Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8409 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8409 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Russia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/12/2025 della Corte di appello di Milano udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME che conclude per il rigetto; udito l’avvocato NOME COGNOME del foro di Roma, in sostituzione, con delega orale, dell’avvocato NOME COGNOME del foro di Rovereto in difesa di COGNOME,
che conclude per raccoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza della Corte di appello di Milano, in data 24/12/2025, è stata disposta la proroga del termine massimo di durata della custodia cautelare in carcere applicata a NOME per la durata di tre mesi (fino al 02/04/ 2026), nel corso di procedimento estradizionale a fini processuali, con richiesta avanzata dalle Autorità statunitensi, per i reati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e gestione di fondi non autorizzata.
NOME, per il tramite del proprio difensore di fiducia, propone ricorso chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata senza rinvio e l’immediata scarcerazione del ricorrente, ovvero l’annullamento con rinvio.
2.1 II motivo di ricorso concerne la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 714 cod. proc. pen., per mancanza di motivazione ovvero erronea valutazione circa la sussistenza del presupposto normativo che legittima la proroga della durata massima della custodia cautelare e tradizionale nonché in merito alla completa mancanza di motivazione circa la determinazione nel massimo della durata della proroga del termine.
Il ricorrente – premessa una ricostruzione storica fattuale di quanto avvenuto dal momento dell’arresto in data 03/07/2024, inclusa l’interlocuzione con la Germania, Stato membro di cittadinanza del NOME, nonché la decisione della Corte di cassazione n.38544/2025, resa ad esito di ricorso avverso una prima sentenza di dichiaraZio -ne di sussistenza dei presupposti per la consegna richiesta dagli USA – censura la decisione della Corte di appello di Milano, che, nelle more della fissazione dell’udienza per il grado di rinvio, ha positivamente deciso sulla richiesta di proroga della durata massima della custodia cautelare in carcere, motivata sulla asserita necessità di compiere accertamenti di particolare complessità.
Infine, si censura l’ordinanza impugnata per carenza di motivazione nella parte in cui è applicato la proroga del termine di durata della custodia cautelare nella misura massima prevista dall’articolo 714 cod. proc. pen., senza indicare le ragioni che giustificano l’adozione di tale estensione.
2.2 Con memoria successivamente depositata, corredata di allegati, il ricorrente ha ribadito le sue censure.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
Va sottolineato preliminarmente che la valutazione delle esigenze cautelari in tema di misure coercitive disposte nell’ambito di una procedura passiva di consegna di persone ricercate da uno Stato estero a fini di giustizia penale risponde a finalità diverse rispetto alla analoga valutazione richiesta per le misure emesse per ragioni di giustizia interna.
L’art. 714 cod. proc. pen. infatti, pur rinviando alle norme del codice di rito relative alle disposizioni del titolo I del libro IV, stabilisce che «nell’applicazio delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell’esigenza di garantire che la persona della quale è domandata l’estradizione non si sottragga all’eventuale consegna».
La giurisprudenza ha precisato che la concretezza e l’attualità del pericolo di fuga devono essere valutati avendo riguardo alle caratteristiche e alle esigenze proprie del procedimento di consegna, finalizzato alla traditio in vinculis della
persona richiesta, formulando un giudizio prognostico sul rischio di sottrazione verificabile, ovvero ancorato ad obiettivi elementi concreti della vita del consegnando (Sez. 6, n. 26647 del 30/05/2024, Rv. 286755 – 01).
3. La Corte di appello ha sinteticamente motivato la proroga dei termini di custodia cautelare, a seguito di richiesta del AVV_NOTAIO Generale, affermando che seppur vi siano stati dei rinvii e dei tempi significativi ma non eccezionali, tra le sentenze e il deposito delle motivazioni di entrambi i gradi di giudizio, ciò è avvenuto anche per la complessità della materia e degli accertamenti fatti, anche su questioni processuali e sostanziali posti dalla Difesa, che meritavano la dovuta analisi e il necessario approfondimento, attività che ha richiesto tempo.
Si tratta di reati complessi, commessi in diversi Stati con una piattaforma operativa sul web, reati che implicano l’utilizzo di scambi di criptovalute, attraverso internet, senza la dovuta autorizzazione, nonché reati di riciclaggio attraverso il trasferimento di fondi di provenienza illecita, derivanti anche da attività di hacking informatico, ransomware, frode e furto di identità, posti in essere da account non riconducibili a persone o società identificate o identificabili per scelta commerciale della piattaforma’.
Osserva il Collegio, in aggiunta alle condivisibili argomentazioni della Corte di merito, che la mancata formale acquisizione di alcuni atti, pure censurabile, non implica che l’attività non abbia richiesto tempo e non sia stata complessa, avendo coinvolto diverse autorità, in diversi momenti della procedura.
La sentenza rescissoria della Corte di cassazione n. 38544/2025 del 1.10.2025 ha implicato la necessità, nel rispetto delle indicazioni emanate, di formalizzare in maniera proceduralmente corretta 1) l’acquisizione di documentazione proveniente da diverso procedimento (il M.a.e. pendente nei confronti di NOME da parte della Germania) la cui utilizzazione “a sorpresa” da parte della Corte di appello – vieppiù rivelatosi decisivo ai fini della decisione di consegna – non può che essere sanzionata dal vizio della nullità assoluta ed insanabile della sentenza impugnata; 2) di attivare la cd. procedura Petruhhin, onde consentire allo Stato di cittadinanza di avanzare richiesta di consegna, al fine di esercitare l’azione penale per il medesimo fatto con mandato di arresto europeo; 3) infine di rimuovere l’illegittimità dell’iter procedimentale sotto l’ulteriore profilo de mancata applicazione dell’art. XV del Trattato di Estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America, in quanto l’art.10, par. 2., dell’Accordo di estradizione USA- UE, ratificato con legge del 16 marzo 2009 n. 25, ad integrazione e modifica del citato Trattato, prevede l’obbligo in capo all’Autorità giudiziaria dello Stato richiesto, in caso di pendenza di un m.a.e. a carico della persona destinataria, per gli stessi fatti o anche per fatti diversi, d
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interpellare l’autorità esecutiva, rectius il Ministro della Giustifica, e ciò al fine di ottenere un parere in merito a quale delle due procedure debba essere accordata la precedenza.
Tali attività, con particolare riferimento alla interlocuzione con la autorità tedesca per attivare la cd. procedura Petruhhin, si configurano quali accertamenti di particolare complessità, anche sotto il profilo temporale e quindi integrano i requisiti richiesti dall’art. 714 cod. proc. pen.
Per quanto riguarda il secondo aspetto del motivo di ricorso, e cioè l’essere stata la proroga dei termini di custodia cautelare disposta per il periodo di estensione massima, pari a mesi tre, appare pertinente il richiamo a Sez. 6, n. 434 del 05/12/2019 Rv. 278214 – 02, che in motivazione ha precisato che i presupposti della proroga vanno valutati ex ante, con riferimento alla situazione esistente al momento dell’adozione del provvedimento, a nulla rilevando che, ex post, gli accertamenti espletati abbiano richiesto breve durata.
Le successive vicende processuali che, valutate “ex post”, eventualmente palesino l’assenza della necessità della proroga, non infirmano, quindi, la legittimità del provvedimento che l’ha disposta.
Deve quindi ritenersi infondata la doglianza prospettata dal ricorrente, ribadita nella memoria, ove si consideri che il provvedimento impugnato, nel richiamare il contenuto delle stesse prospettazioni difensive, ha motivatamente illustrato le ragioni di complessità delle esigenze indicate a sostegno degli accertamenti; la sollecitudine posta negli accertamenti ha consentito, come da documentazione prodotta dalla difesa, di soddisfare le prospettate necessità prima ancora dello scadere del termine come prorogato.
Il ricorso, per i motivi suesposti, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
D GLYPH Così è deciso, 04/02/2026