Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6775 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6775 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME, nato il DATA_NASCITA in Marocco, avverso la sentenza del 07/10/2025 del GIUDICE DI PACE di VERCELLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 7 ottobre 2025, il Giudice di pace di Vercelli dichiarava NOME responsabile del reato di cui all’art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e lo condannava alla pena della multa di 10.000 euro.
Ricorre contro la decisione l’imputato per mezzo del suo difensore, AVV_NOTAIO, affidando il ricorso a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione della legge extrapenale di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, con riferimento all’errata applicazione della disciplina rela agli effetti della presentazione della domanda di protezione internazionale e all’impatto del medesima sui provvedimenti amministrativi sottesi alla configurabilità della fattispecie (art
d.lgs. n. 142 del 2015 e 7 d.lgs. n. 25 del 2008). In breve, rileva che l’avvenuta manifestazione volontà di formalizzare domanda di protezione internazionale, mediante comunicazione a mezzo EMAIL inviata alla Questura di Torino, Ufficio immigrazione, per chiedere un appuntamento (che allegava insieme a fotografie che documentavano il tentativo di accesso del NOME agli uffici) aveva conferito all’imputato lo status di richiedente protezione internazionale cui, ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, consegue il diritto a rimanere in Italia durante l’esame de domanda e dunque l’inefficacia del provvedimenti amministrativi a presupposto del reato.
2.2. Con il secondo motivo, lamenta il vizio di motivazione per avere, da un lato, il giudi riconosciuto all’imputato lo status di richiedente protezione internazionale e, dall’altro, averlo condannato, non considerando gli effetti sul diritto alla permanenza in Italia che a tale condizio conseguono.
La Procura generale, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME, depositava memoria chiedendo rigettarsi il ricorso,
La difesa depositava memoria di replica, con la quale evidenziava la natura dichiarativa e non costitutiva del riconoscimento della protezione, con il risultato che il provvedimen amministrativo o giurisdizionale di accoglimento della relativa domanda renderebbe la presenza del NOME in Italia legittima fin dal suo arrivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e se ne impone il rigetto.
I due motivi possono essere trattati contestualmente, risolvendosi entrambi in una censura di violazione della normativa sul diritto di restare in Italia al richiedente protezione internaz durante l’esame della sua domanda (art. 7 d.lgs. n. 25 del 2008, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) e sulla assunzione dello status di richiedente asilo al momento della domanda (art. 2 d.lgs. 18 agosto 2015 del n. 142, che a sua volta richiama l’art. 6 del d.lgs. n. 25 del 2008).
2.0ccorre preliminarmente inquadrare la fattispecie.
L’imputato risponde del reato di cui all’art. 14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286 del 1998. Nel sistema normativo costituito dai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell’art.14 d.lgs. n. 286 del 1998, lo straniero che ha violato l’ordine di allontanamento emesso dal AVV_NOTAIO ai sensi comma 5-bis, per l’impossibilità di procedere all’accompagnamento alla frontiera, commette il reato previsto da successivo comma 5-ter, primo periodo, salvo l’omissione sia dovuta a giustificato motivo; integra il più grave reato di cui all’art. 14 comma 5-quater l’ingiustificata ottemperanza ad un nuovo ed ulteriore provvedimento di espulsione e conseguente ordine di allontanamento ai sensi del comma
5-ter, terzo periodo. Si tratta di reati connmissivi permanenti, che si perfezionano restando sul territorio nazionale oltre la data indicata nell’ordine di allontanamento (Sez. 1, n. 40012 23/09/2009, Amar, Rv. 245325 – 01).
3.Come correttamente riportato dal ricorrente, l’art. 7 del d.lgs. n. 25 del 2008, applicabile domande proposte dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito con modifiche, dalla legge n. 132 del 2018, prevede che la presentazione di una domanda di protezione internazionale, seppure reiterata, attribuisce al richiedente il diritto di rimanere nel territorio dello Stato s decisione della Commissione territoriale (Cass., Sez. 1, 11/02/2022, n. 4561, Rv. 664015 – 01), sicché, fino alla decisione, l’efficacia del decreto di espulsione emesso nei suoi confronti re sospesa (Cass., Sez. 1, 18/05/2025, n. 13151, Rv. 674832 – 01).
In merito all’avvio della procedura, la giurisprudenza civile (da ultimo, cfr. Cass., Sez. 1 23993 del 09/04/2025, n.m.) ha chiarito che la manifestazione di volontà di chiedere la protezione internazionale non richiede una particolare forma e obbliga l’autorità a registrarla. Anche l’istan inoltrata dall’interessato a mezzo EMAIL, cui non segua la presentazione di una formale domanda, costituisce manifestazione di volontà di chiedere la protezione e onera l’Amministrazione di riceverla (inoltrandola al AVV_NOTAIO per l’assunzione delle determinazioni di sua competenza), astenendosi da alcuna forma di respingimento e da alcuna misura di espulsione che impedisca il corso e la definizione della richiesta dell’interessato innanzi alle Commissioni designate (Cass. Sez 1, 10/04/2024, n. 9597, Rv. 670879 – 01).
4.Ciò premesso, in via preliminare il Collegio osserva che, nel caso in esame, il ricorrente non ha fornito alcun elemento a dimostrazione della dedotta pendenza del procedimento di protezione internazionale, se non una PEC del difensore con richiesta di appuntamento, il cui esito non è stato prodotto, e delle foto che documentano lo stazionamento in strada dell’imputato, davanti alla Questura, da cui non può univocamente desumersi alcuna finalità; peraltro, al momento del processo davanti al Giudice di pace, oltre un anno dopo l’invio della EMAIL, la difesa non risulta ave prodotto alcuna risposta o prova della reale fissazione di un appuntamento o comunque elementi per ritenere che la formalizzazione della domanda fosse avvenuta.
4.1. In disparte tale rilievo, va osservato che, comunque, la sentenza impugnata ha ravvisato correttamente la fattispecie incriminatrice, il cui perfezionamento si realizza con lo scadere termine fissato dall’ordine di allontanamento del AVV_NOTAIO, intervenuto in questo caso, nel gennaio 2024, non rilevando il diverso e successivo momento dell’accertamento del reato.
Non vi è dubbio, infatti, che il reato contestato abbia natura permanente e sia stat commesso da epoca precedente a quella di accertamento, indicata nell’imputazione, e sino a quel momento e pertanto la presentazione successiva della domanda non fa venir meno la rilevanza penale della condotta che si è già perfezionata (cfr., in motivazione, Sez. 1, n. 20338 d 31/03/2023, Omoruyi, Rv. 284426 – 01). Anche l’eventuale concessione del permesso di
soggiorno provvisorio in attesa della decisione sulla domanda di asilo non è neppure considerato “giustificato motivo” per la precedente illecita permanenza (Sez. 1, n. 35707 del 14/06/2019, Rv. 276810) tanto che l’offensività della condotta viene esclusa soltanto in caso di concessione del permesso di soggiorno fondato su condizioni preesistenti all’ordine di espulsione (Sez. 1, n. 20338 del 31/03/2023, Omoruyi, Rv. 284426 – 01).
4.2. Il Giudice di pace di Vercelli ha posto a fondamento della decisione la circostanza che l’imputato, controllato in data 08/08/2024, non si fosse allontanato dall’Italia malgrado il decr di espulsione del Prefetto di Milano del 16/08/2023 e un successivo ordine di allontanamento del AVV_NOTAIO di Rimini del 02/01/2024, con intimazione a lasciare il territorio nazionale nel termine sette giorni. La dedotta pendenza del procedimento di protezione internazionale non era ritenuta dal Giudice di pace ostativa alla condanna, in quanto il precedente decreto di espulsione e l’ordine di allontanamento erano di qualche mese antecedenti, sicché il reato si era già perfezionato prima che l’istanza di protezione fosse presentata.
Nel caso in esame, pertanto, non solo non è documentata la dedotta pendenza del procedimento di protezione internazionale, ma la contravvenzione è stata commessa in data anteriore ad ogni attività eventuale volta a formalizzare la domanda, con conseguente infondatezza del ricorso. Al rigetto del ricorso segue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12/02/2026