Proroga Termine Festivo: Quando la Scadenza di Domenica Salva l’Opposizione
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la proroga termine festivo. Questo meccanismo legale, spesso decisivo, garantisce che i diritti di difesa non vengano pregiudicati da una mera coincidenza del calendario. Il caso in esame riguarda un’opposizione a un decreto penale di condanna dichiarata inammissibile in primo grado per un presunto ritardo, poi annullata dalla Suprema Corte proprio in applicazione di questa regola.
I Fatti del Caso
Il Giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale di Siena aveva emesso un decreto penale di condanna nei confronti di un’imputata. Il decreto le era stato notificato in data 8 giugno 2024. La legge, in questi casi, prevede un termine di quindici giorni per presentare opposizione. Il difensore dell’imputata depositava l’atto di opposizione il 24 giugno 2024.
Il GIP, con un successivo decreto del 19 luglio 2024, dichiarava l’opposizione inammissibile per tardività. Il suo calcolo era semplice: dal 8 giugno al 24 giugno erano trascorsi più dei quindici giorni previsti. Tuttavia, questo calcolo non teneva conto di un dettaglio cruciale: il quindicesimo giorno, ovvero il 23 giugno 2024, era una domenica.
L’avvocato difensore ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando la violazione dell’articolo 172, comma 3, del codice di procedura penale.
La Regola della Proroga Termine Festivo e la sua Applicazione
Il cuore della questione risiede nell’interpretazione e applicazione dell’art. 172 del codice di procedura penale. Questo articolo stabilisce una regola generale per il calcolo dei termini processuali. Il comma 3, in particolare, dispone che quando un termine stabilito a giorni scade in un giorno festivo, esso è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo.
Questa norma è posta a garanzia del diritto di difesa, per evitare che la possibilità di compiere un atto processuale sia di fatto ridotta o annullata dalla chiusura degli uffici giudiziari nei giorni festivi. La proroga termine festivo non è una concessione del giudice, ma un effetto automatico previsto dalla legge.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso pienamente fondato. I giudici hanno evidenziato come il GIP abbia commesso un errore nel non considerare che il termine di 15 giorni per l’opposizione, decorrente dall’8 giugno 2024, scadeva esattamente domenica 23 giugno 2024. Di conseguenza, in applicazione del principio di proroga termine festivo, la scadenza effettiva era posticipata di diritto al giorno successivo non festivo, ovvero lunedì 24 giugno 2024.
L’opposizione, essendo stata depositata proprio in quella data, risultava quindi perfettamente tempestiva. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata sul punto (citando la sentenza n. 17416 del 2016), confermando che la regola si applica a tutti i termini a giorni, inclusi quelli per le impugnazioni. La decisione del GIP, pertanto, è stata annullata senza rinvio, e gli atti sono stati trasmessi nuovamente al Tribunale di Siena per procedere con l’esame dell’opposizione.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa sentenza, pur risolvendo un caso apparentemente semplice, riafferma un principio di civiltà giuridica di fondamentale importanza. Il calcolo dei termini processuali deve essere rigoroso ma sempre attento alle norme che tutelano le parti. Per avvocati e cittadini, la lezione è chiara: la scadenza di un termine in un giorno festivo non deve generare panico, poiché la legge stessa prevede il rimedio della proroga automatica. Si tratta di una garanzia essenziale che assicura a tutti la possibilità concreta di esercitare i propri diritti nei tempi e nei modi previsti, senza essere penalizzati da un calendario sfavorevole.
Cosa succede se un termine processuale penale scade di domenica?
Secondo l’art. 172, comma 3, del codice di procedura penale, se un termine stabilito a giorni scade in un giorno festivo (come la domenica), esso è automaticamente prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Perché l’opposizione a decreto penale, presentata il 16° giorno, è stata ritenuta valida dalla Cassazione?
La Cassazione l’ha ritenuta valida perché il 15° giorno, che rappresentava la scadenza naturale del termine, cadeva di domenica. Di conseguenza, il termine era legalmente esteso al lunedì successivo, giorno in cui l’opposizione è stata correttamente depositata.
Qual è il principio legale applicato dalla Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte ha applicato il principio della “proroga di diritto”, secondo cui i termini processuali che scadono in un giorno festivo si intendono automaticamente estesi al giorno seguente non festivo. Questo garantisce il pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 153 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 153 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 03/02/1955
avverso il decreto del 19/07/2024 del GIP TRIBUNALE di SIENA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con decreto emesso in data 19.07.2024 il Giudice per le indagini preliminari d Tribunale di Siena ha dichiarato inammissibile per tardività l’atto di opposizione pr dall’avvocato NOME COGNOME difensore di COGNOME Diana, avverso il decreto penale d condanna emesso nei confronti della predetta, in quanto a fronte della notifica del dec all’imputata in data 8.6.2024, l’opposizione è stata presentata il 24.6.2024, ossia o quindicesimo giorno.
L’avvocato COGNOME nell’interesse della Tushe, ricorre avverso tale provvedimento ne chiede l’annullamento. Con un unico motivo, il ricorrente censura, ai sensi dell’art. comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 172, comma 3, cod. proc Si rappresenta che erroneamente l’opposizione è stata ritenuta presentata oltr quindicesimo giorno prescritto dall’articolo 461 del codice di rito, dal momento che non considerato che il termine di 15 giorni per proporre impugnazione scadeva di domenica, 23 giugno 2024, pertanto il termine era prorogato di diritto al successivo lunedì 24 g 2024, rispettato dall’odierna ricorrente che aveva appunto depositato l’opposizione i giugno 2024, come espressamente indicato nel provvedimento impugnato
Il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
4.11 ricorso è fondato.
Il decreto impugnato è viziato dalla violazione lamentata dal difensore perché ai s dell’art. 172 cod. proc. pen. quando il termine è stabilito a giorni e questo scade giorno festivo, il termine è automaticamente prorogato al primo giorno successivo n festivo (cfr. tra tante, Sez, 3, n. 17416 del 23/02/2016, Rv. 266982 – 01).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, e dispone trasmettersi gli atti al Tribu di Siena per l’ulteriore corso. Così deciso il 29/11/2024.