Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8054 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8054 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME a Perugia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia in data 27/9/2022
visti gli atti, il provvedimento impugNOME ed il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’ar comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall’art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 15);
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria con la quale il AVV_NOTAIO procuratore generale NOME AVV_NOTAIO ha chie l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Perugia con sentenza in data 27/9/2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Perugia del 13/2/2020 con la quale COGNOME NOME è stato condanNOME alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di ricettazione ( di cui al capo 2 della e 9, comma 1 D.Igs. 37621/2018.
Avverso la sentenza di appello ricorre per cassazione COGNOME NOME NOME quale, con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione responsabilità per il delitto di ricettazione mancando il dolo specifico. Sostiene che la condot consistita nell’aver ricevuto farmaci anabolizzanti la cui vendita non è autorizzata in Italia, sarebbe sorretta dal fine di profitto posto che detta finalità, che connota la fattispec ricettazione, non può identificarsi con la finalità di miglioramento delle proprie prestazioni e proprio aspetto fisico.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 9 L. n. 376/2000 ( oggi 586bis cod. pen.) .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, 45071 del 14/10/2021, COGNOME, Rv. 282508; Sez. 2, n. 15680 del 22/03/2016, COGNOME, Rv. 266516), secondo cui il profitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reat ricettazione, può consistere in qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, che l’agente proponga di conseguire.
Il secondo motivo di ricorso non è manifestamente infondato con la conseguenza che, essendo il reato prescritto, la sentenza va annullata in parte qua.
Per rispondere alla censura difensiva sulla mancanza del dolo specifico (trattandosi di imputato che, non svolgendo attività professionistica né dilettantistica, aveva assunt anabolizzanti al solo fine di modificare l’aspetto fisico), la sentenza di appello richiama sentenza della Corte di legittimità (Sez. 3, n. 16437 del 21/01/2020, Vergiani, Rv. 279274), secondo cui, per la configurabilità del delitto di detenzione di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive (cosiddetti anabolizzanti), previsto dall’art. 9, legge 14 dicembre 200 n. 376 in materia di lotta contro il “doping” (fattispecie ora inserita nell’art. 586-bis cod non è richiesto che l’attività sportiva sia svolta a livello professionistico o comunque agonist
Tale interpretazione non sembra condivisibile, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 105 del 2022, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzio dell’art. 586-bis, settimo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il dolo specifico anc
per il reato di commercio illegale delle sostanze dopanti (per violazione dell’art. 76 Cost., essendo stati rispettati i criteri della legge delega).
La Consulta distingue le diverse fattispecie previste dalla norma: primo comma (chiunque procura, somministra, assume o favorisce comunque l’utilizzo delle sostanze dopanti), con dolo specifico (al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti), a tutela non sol salute, ma anche della regolarità delle competizioni agonistiche, punito con pena meno grave (tre mesi a tre anni); settimo comma (chiunque commercia le sostante dopanti), con dolo generico, a tutela principalmente della salute, punito più gravemente (da due a sei anni).
Nel caso di specie, sono contestati al COGNOME sia il primo che il settimo comma, ma dalla ricostruzione operata dalla Corte territoriale, non si comprende se la condotta dell’imputato s stata inquadrata nella fattispecie di cui al primo comma, che però di riferisce ad atti sportive svolte a livello professionale o comunque agonistico, facendo la norma espresso riferimento alle “prestazioni agonistiche”, essendo volta a tutelare la regolarità d competizioni agonistiche; ovvero al settimo comma che invece punisce la condotta di commercio, a tutela della salute individuale e collettiva e per la quale è irrilevante che si poste in essere attività sportive (agonistiche o dilettantistiche), essendo richiesto il generico.
Rileva, dunque il collegio che la non manifesta infondatezza del motivo di ricorso, consente alla prescrizione maturata dopo la sentenza di appello, di spiegare i propri effet comportando l’annullamento senza rinvio, per tale causa, del provvedimento impugNOME.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all’art. 9 L. 376/2000 perchè il reato è estinto per prescrizione ed elimina il relativo aumento di pena i continuazione nella misura di mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro trentatrè di multa. Dichiara inammissibile nel reato il ricorso.
Così deciso, il 26/1/2024