Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30655 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30655 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
T.D.
nato a omissis
avverso la sentenza emessa il 27/03/2023 dalla Corte d’Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
uditi i difensori del ricorrente, avv. NOME COGNOME e avv. NOME COGNOME che hanno concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27/03/2023, la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Firenze, in data 20/02/2020, con la quale GLYPH T.D. GLYPH era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di produzione di materiale pedopornografico, a lui ascritti a capi A) e B) della rubrica.
Ricorre per cassazione il T.D. a mezzo del proprio difensore, deducendo:
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2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla riten sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Si censura la sentenza pe aver considerato l’assenza di una effettiva “utilizzazione”, essendosi il T.D. limitato a seguire i minori onde riprenderne abusivamente le parti intime cope da biancheria, senza quindi interagire con loro. Si contesta pertanto che s trattato di condotte offensive del bene giuridico tutelato dalla n incriminatrice, in assenza di contatti tra il ricorrente e le min consapevolezza, in capo a queste ultime, di quanto accaduto. Si evidenzia altr che le immagini in possesso del T.D. non possono rilevare ai sensi del settimo comma dell’art. 600-ter cod. pen., avendo in realtà valenza neutra e essendovi alcuna certezza in ordine all’età dell’unica giovane di cui erano vis glutei, a causa della diversa biancheria intima indossata. Si censura inol sentenza per aver ritenuto comprovata una finalità sessuale alla base de condotta del T.D. individuando quindi un dolo specifico inesistente.
2.2. Mancanza di motivazione con riferimento alla prova tecnica introdott dalla difesa, che aveva escluso la finalità sessuale ritenuta dai giudici di me sarebbe trattato di un interesse “estetico passivo” nell’ambito di una “paraf tipo voyeuristico”).
2.3. Vizio di motivazione con riferimento al computo della pena. Si deduc che il minimo edittale era stato applicato quanto alla pena detentiva, non anc e senza motivazione – quanto a quella pecuniaria.
3 Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita u declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché manifestamente infondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Con il primo ordine di censure, la difesa – senza contestare la materia della condotta ascritta al capo A) al T.D. che con una telecamera nascosta in una borsa a tracolla si era dedicato alla ripresa di nascosto, all’interno di commerciali, di bambine o ragazze sotto la gonna mentre erano piegate, essendo intente a provarsi le scarpe – ha censurato la sentenza per aver rit configurabile, sulla base delle risultanze in atti, il delitto di produzione di m pedopornografico.
Si tratta in realtà della riproposizione di questioni già esamin motivatamente disattese dai giudici di merito, in termini qui non censurabili.
2.1. In particolare, quanto all’assenza di interazioni tra il T.D. e le giovani persone offese, che neppure si sarebbero accorte delle riprese, viene in ri l’insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «ai fini della configurabili del delitto di pornografia minorile, il carattere pedopornografico del ‘mate
prodotto’ non presuppone necessariamente un’interazione consapevole fra l’autor della condotta e il minore presentato, ben potendo essere individuato ne rappresentazione di movimenti in cui i minori assumono posizioni che s concretizzano in atteggiamenti lascivi ed eroticamente eccitanti, seppur ass involontariamente ed inconsapevolmente» (Sez. 3, n. 42964 del 10/06/2015, B., Rv. 265157 – 01. Nello stesso senso, cfr. anche Sez. 3, n. 29826 del 24/09/20 A., Rv. 280100 – 01, secondo cui «il reato di pornografia minorile previsto dall 600-ter cod. pen., in quanto posto a tutela del bene giuridico della libertà se e della dignità del minore, suscettibile di compromissione già per effetto della produzione del materiale pornografico, è configurabile anche a prescindere dal percezione che il minore abbia di tale produzione»).
Deve quindi escludersi la fondatezza dei rilievi difensivi imperniati s mancanza di interazione con il IT.D4 e di consapevolezza in capo alle persone offese dell’attività illecita posta in essere dal ricorrente.
2.2. Quanto poi alla contestazione della intrinseca rilevanza delle immagi rinvenute e sequestrate al T.D. (che era in possesso, oltre che dei file rinvenuti nella telecamera, di alcune centinaia di immagini analoghe rinvenute, a seguito perquisizione domiciliare, in due computer e in diversi hard diskg: cfr. pag. 3 sentenza di primo grado), si è dinanzi ad una valutazione del tutto concorde giudici di merito, che hanno ricondotto le immagini nell’alveo dell’art. 600-ter pen., nonostante le vittime indossassero biancheria intima, in quanto “in al casi erano comunque ben visibili i glutei e comunque si tratta di immagini mol esplicite. Al riguardo sono particolarmente significative le immagini a co allegate alla C.N.R. alle pagine da 66 a 70” (cfr. pag. 7 della sentenza impugn Nella medesima prospettiva, il giudice di primo grado – cfr. pag. 9 – av osservato che la riproduzione di organi sessuali anche solo in parte scop consentiva di ritenere integrata la fattispecie incriminatrice, all’esit dettagliata descrizione delle immagini contenuta a pag. 4 segg., dove si richi ripetutamente la ripresa delle parti intime).
Sul punto, la difesa ha sostenuto il carattere “neutro” delle immagini, s peraltro supportare tale prospettazione con adeguate allegazioni ad es. d pagine dell’informativa citata dalla Corte fiorentina, e senza quindi mettere q Collegio in condizione di valutare eventuali travisamenti: ciò che rende generica doglianza formulata.
2.3. Per ciò che riguarda la residua censura veicolata con il primo motivo ricorso, occorre qui richiamare il recente insegnamento di questa Suprema Cort secondo cui «in tema di pornografia minorile, lo scopo sessuale, che ren materiale pedopornografico la rappresentazione degli organi sessuali di un mino di anni diciotto non coinvolto in attività sessuali esplicite, simulate o reali, l’accertamento della finalità della sua produzione, che, laddove immediatamente evincibile, può essere desunta da ogni elemento utile, compresa l’intenzione dell’agente, posto che il reato sussiste quando tale rappresentaz
non altrimenti giustificabile, sia qualificabile come diretta a soddisfare il sessuale o a suscitarne lo stimolo» (Sez. 3, n. 29817 del 15/03/2023, F., 284899 – 01).
In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire sentenza della Corte territoriale sfugge ai rilievi difensivi, in quanto – lu prospettare un dolo specifico non richiesto dalla norma incriminatrice motivato la propria valutazione per cui le immagini erano state prodotte “per sco sessuali”, ai sensi e per gli effetti di cui all’ultimo comma dell’art. 600-ter c A tal proposito, si è fatto riferimento non solo alle “caratteristiche intrinsech immagini carpite”, ma anche a quanto esplicitamente dichiarato dallo stesso T.D. in sede di interrogatorio, dove ha precisato di “aver iniziato ad agire in q modo (creandosi una attrezzatura ad hoc) dopo la visione di alcuni video pornografici” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata. Sul punto, cfr. anche pag della sentenza di primo grado, in cui si precisa che il T.D. aveva iniziato le riprese da circa un anno, dopo una casuale visione di un sito porno, e “di avere inizia maturare l’idea di produrre personalmente quei filmati che aveva avuto modo di vedere nel predetto sito”). Si tratta di una valorizzazione di elementi dichia che appare del tutto coerente con i principi giurisprudenziali in precede richiamati.
Le considerazioni qui appena esposte assumono un rilievo decisivo anche per ciò che riguarda il secondo motivo di ricorso.
Se è vero che la sentenza impugnata non fa riferimento alla consulenza prodotta dalla difesa, volta a sostenere che il T.D. perseguisse una “parafilia di tipo voyeuristico”, una “soddisfazione interiore mentale” piuttosto che un piac sessuale (cfr. pag. 5 del ricorso), è anche vero che la difesa, in questa sed ha adeguatamente rappresentato la decisività dell’omissione, avuto riguardo si quanto già esposto in ‘ordine alla configurabilità di una produzione “per sc sessuali”, alla luce delle obiettive caratteristiche delle immagini e dichiarazioni dello stesso T.D. che ha inequivocabilmente legato la propria attività alla visione di analoghe immagini su siti pornografici. Sul punto, il giudice di p grado – che comunque aveva ritenuto che il ricorrente avesse agito per sco sessuali propri – aveva condivisibilmente precisato che “la norma non richie l’accertamento di una eccitazione o appagamento sessuale da parte dell’agent ma una connotazione obiettiva del materiale prodotto a soddisfare esigenze d carattere sessuale, atteso che l’agente può aver agito anche per mero fin profitto economico realizzando materiale pedopornografico da cedere. La idoneità a soddisfare pulsioni sessuali è dunque un elemento che deve connotare i materiale prodotto e non anche la finalità dell’agente” (cfr. pag. 10 della sen di primo grado).
In definitiva, deve qui farsi applicazione dell’insegnamento di questa Suprem Corte secondo cui «in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell’art. 606, com primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l’omessa
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esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determ una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro
carattere di decisività, non possono dar luogo all’annullamento della senten posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa
che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l’esame del compl probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente
verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo del
motivazione» (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 – 01).
4. Per ciò che riguarda la residua doglianza, volta a censurare una discras motivazionale in sede di applicazione della pena pecuniaria, assume rilie
assorbente la sua mancata deduzione in appello.
5. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03, imposto dalla legge.
Così deciso il 6 giugno 2024
GLYPH
Il Preyldente