Progressione Trattamentale: Perché la Valutazione del Giudice Deve Essere Completa
Il percorso di un detenuto verso il reinserimento sociale è un processo delicato, governato dal principio della progressione trattamentale. Questo concetto implica che la concessione di benefici, come la semilibertà, non può basarsi su valutazioni frammentarie o su singoli episodi negativi, ma deve scaturire da un’analisi completa e approfondita dell’intero cammino rieducativo. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato con forza questo principio, annullando una decisione che aveva negato la semilibertà a un detenuto senza considerare elementi positivi fondamentali del suo percorso.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un uomo, in espiazione di una lunga pena per un omicidio commesso molti anni prima, che aveva richiesto di essere ammesso alla misura alternativa della semilibertà. Il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto la sua istanza. La motivazione del rigetto, pur riconoscendo un buon percorso trattamentale e la consapevolezza del reato commesso, si fondava su una ‘grave violazione’ avvenuta durante un permesso premio, ritenendo necessaria un’ulteriore fase di sperimentazione.
La difesa del detenuto ha presentato ricorso in Cassazione, evidenziando due punti cruciali omessi dal Tribunale:
1. Da oltre due anni, l’uomo era stato ammesso al lavoro esterno presso l’azienda di famiglia, svolgendo le sue mansioni senza mai incorrere in alcun rimprovero.
2. La presunta ‘grave violazione’ era, in realtà, un episodio di modesta entità: durante un controllo, era stato trovato nel piazzale recintato adiacente all’abitazione anziché al suo interno. Un’infrazione, secondo la difesa, non così grave da compromettere l’intero percorso positivo.
La Decisione della Corte di Cassazione e il rispetto della progressione trattamentale
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. I giudici supremi hanno individuato un vizio di ‘mera apparenza di motivazione’ nella decisione del Tribunale di Sorveglianza. In sostanza, la motivazione del diniego era incompleta e non consentiva di comprendere l’iter logico seguito per giungere a quella conclusione.
L’errore principale del Tribunale è stato quello di non aver tenuto in debito conto un elemento essenziale per la valutazione della progressione trattamentale: il lungo e positivo periodo di ammissione al lavoro esterno. Questo istituto, infatti, rappresenta già di per sé un’importante verifica della serietà del percorso di risocializzazione del condannato.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha specificato che una decisione che rispetti il principio della progressione trattamentale non può prescindere dall’apprezzamento di un periodo così significativo e positivo di lavoro all’esterno del carcere. Ignorare questo aspetto significa fornire una valutazione parziale e, di conseguenza, viziata.
Inoltre, anche riguardo all’episodio della presunta violazione durante il permesso premio, la Cassazione ha ritenuto la motivazione del Tribunale meramente assertiva. Il giudice di sorveglianza non aveva specificato le circostanze di fatto che avevano portato alla contestazione, limitandosi a definirla ‘grave’ senza un’adeguata argomentazione. In assenza di una descrizione dettagliata dei fatti, è impossibile valutare la reale portata della violazione e il suo impatto sul giudizio complessivo di affidabilità del condannato.
Le Conclusioni: l’importanza di una valutazione completa
La sentenza in esame offre una lezione fondamentale: la valutazione di un detenuto ai fini della concessione di benefici non può essere un’istantanea focalizzata su un singolo errore. Deve essere, al contrario, un film che racconta l’intera evoluzione della persona. Il giudice ha il dovere di analizzare tutti gli elementi, sia positivi che negativi, e di ponderarli correttamente per formare un giudizio completo e coerente.
Omettere elementi positivi di grande rilevanza, come due anni di lavoro esterno senza macchia, e limitarsi a menzionare genericamente una violazione, rende la decisione del giudice carente e superficiale. Per questo motivo, la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza e ha rinviato il caso al Tribunale di Sorveglianza per un nuovo giudizio, che dovrà questa volta tenere conto di tutti gli aspetti del percorso rieducativo del condannato.
Può un singolo episodio negativo bloccare la concessione di un beneficio penitenziario?
Secondo la sentenza, un singolo episodio, specialmente se di lieve entità, non può bloccare la concessione di un beneficio se il percorso rieducativo complessivo del detenuto è positivo. Il giudice deve valutare tutti gli elementi, senza omettere aspetti favorevoli come un lungo periodo di lavoro esterno senza rilievi.
Che cos’è la ‘progressione trattamentale’?
È il principio secondo cui il percorso di reinserimento sociale di un condannato deve essere graduale. I benefici penitenziari, come la semilibertà, devono essere concessi in base ai progressi dimostrati dal detenuto, valutando l’intero suo percorso e non solo singoli eventi.
Perché la motivazione del Tribunale di Sorveglianza è stata considerata insufficiente?
La motivazione è stata ritenuta insufficiente (‘vizio di mera apparenza’) perché era incompleta e assertiva. Ha omesso di considerare un elemento fondamentale e positivo, ovvero due anni di lavoro esterno svolto senza problemi, e non ha specificato in dettaglio le circostanze della presunta violazione che hanno portato al diniego.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42793 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42793 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SAN PIETRO VERNOTICO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE
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udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/septité le conclusioni del PG GLYPH C.937? . ». -t0141 , cu1 )t.c..429 – 0-0 feûo
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 9 aprile 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha respinto l’istanza di COGNOME NOME (in espiazione dal 1 ottobre 2016 per un omicidio commesso nel 2005 con pena pari ad anni 17 e mesi 11 di reclusione), tesa ad ottenere la semilibertà.
1.1 In motivazione si evidenzia, in sintesi, che pur essendovi stato un buon percorso trattamentale, con ampia revisione critica e consapevolezza di quanto commesso, la misura alternativa non può essere concessa. Si fa riferimento ad una ‘grave violazione’ avvenuta nel corso della fruizione di un permesso premio e si chiede ulteriore sperimentazione.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
2.1 La difesa evidenzia in particolare che: a) da più di due anni COGNOME NOME è stato ammesso al lavoro esterno ai sensi dell’art.21 ord. pen. presso l’azienda familiare senza dar luogo a rimproveri, aspetto colpevolmente omesso dal Tribunale ; b) quanto al profilo della pretesa violazione in occasione di un recente permesso premio se ne era contestato il fondamento storico. NOME era stato controllato nel piazzale scoperto attiguo all’immobile (ma comunque recintato) invece che all’interno della abitazione. Se di violazione si tratta, in ipotesi, non sarebbe di certo grave.
La decisione, pertanto, non avrebbe fatto una corretta ricognizione del percorso sino ad ora seguito dal COGNOME, negando anche il rinvio per l’acquisizione di una più recente relazione trattamentale.
Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
3.1 La decisione espone un percorso argomentativo connotato da incompletezza, sì da dar luogo al vizio di mera apparenza di motivazione.
In particolare, pur nella avvertita necessità di rispettare il principio dell «progressione trattamentale», non può omettersi – da parte del Tribunale l’apprezzamento di un lungo periodo di ammissione al lavoro esterno, e ciò in ragione del fatto che già con tale istituto è possibile verificare la serietà del percorso di risocializzazione.
Inoltre, le precisazioni fornite dalla difesa sull’episodio della pretesa viol delle prescrizioni in occasione della fruizione di un permesso premio consentono di affermare che anche su tale aspetto la decisione impugnata risulta meramente assertiva, non essendo state specificate le circostanze di fatto che hanno luogo alla contestazione.
Va pertanto disposto l’annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Lecce
Il Consigliere estensore
Così deciso il 11 settembre 2024
Il Presidente