorno 20 giugno 2024.