Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5301 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 5301  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Algeria il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 30/01/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore AVV_NOTAIO in data 19/04/2023, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l’opposizione presentata da NOME (detenuto presso la casa circondariale di Como) avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti, in data 22 settembre 2022 dal Magistrato di sorveglianza di Varese, ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. In particolare, ha rilevato che appariva indimostrata la sussistenza di cause ostative all’espulsione per la mancanza di un rapporto di convivenza con cittadini italiani, per l’assenza di un titolo di permanenza legittima nel territorio dello Stato, per l’avvenuta scadenza di un precedente permesso di soggiorno per protezione umanitaria ed in considerazione della pena residua inferiore ad anni due.
 Avverso la predetta ordinanza NOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistend per l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Egli deduce, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza adottato il provvedimento impugnato fondandola su presupposti fattuali erronei per non avere tenuto conto che nel 2018 egli aveva ottenuto un permesso provvisorio come richiedente asilo, poi non rinnovato; inoltre essendo pendente, al momento della decisione, una istanza di protezione internazionale presentata dal ricorrente alla commissione territoriale di Salerno, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto attendere l’esito della stessa prima di deliberare in merito alla espulsione.
Con memoria del 19 aprile 2023 il difensore ha insistito per l’accoglimento del ricorso ed ha prodotto l’ordinanza del medesimo Tribunale di sorveglianza in data 7 marzo 2023, con la quale è stata sospesa l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in pendenza del presente ricorso.
Il procedimento, inizialmente assegnato alla VITA Sezione di questa Corte, è stato poi rimesso per la decisione a questa Sezione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Invero risulta fondata (ed assorbente) la censura riguardante l’omessa valutazione da parte del Tribunale di sorveglianza di Milano della richiesta, avanzata dalla difesa, di attendere l’esito della decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale sulla richiesta avanzata a suo tempo dal condannato.
Come noto, infatti, la protezione internazionale se concessa è ostativa alla espulsione poiché in tema di espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, le cause ostative alla stessa, indicate nel successivo art. 19, commi 1 e 2, non hanno natura tassativa, in quanto vanno integrate attraverso l’analisi delle fonti sovranazionali tese a fornire tutela ai soggetti cui pertiene il riconoscimento non solo dello “status” di rifugiato, ma anche della cd. “protezione sussidiaria” (Sez. 1, Sentenza n. 39783 del 21/09/2021, Rv. 282147 – 01).
Al riguardo si osserva che, come documentato dalla difesa con la memoria del 19 aprile 2023, l’odierno ricorrente in data 3 febbraio 2023 aveva presentato istanza di riesame, rispetto alla quale la Commissione territoriale di Salerno ha espresso parere favorevole con invio degli atti per competenza alla Commissione territoriale di Monza Brianza.
 In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano che, in piena autonomia decisionale, valuti anche l’avvenuta presentazione della domanda di protezione internazionale da parte del condannato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2023.