Prescrizione o Assoluzione? La Cassazione Fissa i Paletti
Quando un reato si estingue per prescrizione, l’imputato ha ancora diritto a ottenere un’assoluzione piena? La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 41841/2025, torna su un tema cruciale del diritto processuale penale: il rapporto tra cause di estinzione del reato e il proscioglimento nel merito. La pronuncia ribadisce un principio consolidato: l’assoluzione prevale sulla prescrizione solo quando l’innocenza dell’imputato è talmente evidente da non richiedere alcuna valutazione discrezionale da parte del giudice.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una decisione della Corte di Appello di Catania che, riformando parzialmente una sentenza di primo grado, aveva applicato una pena concordata per il reato di ricettazione e, contestualmente, aveva dichiarato l’estinzione per prescrizione di un’altra accusa (prevista dall’art. 707 del codice penale).
L’imputato, non soddisfatto da questa conclusione, ha presentato ricorso per cassazione. La sua tesi era semplice: la Corte d’Appello avrebbe dovuto, prima di dichiarare la prescrizione, verificare la possibile sussistenza di cause per un proscioglimento nel merito, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. In altre parole, l’imputato lamentava di non aver ottenuto una sentenza che attestasse la sua completa innocenza per il reato prescritto.
La Decisione della Suprema Corte e il proscioglimento nel merito
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo fondato su un motivo generico. I giudici hanno colto l’occasione per riaffermare un principio fondamentale, già sancito dalle Sezioni Unite con la celebre sentenza ‘Tettamanti’ del 2009.
Il principio è il seguente: in presenza di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, il giudice è tenuto a pronunciarla. Può, in alternativa, emettere una sentenza di assoluzione solo e soltanto se le condizioni per il proscioglimento nel merito emergono dagli atti processuali in modo assolutamente incontrovertibile.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si basa sulla distinzione tra ‘constatazione’ e ‘apprezzamento’. L’innocenza che consente di superare la prescrizione deve essere evidente ictu oculi, cioè ‘a colpo d’occhio’. Il giudice deve poterla ‘constatare’ leggendo gli atti, senza dover compiere un ‘apprezzamento’, ovvero un’attività di valutazione complessa delle prove, di comparazione tra tesi contrapposte o di approfondimento istruttorio.
Nel caso specifico, il ricorso dell’imputato è stato giudicato generico proprio perché non indicava alcun elemento di prova palese e immediatamente rilevabile che avrebbe dovuto condurre la Corte d’Appello a una pronuncia di assoluzione. L’imputato si era limitato a lamentare la mancata valutazione, senza però specificare quale causa di proscioglimento fosse così evidente da imporsi sulla declaratoria di prescrizione.
La Corte ha quindi concluso che, in assenza di tale palese innocenza, la decisione della Corte d’Appello di dichiarare il reato prescritto era corretta e conforme alla legge.
Le Conclusioni
La sentenza consolida un orientamento giurisprudenziale volto a bilanciare due esigenze: da un lato, l’interesse dello Stato a definire i processi quando il tempo trascorso rende inopportuna una condanna (prescrizione); dall’altro, il diritto dell’imputato a vedere riconosciuta la propria innocenza con una formula piena. Questo diritto, tuttavia, non può trasformarsi in un pretesto per impegnare il sistema giudiziario in complesse valutazioni probatorie quando il reato è ormai estinto. L’assoluzione nel merito prevale solo se è una conclusione logica e immediata, non il risultato di un’analisi dibattimentale che la prescrizione mira proprio a evitare. Di conseguenza, la declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende.
Quando un reato è prescritto, il giudice può comunque assolvere l’imputato?
Sì, ma solo se le prove dell’innocenza sono talmente evidenti e inconfutabili da emergere ‘a colpo d’occhio’ dagli atti del processo, senza la necessità di alcuna ulteriore attività di valutazione o approfondimento.
Cosa si intende per prova evidente ‘ictu oculi’?
Si intende una prova la cui portata è immediatamente percepibile e non contestabile. La valutazione del giudice in questo caso deve limitarsi a una ‘constatazione’ dell’innocenza, non a un ‘apprezzamento’ che implicherebbe un’analisi comparativa delle prove.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché era generico. L’imputato non ha specificato quali fossero le cause di proscioglimento nel merito immediatamente rilevabili che la Corte d’Appello avrebbe ignorato, limitandosi a lamentare una mancata valutazione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41841 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41841 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE DI APPELLO CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procurator generale NOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Catania, emessa il 25 settembre 2019, ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in relazion reato di ricettazione di cui al capo A), dichiarando di non doversi procedere in ordine al reato previsto dall’ad 707 cod.pen. di cui al capo B) perché estinto per prescrizione. 2.Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo violazione di legge per non avere la Corte valutato la sussistenza di cause di proscioglimento ex ar . 129 cod. proc.
pen. con riferimento al reato dichiarato prescritto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.11 ricorso è inammissibile perché proposto con motivo generico.
Occorre ricordare la ormai pacifica giurisprudenza di legittimità secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, Sentenza n. 35490 del 2009, COGNOME; Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, COGNOME, Rv. 259445).
Nella specie, il ricorso è generico nella misura in cui, in relazione al reato di cui al – escluso dal concordato sulla pena in appello in quanto dichiarato prescritto – non individua alcuna causa di proscioglimento nel merito che avrebbe dovuto ritenersi immediatamente rilevabile e prevalente rispetto alla statuizione adottata dalla Corte di appello. B)
4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso, il 26/11/2025.