Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26580 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 26580 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato il 14/05/1973 a Piacenza avverso la ordinanza del 10/05/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tr di Piacenza
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari del Trib di Piacenza ha autorizzato la proroga per mesi sei del termine per il compiment indagini preliminari a decorrere dalla data di scadenza nei confronti di NOME COGNOME indagato per il reato di cui all’art. 319 cod. pen.
Il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione avvers ordinanza, lamentando l’abnormità del provvedimento, sul duplice rilievo, da un la essa risulterebbe priva di motivazione, in quanto il Giudice ha ritenuto sufficien
indicazione della norma di legge che si assume violata, senza alcuna compiuta indicazione dei fatti contestati. Sotto diverso profilo, l’abnormità del provvedimento si desume dall valutazione di complessità delle indagini effettuate dal medesimo Giudice, senza che la difesa abbia avuto la possibilità di visionare gli atti contenuti nel fascicolo del Pubb Ministero. Il Giudice per le indagini preliminari non si è confrontato con le doglian difensive secondo cui, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla c.d. “legge Cartabia” i motivi a supporto della richiesta debbono essere enunciati. i
Premesso che il ricorso è relativo a un provvedimento non ricorribile per cassazione, è manifestamente infondato il profilo di doglianza relativo alla abnormità dello stesso.
Giova, al riguardo, rammentare che la categoria dell’abnormità dell’atto è stata individuata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, El Karti, Rv. 285213 – 02; Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, COGNOME, Rv. 283552 – 01 Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, COGNOME, Rv. 272715; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez. U. n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 238240; Sez. U., n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, COGNOME, Rv. 215094; Sez. U. n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, COGNOME, Rv. 209603) con riferimento alle ipotesi in cui si realizza uno sviamento della funzione giurisdizionale con l’adozione d provvedimenti strutturalmente o funzionalmente estranei all’ordinamento, cui consegue una situazione di stallo processuale non emendabile attraverso i rimedi impugnatori in quanto non espressamente previsti dalla legge. In particolare, si è affermato che l’abnormità può discendere da ragioni di struttura, allorché l’atto, per la sua singolarità ponga ai di fuori del sistema organico della legge processuale (carenza di potere in astratto), ovvero può riguardare l’aspetto funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di ogni GLYPH ragionevole limite, determinando la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (carenza di potere in concreto). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Orbene, nessuna delle due eventualità ricorre nel caso in esame.
Non la prima, perché il provvedimento impugnato rientra comunque nell’ambito dei poteri di controllo attribuiti dalla legge al giudice delle indagini preliminari sulla r della richiesta di proroga delle indagini e, in particolare, sul rispetto dei termini. Per secondo costante indirizzo giurisprudenziale, la richiesta di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari, da notificare all’indagato per consentirgli controdedurre, deve contenere, ai sensi dell’art. 406 cod. proc. pen., l’indicazione dell notizia di reato – senza che siano necessarie indicazioni temporali e spaziali del fatto n delle norme che si intendono violate in concreto – e l’esposizione dei motivi che giustificano la proroga, i quali costituiscono l’oggetto del contraddittorio (Sez. 2, n. 30
del 05/06/2014, COGNOME, Rv. 260053). Né le modifiche normative introdotte con la legge “Cartabia” hanno in tal senso apportato modifiche.
Neppure ricorre la seconda eventualità attinente al profilo funzionale. Invero, ad avvenuta autorizzazione, il procedimento può ben riprendere il suo corso.
Dunque, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, per un verso il contenuto del provvedimento impugnato non è avulso dal sistema, costituendo anzi
espressione dei poteri riconosciuti al giudice per le indagini preliminari dall’ordinamento e per altro verso i suoi effetti non sono tali da pregiudicare, in concreto, lo svilu
successivo del processo.
5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, a versare a favore della
Cassa delle ammende una somma che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/07/2025