Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5762 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5762 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME nato a VITTORIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a SCICLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2025 della Corte d’appello di Catania Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ dei ricorsi; udito l’AVV_NOTAIO per la parte civile che si associa al PG sulla richiesta inammissibilità del ricorso. udito l’AVV_NOTAIO per la parte civile che deposita nota spese e chiede l’inammissibilità del ricorso. udito l’AVV_NOTAIO, anche in sost. AVV_NOTAIO, che conclude per l’accoglimento del ricorso dell’AVV_NOTAIO ed insiste per l’accoglimento di tutti i motivi del proprio ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Catania, decidendo sull’appello proposto dagli imputati avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Ragusa, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, in relazione al reato di cui all’art. 517 ter cod.pen. come a loro rispettivamente ascritto, perché estinto per prescrizione ed ha confermato le statuizioni civili in favore delle parti civili costituite RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE on RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza hanno presentato separati ricorsi gli imputati.
2.1. L’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME ha dedotto i seguenti motivi:
Violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’erronea applicazione della legge penale di cui all’art. 517 ter cod.pen., difetto dell’elemento soggettivo del reato, mancanza di motivazione. Dall’istruttoria dibattimentale non sarebbe emerso alcun elemento in ordine alla consapevolezza in capo all’imputato del diritto di privativa del brevetto, non potendo l’agricoltor essere sicuro della varietà di prodotti che raccoglierà. Non sarebbe emersa nel giudizio la volontà di fabbricare beni utilizzando tecniche vietate usurpando un titolo di proprietà industriale. Chiede l’assoluzione dell’imputato.
Violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. per omessa applicazione dell’art. 530 comma 2 cod.proc.pen. e della pronuncia di assoluzione anche in caso di prova insufficiente circa la sussistenza del reato di cui all’art. 517 ter cod.pen. che richiede che la condotta dell’agente sia caratterizzata sul piano soggettivo dalla consapevolezza dell’esistenza del titolo usurpato desumibile da elementi concreti non ravvisabili nel caso in esame nel quale l’imputato si era limitato ad acquistare le piantine da terzi senza sapere che erano illecitamente riprodotte.
Violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen.
Violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla quantificazione dell’ammontare del danno, irragionevole e unico per entrambi gli imputati.
2.2. L’AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME ha dedotto i seguenti motivi:
Violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla mancanza/apparenza della motivazione sull’affermazione della responsabilità per fatto illecito e conseguente risarcimento del danno in favore della parte civile. Argomenta il ricorrente la carenza e illogicità della motivazione della sentenza impugnata che, pur dichiarando la prescrizione del reato, ha confermato le statuizioni civili in assenza di motivazione sulla sussistenza del fatto. La difesa aveva censurato nei motivi di appello le conclusioni della perizia e della metodica utilizzata per ritenere dimostrato che l’imputato avesse riprodotto abusivamente le piantine poi vendute alla ditta RAGIONE_SOCIALE, mediante taleaggio. Di poi la sentenza impugnata avrebbe omesso di confrontarsi con le testimonianze assunte nel giudizio (COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME).
Violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 157-158 cod.pen. e vizio di motivazione nella parte in cui la corte territoriale avrebbe ritenuto maturata la prescrizione in data successiva alla
sentenza di primo grado. In mancanza di dati certi di consumazione del reato, per il principio del favor rei, questa dovrebbe essere collocata in modo più favorevole per l’imputato e, nel caso in esame, dovrebbe essere individuata nell’aprile 2014, data del taleaggio, logicamente plausibile con riferimento al grado di maturazione delle piantine piantumate dal RAGIONE_SOCIALE all’interno delle proprie serre, da cui la prescrizione maturata in data antecedente alla pronuncia della sentenza di primo grado.
Violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla quantificazione in via equitativa dell’ammontare del danno patrimoniale e morale liquidato in favore della parte civile RAGIONE_SOCIALE nella complessiva somma di € 60.000,00 e correlato vizio di motivazione.
Violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione al vizio di motivazione sulla liquidazione del danno in via solidale per entrambi gli imputati.
Violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 185 e 187 cod.proc.pen. per la liquidazione dei danni in modo unitario per entrambi gli imputati che non sono concorrenti nello stesso reato.
Il Procuratore Generale ha chiesto, in udienza, l’inammissibilità dei ricorsi.
I difensori delle parti civili hanno depositato memorie scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati limitatamente al punto concernente la ripartizione del danno in favore delle parti civili, nel resto i ricorsi sono infondati.
Va ricordato che gli imputati sono stati prosciolti, nel giudizio di appello, i relazione al reato a loro rispettivamente ascritto perché estinto per prescrizione con conferma delle statuizioni civili del risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili.
Segnatamente: a COGNOME NOME era contestato il reato di cui all’art. 517 ter cod.pen. perché, in qualità di legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE, riproduceva abusivamente con l’utilizzo di tecniche vietate e adoperando 4160 piantine di pomodori varietà creativo, protette dal brevetto comunitario, in assenza della documentazione necessaria a comprovare l’origine e senza alcuna autorizzazione alla riproduzione.
A COGNOME NOME era contestato il reato di cui all’art. 517 ter cod.pen. perché, in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE riproduceva abusivamente con l’utilizzo di tecniche vietate e adoperando 76.528 piantine di pomodori varietà creativo, protette dal brevetto comunitario, in assenza della documentazione necessaria a comprovare l’origine e senza alcuna autorizzazione alla riproduzione. In epoca antecedente e prossima al 10/12/2014.
La sentenza di proscioglimento per prescrizione della Corte d’appello ha confermato la condanna al risarcimento dei danni in favore delle due parti civili costituite RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, per danni morali e materiali liquidati in complessivi C 60.000,00 per RAGIONE_SOCIALE e C 20.000,00 per RAGIONE_SOCIALE.
Ciò premesso, va rammentato il principio secondo cui il giudice di appello, investito dell’impugnazione da parte dell’imputato, della sentenza di condanna in primo grado, e in presenza della parte civile, deve in primo luogo vagliare la fondatezza dell’appello concernente la statuizione sui capi penali, secondo il criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, e pervenire all’esito assolutorio anche nei casi nei quali la prova fosse insufficiente o contraddittoria (Sez. U, del 28/03/2024, COGNOME; Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244273 – 01).
Secondo la regola di giudizio, enunciata dalle Sezioni Unite COGNOME, e poi confermata dalla più recente pronuncia S.U. COGNOME e della Corte Cost. n. 182 del 2021, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, i compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l’impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell’art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244273 – 01), con la conseguenza che il giudice, che rileva una causa di proscioglimento, deve comunque valutare il compendio probatorio, per la presenza della parte civile, e in caso di prova contraddittoria o insufficiente, deve far prevalere il proscioglimento del merito.
A tale regola di giudizio si è attenuta la sentenza impugnata che dopo avere rilevato la prescrizione dei reati, maturata dopo la sentenza del Tribunale di Ragusa, ha esaminato i motivi di appello e li ha disattesi con motivazione diffusa e congrua, e non rilevando profili di contraddittorietà o insufficienza della prova, ha confermato le statuizioni civili in favore delle parti civili. Motivazione che no presta il fianco ai rilievi ora sollevati nei motivi di ricorso per cassazione, in pa anche meramente riproduttivi di quelli già devoluti (ricorso COGNOME) e versati in fatto, diretti a richiedere un nuovo giudizio di merito (ricorso NOME).
3.1. Quanto al ricorso COGNOME, che deduce profili attinenti alla sussistenza dell’elemento soggettivo, al netto del rilievo della natura prettamente fattuale delle censure in merito alla responsabilità, ai soli fini civili, per il reato contestat censura è destituita di fondamento sol che si consideri che il reato contestato è
punito a dolo generico e la sentenza impugnata, richiamando la sentenza di primo grado, a pag. 13, ha rilevato la conoscenza in capo al NOME del brevetto UE 29621 in ragione non solo della attività professionale svolta, ma dei rapporti intrattenuti con la società RAGIONE_SOCIALE che era la titolare del brevetto e la consapevolezza in capo al medesimo il quale non aveva dimostrato, con le fatture di acquisto prodotte, la provenienza e l’origine di n. 4160 piantine del pomodoro in questione che erano dunque state riprodotte violando la privativa.
3.2. Allo stesso modo risultano infondate le censure svolte dal COGNOME.
La sentenza impugnata ha escluso, in primo luogo, l’eccezione di prescrizione maturata in epoca precedente alla sentenza di primo grado, con motivazione congrua e logica, a fronte della quale il ricorrente invoca, in via del tutto generica il principio del favor rei nella determinazione della data del commesso reato, attraverso una rivalutazione del fatto che non è consentita.
A pagg. 11 e 12, la sentenza impugnata con logica motivazione ha concluso che la prescrizione era maturata dopo la sentenza di primo grado. Anche calcolando il più favorevole termine del dies a quo coincidente con la data delle fatture di acquisto dei semi, del 17/04/2014, secondo la tesi difensiva, la prescrizione del reato, tenuto conto anche dei termini di sospensione del corso della prescrizione, sarebbe maturata in data 16 aprile 2022, dopo la sentenza di primo grado (28 gennaio 2022).
Nel merito, con logica motivazione aderente al dato probatorio, la sentenza impugnata ha argomentato che, nel dicembre 2014, aveva riprodotto abusivamente almeno 8064 piantine sprovviste di qualsiasi documentazione che ne attestasse l’origine che erano poi state vendute alla ditta RAGIONE_SOCIALE che li aveva messi a dimora nelle serre, in assenza di documentazione fiscale che ne attestasse la origine e provenienza. Motivazione ora contrastata con richiesta di rivalutazione della testimonianza di COGNOME e COGNOME che non può avere ingresso in questa sede e senza confronto alcuno con la deposizione del funzionario dell’Ispettorato contro RAGIONE_SOCIALE frodi comunitarie che ha confermato come le piantine fossero state riprodotte, mediante talea, attese le caratteristiche rilevate in loco.
In conclusione, la sentenza impugnata ha reso una motivazione congrua e diffusa, rispondendo alle censure difensive ed ha dichiarato la prescrizione del reato, in assenza di contraddittorietà e insufficienza della prova, ed ha confermato le statuizioni civili.
Infine, manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso di COGNOME NOME attesa la prevalenza della causa estintiva della prescrizione sull’eventuale riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.
Sono fondati, nei termini di cui in motivazione, i motivi proposti dai ricorrenti in relazione al punto concernente la conferma della statuizione civile del
risarcimento del danno, morale e materiale, in favore delle parti civili RAGIONE_SOCIALE liquidato per C 60.000,00 e RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE for RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE on RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, liquidato in C 20.000,00.
6.In via generale, l’art. 185 cod.pen. stabilisce che ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.
L’art. 187 comma 2 cod.pen. stabilisce che i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale.
Una risalente pronuncia ha ritenuto illegittima, se inflitta in solido, condanna al risarcimento del danno di persone non condannate per lo stesso reato, ma per reati diversi, pur in danno della medesima persona offesa (Sez. 2, n. 8330 del 26/11/2013, COGNOME, Rv. 259011 – 01).
Più recentemente, la giurisprudenza ha puntualizzato e chiarito il portato interpretativo dell’art. 187 comma 2 cod.pen.
La previsione di cui all’art. 187, comma secondo, cod. pen. – disponendo che i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale – impone la solidarietà nel caso di condanna di più soggetti per uno stesso reato, ma, si è puntualizzato, non la esclude quando più condotte, sia pure a titolo diverso, abbiano concorso a cagionare un unico evento dannoso, con la conseguenza che il presupposto unificante della responsabilità solidale civile deve essere colto nell’unicità dell’evento dannoso e non nell’unicità del fatto produttivo del pregiudizio (Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi, Rv. 261940 – 01). Ed ancora, in tema di responsabilità civile derivante da reato, è legittima la condanna in solido al risarcimento del danno di più imputati giudicati responsabili in relazione a distinti fatti non commessi in concorso, qualora sussista un rapporto di interdipendenza tra le rispettive condotte che hanno contribuito in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno in un contesto spazio-temporale sostanzialmente unitario (Sez. 6, n. 8666 del 05/02/2019, Rv. 275644 – 01).
Le più recenti e condivisibili pronunce richiamano l’orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione civile, secondo il quale l’unicità del fatto dannoso richiesta dall’art. 2055 cod. civ., ai fini della configurabilità de responsabilità solidale degli autori dell’illecito, va intesa in senso non assoluto ma relativo, sicché ricorre tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia de danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell’illecito, pur se i fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti e anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni, lega da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla
produzione del medesimo evento di danno, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l’assenza di un collegamento psicologico tra le stesse, ovvero · le diverse conseguenze dannose derivanti da quell’evento unitario, le quali potranno assumere rilievo ai fini dell’eventuale azione di regresso tra i danneggianti (Sez. civ. 3, n. 18899 del 24/09/2015, Rv. 636669).
Ciò che rileva, è, da un lato la unicità dell’evento di danno, che può essere cagionato anche da fatti di reato produttivi di responsabilità civile, non necessariamente integranti il concorso di persone nel reato e che comporta l’applicazione del principio solidaristico anche nel caso di reati non concorsuali.
Tuttavia, qualora le condotte illecite non concorsuali e indipendenti tra loro abbiano cagionato un danno alla medesima parte civile, non viene in rilievo la solidarietà qualora sia accertata la ricorrenza di eventi di danno diversi, conseguenti alle singole azioni criminose non interdipendenti, ciascuna delle quali abbia prodotto un danno (patrimoniale o morale).
Pertanto, la sentenza impugnata va annullata in punto ripartizione del danno cagionato alle parti civili, come determinato nella sentenza impugnata, che non ha valutato la ricorrenza o meno di un evento di danno unitario, secondo le coordinate interpretative sopra richiamate e non ha tenuto conto che agli imputati sono contestate singole condotte dolose produttive di danno, realizzate con modalità diverse e gravità diversa, in ragione della quantità di beni riprodotti abusivamente, commesse in diverso contesto temporale.
L’annullamento va disposto al giudice civile competente in grado di appello cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Nel resto i ricorsi vanno rigettati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, agli effetti civili, limitatamente al punto concernente la ripartizione del danno a carico degli imputati con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimita’. Rigetta i ricorsi nel resto.
Così è deciso, 17/12/2025