Prognosi Positiva: I Criteri per la Concessione delle Misure Alternative
L’ordinanza n. 32573/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui criteri di valutazione per la concessione delle misure alternative alla detenzione, ponendo l’accento sul concetto di prognosi positiva. Questo provvedimento chiarisce come elementi quali la pericolosità sociale, i procedimenti pendenti e la mancanza di un’attività lavorativa possano legittimamente condurre un Tribunale di Sorveglianza a negare benefici come l’affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Misure Alternative
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un individuo contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta. Quest’ultimo aveva respinto le sue richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare. Il ricorrente lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo che la decisione del Tribunale fosse inadeguata e generica, basata unicamente sulla recente applicazione di una misura di sorveglianza speciale e sulla pendenza di altri procedimenti penali.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Secondo gli Ermellini, il Tribunale di Sorveglianza ha fornito una motivazione adeguata e coerente per il proprio diniego. Il ricorso, in sostanza, non contestava un errore di diritto, ma mirava a ottenere una diversa e alternativa lettura degli elementi di fatto, un’operazione non consentita in sede di legittimità.
La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché la Prognosi Positiva è Stata Negata?
Il cuore della decisione risiede nell’analisi degli elementi che hanno impedito al Tribunale di formulare una prognosi positiva sul futuro comportamento del soggetto. La Cassazione ha ritenuto corretto e logico il ragionamento del giudice di sorveglianza, che si è basato su un quadro complessivo e non su singoli episodi isolati.
Pericolosità Sociale e Misure di Prevenzione
Un fattore determinante è stato il recente giudizio di pericolosità sociale espresso nei confronti del ricorrente, che aveva portato all’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Questo elemento, di per sé, indica una valutazione negativa attuale sulla sua affidabilità e sul rischio di recidiva.
Procedimenti Pendenti e Violazioni Precedenti
Il Tribunale ha correttamente considerato anche i numerosi procedimenti penali pendenti e le passate violazioni delle prescrizioni imposte. La Cassazione ribadisce un principio consolidato: anche elementi non ancora definiti da una sentenza irrevocabile, come i carichi pendenti, possono e devono essere utilizzati dal giudice della sorveglianza per formulare il proprio giudizio prognostico. Questi fattori, uniti alle violazioni già accertate, contribuiscono a delineare una personalità non incline al rispetto delle regole.
Mancanza di Elementi Positivi
Infine, a fronte di un quadro così negativo, mancavano elementi di segno opposto. L’assenza di un’attività lavorativa stabile e le stesse valutazioni contenute nella relazione degli operatori dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (Uepe) hanno confermato l’impossibilità di formulare, allo stato attuale, un giudizio favorevole. La mancanza di un progetto di reinserimento concreto ha ulteriormente indebolito la posizione del ricorrente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza riafferma con chiarezza che la valutazione per la concessione di misure alternative non è un atto formale, ma un giudizio complesso che deve tenere conto di tutti gli aspetti della vita e della condotta del soggetto. La prognosi positiva non può prescindere da una valutazione globale che includa la pericolosità sociale attuale, i precedenti, i carichi pendenti e la presenza di un percorso di reinserimento sociale e lavorativo. La decisione del Tribunale di Sorveglianza, se logicamente motivata su questi elementi, è insindacabile in sede di legittimità, che non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito.
Quali elementi può considerare il Tribunale di Sorveglianza per negare una prognosi positiva?
Il Tribunale di Sorveglianza può basare la sua valutazione su un insieme di fattori, tra cui un recente giudizio di pericolosità sociale (come quello che porta alla sorveglianza speciale), i procedimenti penali pendenti, le violazioni di prescrizioni precedenti e l’assenza di un’attività lavorativa.
Un ricorso in Cassazione può contestare la valutazione di merito del giudice della sorveglianza?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che un ricorso è inammissibile se si limita a sollecitare una diversa e alternativa interpretazione degli elementi di fatto già vagliati dal giudice di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare i fatti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro, ritenuta congrua, in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32573 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32573 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PIAZZA ARMERINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e quella di detenzione domiciliare proposte da COGNOME NOME
Rilevato che con il ricorso e si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione, fondata sulla recente applicazione della misura della sorveglianza speciale e della pendenza di procedimenti penali, sarebbe inadeguata e generica;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento al recente giudizio di pericolosità espresso con il decreto che ha applicato la misura della sorveglianza speciale, nonché ai numerosi procedimenti pendenti, alle violazioni delle prescrizioni della misura di prevenzione e alla mancanza di attività lavorativa, ha dato adeguato e coerente conto del giudizio effettuato nei termini di pericolosità sociale e ha evidenziato le ragioni, peraltro nella sostanza confermate dalle valutazioni contenute anche nella relazione redatta dagli operatori dell’Uepe, in base alle quali ha ritenuto per cui allo stato non è possibile effettuare una prognosi positiva, ciò considerato che anche i procedimenti pendenti e le violazioni rilevate possono essere utilizzate ai fini del giudizio che è chiamato a emettere il giudice della sorveglianza (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985 – 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’11/7/2024