Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36609 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36609 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME ESCOLASTICO NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 19 maggio 2025 con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare e ha respinto le richieste di concessione dell’affidamento in prova o della semilibertà ritenendo inidoneo il progetto esterno proposto, che prevede un’attività lavorativa troppo breve e in orario serale, nonché ancora troppo embrionale il percorso di responsabilizzazione e necessario un ulteriore periodo di osservazione intramuraria, con progressive concessioni di permessi di uscita, onde vagliare la sua tenuta in ambiente libero;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, per avere il Tribunale motivato il diniego solo sulla base della gravità dei reati commessi, senza tenere conto della sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge e dei molti elementi positi dimostrativi di una almeno iniziale revisione critica del proprio passato, nonché della condotta regolare da lui tenuta nel periodo, tra l’ottobre 2022 e l’ottobre 2023, in cui egli è rimasto in stato di libertà;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché manifestamente infondato, essendo l’ordinanza ampiamente e logicamente motivata sulla base della relazione della équipe trattamentale che, pur esprimendo una valutazione positiva circa il percorso intrapreso dal ricorrente, ha espresso parere negativo alla concessione, allo stato, della misura alternativa richiesta, e sulla base del principio di progressione trattamentale, avendo motivatamente ritenuto necessario un ulteriore periodo di osservazione intrannuraria, così conformandosi al principio di questa Corte secondo cui «In tema di concessione di misure alternative alla detenzione il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello». (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv. 276213);
ritenuto che, di fatto, il ricorrente chieda a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base della decisione impugnata, senza
che questa risulti viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà, mentre tale valutazione non è consentita al giudice di legittimità, che è competente solo ad esaminare la correttezza del provvedimento impugnato e non a sostituire ad esso una propria, diversa opinione (vedi, tra le molte, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
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