Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2353 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2353 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/03/2023 del TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME
[udito il difensore 1
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 marzo 2022, il Giudice per le indagini preliminari di Treviso, a seguito di convalida di arresto in flagranza, disponeva l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di COGNOME NOME, ritenendo sussistenti a suo carico, in presenza di esigenze cautelari, gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di tentata rapina aggravata e omicidio preterintenzionale in danno di NOME NOME. All’indagato era contestato di essersi introAVV_NOTAIOo nell’abitazione di quest’ultimo, di averlo legato e percosso ripetutamente fino a causargli delle gravi lesioni; a seguito del fatto e dopo un periodo di corna, era sopraggiunta la morte della vittima, avvenuta il 26 marzo 2022.
Avverso la menzionata ordinanza non veniva proposta alcuna istanza di riesame.
Con ordinanza del 26 gennaio 2023, il Giudice per le indagini preliminari applicava nei confronti di COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere in relazione allo stesso reato di omicidio, riqualificato però come volontario.
A seguito dell’interrogatorio di garanzia dell’indagato, il Pubblico Ministero chiedeva, ex art. 305, comma 2, cod. proc. pen., la proroga dei termini di custodia cautelare per la durata di mesi sei o, in linea subordinata, la sostituzione con altre misure, evidenziando come la scadenza dei termini di fase fosse fissata al 25 marzo 2023; la proroga, secondo il Pubblico Ministero, si fondava sull’esigenza di compiere i necessari accertamenti sulla dinamica dei fatti, in ragione della loro complessità, e sulla ritenuta permanenza delle esigenze cautelari.
Con ordinanza del 1° marzo 2023, il Giudice per le indagini preliminari disponeva la proroga, sino al 25 settembre 2023, dei termini della custodia cautelare in carcere nei confronti di COGNOME. In particolare, il Giudice riteneva indispensabili, ai fini del procedimento, l’acquisizione dei risultati deg accertamenti richiesti dal Pubblico Ministero (esame ematico e sopralluogo), a seguito della riqualificazione del fatto in omicidio volontario, nonché della differente versione di fatti fornita dall’indagato nel corso dell’interrogatorio.
Giudice riteneva sussistenti, altresì, le esigenze cautelari, tali da giustificare proroga della misura già disposta.
Avverso detta ordinanza la difesa dell’indagato proponeva appello, evidenziando come le indagini fossero state compiute con estremo ritardo, tale da non giustificare la proroga dei termini della misura cautelare; in secondo luogo, la difesa contestava la sussistenza delle esigenze cautelari e l’assenza di motivazione sulla scelta della durata della proroga.
Con ordinanza del 29 marzo 2023, il Tribunale di Venezia rigettava l’appello, confermando la gravata ordinanza di proroga dei termini della misura cautelare.
La difesa di COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi.
8.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata con riguardo ai presupposti applicativi della proroga dei termini della misura cautelare già aAVV_NOTAIOata, di cui all’art. 305, comma 2, cod. proc. pen.
8.2. Con il secondo motivo di ricorso la difesa si duole della violazione dell’art. 305 cod. proc. pen, e del vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, con riguardo alla durata della proroga dei termini della misura cautelare.
La difesa del ricorrente ha presentato atto di conclusioni e replica alla requisitoria del Pubblico Ministero, insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la proroga dei termini di durata massima della custodia cautelare, ex art. 305, comma 2, cod. proc. pen., è istituto di carattere eccezionale, che può essere attivato solo quando ricorrano simultaneamente i requisiti delle gravi esigenze cautelari, della necessità di procedere ad accertamenti di particolare complessità, della indispensabilità della protrazione della custodia affinché detti accertamenti possano essere espletati, dovendo il giudice espressamente motivare in relazione a tale ultimo profilo. (Sez. 6, n. 434, del 05/12/2019, dep. 2020, Rv. 278214 – 02).
1.2. Nel caso concreto ora in esame, il Tribunale ha rispettato il suddetto principio, pienamente condivisibile, mentre le doglianze difensive non colgono nel GLYPH
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segno. Il Tribunale ha coerentemente argomentato, attraverso la specifica indicazione di elementi di fatto, sulla ritenuta necessità di prorogare i termini dell misura cautelare, senza incorrere, quindi, nei vizi deAVV_NOTAIOi dalla difesa dell’indagato.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto sussistente il presupposto della particolare complessità degli accertamenti da compiere, previsto dall’art. 305, comma 2, cod. proc. pen., e ha evidenziato la necessità del tempo utile alla rielaborazione degli esiti dei particolari accertamenti disposti dal Pubblico Ministero, con riferimento alla valutazione delle tracce ematiche con il metodo Bloodstain Pattern Analysis e all’accurata acquisizione di ogni elemento riscontrabile sul luogo dei fatti (ritenendosi insufficienti i primi rilievi effettuat poter elaborare un filmato riproduttivo dell’esatta dinamica dell’omicidio, attività che richiedono speciali capacità tecniche e valutative.
In secondo luogo, il Tribunale ha affermato la necessità del compimento degli accertamenti posti alla base della proroga dei termini della misura cautelare; peraltro, ha evidenziato che tale necessità è emersa solo in epoca recente, ed ha escluso l’inerzia colpevole del Pubblico Ministero per la circostanza che non erano stati disposti fin dall’inizio delle indagini. In particolare, il Tribunale ha sottolin come il Pubblico Ministero avesse inizialmente dati parziali, tanto che solo dalla relazione del RIS di Parma dell’ottobre 2022 era emersa la possibilità che le lesioni riportate dalla persona offesa fossero state il frutto di plurimi, intensi e ripet colpi inferti volontariamente sul corpo della vittima. Peraltro, il Tribunale h evidenziato che la relazione in parola venne trasmessa in versione completa solo nel dicembre del 2022, corredata da un’ultima integrazione del 3 gennaio 2023. Solo da quest’ultima data, ad avviso del Tribunale, il Pubblico Ministero aveva potuto esaminare tutti gli elementi raccolti, che lo avevano conAVV_NOTAIOo alla modifica della qualificazione del fatto, da omicidio preterintenzionale ad omicidio volontario.
D’altra parte, il Tribunale, passando in rassegna le specifiche attività di indagine compiute dal Pubblico Ministero, a partire dall’immediatezza dei fatti, ha affermato l’assenza di una inerzia colpevole che avesse potuto causare un ritardo delle indagini. Il Tribunale ha sottolineato la complessità degli atti di indagine Sulla base della iniziale, ma corposa, relazione del consulente, erano stati disposti ulteriori accertamenti al fine di verificare la dinamica dell’omicidio e di pote stabilire se la morte della vittima fosse stata causata da una caduta dalle scale ovvero dalle percosse inferte sul corpo; in tal senso, veniva disposto un accertamento sulle scarpe dell’indagato e su un oggetto di vetro recante tracce ematiche. Si è evidenziato, altresì, che solo all’esito dell’esame del compendio indiziario il Pubblico Ministero aveva invocato l’applicazione della misura cautelare per il reato di omicidio volontario, a seguito di riqualificazione.
Il Tribunale ha anche tenuto conto che, all’esito dell’interrogatorio di garanzia, il Pubblico Ministero aveva disposto altri accertamenti, di maggior carattere tecnico e si era svolto incidente probatorio per l’audizione di un teste.
1.3. In punto di sussistenza delle esigenze cautelari, il Tribunale ne ha coerentemente argomentato la permanenza, tale da imporre la proroga della misura carceraria per il tempo indispensabile al compimento degli accertamenti già disposti. Il Tribunale ha sottolineato la propensione dell’indagato all’uso della violenza, così come emergente dai fatti, ma anche la spiccata inclinazione a delinquere. Sulla base del concreto, attuale ed elevato pericolo di commissione di altri reati della stessa specie di quello contestato, nonché dell’impossibilità di ritenere che l’indagato potesse adeguarsi spontaneamente alle prescrizioni di una misura più lieve, il giudice del riesame ha ritenuto la custodia inframuraria l’unica soluzione aAVV_NOTAIOabile nel caso concreto.
1.4. Alla luce delle argomentazioni relative alla sussistenza dei requisiti delle gravi esigenze cautelari, della necessità di procedere ad accertamenti di particolare complessità e dell’indispensabilità della protrazione della custodia affinché detti accertamenti potessero essere espletati, si rileva che il Tribunale non è incorso in alcuna violazione, poiché la motivazione del provvedimento impugnato è coerente e logica, priva dei vizi di cui la difesa si duole.
Occorre evidenziare, peraltro, che i presupposti della proroga devono essere valutati ex ante, con riferimento alla situazione esistente al momento dell’adozione del provvedimento, come effettuato dal Tribunale, e non rileva che, ex post, gli accertamenti espletati abbiano richiesto un tempo più breve di quello previsto.
Il secondo motivo di ricorso è generico, quindi inammissibile.
2.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione che, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione, riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970 – 01).
2.2. La censura difensiva relativa al termine della proroga della misura cautelare è stata già trattata e rigettata dal Tribunale, che ha evidenziato come le doglianze in proposito fossero generiche, sia con riferimento ai tempi richiesti per effettuare gli accertamenti, sia con riguardo al termine massimo disposto per la proroga della misura cautelare. In particolare, il Tribunale ha affermato la congruità del termine finale della misura cautelare prorogata rispetto all’entità e alla peculiarità degli accertamenti da compiere. La prospettazione della difesa,
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relativa alla necessità di una maggior profondità motivazionale sull’individuazione del termine finale, non è sorretta dalla specifica individuazione degli elementi da cui desumere che tale valutazione sia illogica, ovvero contraddittoria, con riguardo alla effettiva tempistica necessaria al compimento degli accertamenti richiesti.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M .
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, 6 settembre 2023.