Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38975 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38975 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Crotone nel procedimento nei confronti di NOME COGNOME, nato a Terravecchia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/1/2025 del Tribunale di Crotone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette per la parte civile COGNOME NOME le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso del Pubblico ministero e l’annullamento della sentenza impugnata quanto alla formula liberatoria adottata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 gennaio 2025 il Tribunale di Crotone ha assolto NOME COGNOME perché il fatto non sussiste dal reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 380 del 2001 (contestatogli per aver realizzato, in assenza del prescritto titolo autorizzatorio, un primo rilevato della estensione di circa 150 metri con riempimento in pietrame contenuto da un muro in cemento armato, per un’altezza di circa 3 metri; in Cirò Marina, accertato il 6 luglio 2020).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha denunciato, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’errata applicazione degli artt. 3, 6, 10 e 44 d.P.R. n. 380 del 2001 e un vizio della motivazione.
Ha censurato, in particolare, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata circa l’esistenza di dubbi in ordine alla reale consistenza dell’opera, l’epoca della sua realizzazione e la disciplina alla stessa applicabile, in quanto le opere oggetto della contestazione erano state descritte dagli agenti di polizia giudiziaria intervenuti, dalla parte civile e dal consulente tecnico del pubblico ministero ed erano anche rappresentate nelle fotografie scattate dalla polizia giudiziaria in occasione del sopralluogo presenti nel fascicolo del pubblico ministero.
La decisione del Tribunale si era fondata su quanto dichiarato da NOME COGNOME, funzionario dell’ufficio tecnico del Comune di Cirò Marina, il quale, dopo aver descritto l’opera, aveva riferito che l’imputato aveva presentato, l’8 novembre 2017, una comunicazione di intervento di attività libera e manutenzione ordinaria per la sistemazione del terreno, la creazione di un vespaio con pietrame e la realizzazione di un massetto in calcestruzzo, che era stata rigettata in quanto priva della asseverazione di un tecnico abilitato. Lo stesso COGNOME aveva affermato che tale intervento doveva ritenersi soggetto a s.c.i.a., la cui mancanza comportava l’applicazione di una sanzione amministrativa.
L’opera realizzata era, però, differente da quella indicata in tale comunicazione (c.i.la.), perché vi era stato il riempimento del dislivello esistente rispetto alla sede stradale e la realizzazione di una pavimentazione, utilizzando il preesistente muro di contenimento, che costituiva un corpo unico con la nuova opera, come tale richiedente il permesso di costruire, posto che la prosecuzione dei lavori su manufatti abusivamente realizzati concretizza una nuova condotta illecita, a prescindere dall’entità dei lavori eseguiti e anche quando per le condotte relative alla iniziale edificazione sia maturato il termine di prescrizione.
Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso sollecitando il rigetto del ricorso, sottolineando l’assenza di profili di manifesta illogicità nella valutazione del Tribunale circa la mancanza di prove certe in ordine alla consistenza dell’intervento edilizio, anche alla luce della incertezza sulla esatta cronologia degli interventi e, in particolare, sulla preesistenza di parte di essi.
La parte civile, NOME COGNOME, ha chiesto l’accoglimento del ricorso del pubblico ministero e l’annullamento della sentenza impugnata, evidenziando, con memoria del 24 ottobre 2025, l’erroneità del proscioglimento per insussistenza del fatto, di cui era, invece, stata accertata la realizzazione, essendo emerso dall’istruttoria il completamento di nuove opere, avvenuto anche utilizzando il preesistente muro di contenimento, che quindi doveva considerarsi anch’esso illecito, e sottolineando il pregiudizio per la parte civile conseguente alla formula liberatoria adottata dal Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del Pubblico ministero è fondato.
Il Tribunale, nel ricostruire la vicenda, originata dalla denuncia del proprietario confinante NOME COGNOME, poi costituitosi parte civile, ha dato atto delle risultanze dell’istruttoria, dalla quale è emerso che l’imputato ha realizzato una attività di sistemazione del terreno su un fondo di sua proprietà, realizzandovi un vespaio filtrante in pietrame e un massetto in calcestruzzo armato, che aveva determinato, secondo il teste COGNOME, funzionario del Comune di Crotone e consulente del Pubblico ministero, l’alterazione permanente del suolo inedificato, come tale richiedente il preventivo rilascio del permesso di costruire, in quanto tale attività aveva determinato l’innalzamento del terreno e il posizionamento su questo di una copertura in calcestruzzo al fine di realizzarvi un’area di parcheggio.
Nella sentenza impugnata si sottolinea anche quanto dichiarato dal teste COGNOME, funzionario dell’ufficio tecnico del Comune di Cirò Marina, il quale ha riferito, sostanzialmente confermando, in punto di fatto, quanto dichiarato dal teste COGNOME, della preesistenza di un muro di contenimento del terreno, a ridosso del quale è stato realizzato un primo rilevato di circa 150 metri con riempimento in pietrame, contenuto dal muro in calcestruzzo per una altezza di circa tre metri, e un secondo rilevato della estensione di circa 75 metri dell’altezza di circa 1,5 metri, in assenza di permesso di costruire (essendo stata presentata solamente una c.i.la. ritenuta non conforme).
Il Tribunale, pur premettendo corretti richiami al pacifico orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità secondo cui occorre il permesso di costruire anche per le attività che, pur non integrando interventi edilizi in senso stretto, determinano una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo a un impiego diverso da quello che gli è proprio in relazione alla sua condizione naturale e alla sua qualificazione giuridica, ha ritenuto esservi un dubbio a proposito dell’epoca di realizzazione del muro di contenimento e anche della portata dei lavori eseguiti dall’imputato, ritenendo di non poter apprezzare la reale dimensione e natura dell’opera e di stabilire la disciplina a essa applicabile, adottando, di conseguenza, la decisione di proscioglimento impugnata.
Si tratta di motivazione certamente illogica e che trascura il consolidato principio interpretativo secondo cui la prosecuzione dei lavori su manufatti abusivamente realizzati concretizza una nuova condotta illecita, a prescindere dall’entità dei lavori eseguiti e anche quando per le condotte relative alla iniziale edificazione sia maturato il termine di prescrizione, in quanto i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dell’opera principale cui accedono (Sez. 3, n. 30673 del 24/6/2021, COGNOME, Rv. 282162 – 01; Sez. 3, n. 48026 del 10/10/2019, Casola, Rv. 277349 – 01; Sez. 3, n. 38495 del 19/05/2016, COGNOME, Rv. 267582 – 01; Sez. 3, n. 26367 del 25/3/2014, COGNOME, Rv. 259665 – 01).
Il Tribunale ha trascurato la evidente illegittimità di quanto realizzato dall’imputato per effetto della attività di sistemazione del terreno del fondo di sua proprietà, mediante la realizzazione di un vespaio filtrante in pietrame e di un massetto in calcestruzzo armato, determinante il riempimento e l’innalzamento del terreno e il posizionamento su questo di una copertura in calcestruzzo al fine di realizzarvi un’area di parcheggio (utilizzando come muro di contenimento del terrapieno così realizzato il preesistente muro in cemento armato, che, quindi accede alle opere abusivamente realizzate e ne mutua i caratteri di illegittimità, indipendentemente dall’epoca della sua realizzazione), ossia, certamente, una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo, per adattarlo a un impiego diverso da quello che gli è proprio in relazione alla sua condizione naturale e alla sua qualificazione giuridica,
Tale condotta e il relativo risultato sono stati riferiti concordemente dai testi escussi, in particolare dai suddetti COGNOME e COGNOME, cosicché risulta contrario al suddetto criterio ermeneutico e manifestamente illogico il dubbio manifestato dal Tribunale circa la consistenza dei lavori e la loro qualificazione, oltre che il rilievo attribuito all’epoca di realizzazione del muro in calcestruzzo, che ha determinato la pronuncia assolutoria censurata dal Pubblico ministero ricorrente.
Da quanto emerso dall’istruttoria e riportato nella motivazione della sentenza impugnata emerge, infatti, la realizzazione di una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo, attraverso il riempimento per una altezza di 3 e 1,5 metri con materiale di riporto di un dislivello del terreno, poi ricoperto con una pavimentazione per realizzarvi un parcheggio, cosicché risulta irrilevante l’epoca di realizzazione del muro in calcestruzzo utilizzato per completare tale attività di riempimento e conseguente modificazione dello stato dei luoghi (che ha costituito ripresa dell’originaria attività illecita) manifestamente illogica la conclusione che ne ha tratto il Tribunale circa un possibile dubbio in ordine alla legittimità di tali opere.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, per un nuovo esame, in particolare delle risultanze istruttorie, sulla base dei suddetti, pacifici e consolidati orientamenti interpretativi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Catanzaro.
Così deciso il 13/11/2025