Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25647 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25647 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a FERRARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/08/2022 del GIP TRIBUNALE di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte con cui ha richiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Il difensore dell’imputato ha inoltrato memoria difensiva, con cui ha chiesto respingers ricorso del pubblico ministero.
Ritenuto in fatto
Il pubblico ministero presso il Tribunale di Venezia ha proposto ricorso per cassazione avvers la sentenza del g.i.p. presso il Tribunale, che ha dichiarato non luogo a procedere ai sen degl’artt. 129 e 459 cod. proc. pen. nei confronti di COGNOME NOMENOME NOME di una ric
di decreto penale di condanna formulata dalla Procura della Repubblica per i delitti di cui a artt.610 e 614 cod. pen., per insussistenza del fatto.
1.L’atto d’impugnazione si è fondato sull’unico motivo, attinente all’errata applicazione d legge processuale, in particolare degli artt. 129 e 459 cod. proc. pen., perchè il giudic prosciolto l’imputato non sulla base dell’evidenza della prova liberatoria, ma sulla scorta d apprezzamento d’insufficienza dimostrativa degli atti di querela delle persone offese, no suffragati da ulteriori elementi investigativi.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
1.La sentenza di proscioglimento, emessa dal giudice per le indagini preliminari investito del richiesta di decreto penale di condanna, può essere impugnata solo con ricorso per cassazione.
2.11 giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di emissione di un decreto pe di condanna può pronunciare sentenza di proscioglimento solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell’art. 129 cod. proc. pen. e non anche perchè la prova risul mancante, insufficiente o contraddittoria ai sensi dell’art. 530, comma 2, stesso codice, atte che queste categorie, in quanto non richiamate dall’art. 129 cit., possono acquisire rili soltanto quando le parti, compreso il pubblico ministero, abbiano potuto esercitar compiutamente, nella sede a ciò destinata, il diritto alla prova (sez.3, n.36240 del 26/11/202 COGNOME, Rv. 280186). Dalla motivazione della sentenza impugnata traspare, di tutta evidenza, che la pronuncia liberatoria si sia poggiata sull’assunto dell’insufficienza del qu probatorio costituito dagli atti di querela delle persone offese dai reati, COGNOME e NOME che non sarebbero corroborati dall’allegazione di dati di riscontro, costituiti da risulta indagini di polizia giudiziaria, contributi testimoniali o documentali; non è stato in alcun valutato, peraltro, il narrato delle querele e la idoneità di ciascuno a convali reciprocamente, tenuto conto della contestualità e sequenzialità dei comportamenti oggetto delle accuse elevate con la richiesta di decreto penale di condanna.
La sentenza deve essere dunque annullata senza rinvio, con la restituzione degli atti al giudic per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone rimettersi gli atti al Tribunale di Venez per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, 02/05/2024
Il consi Here estensore
Il Presidente