Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46795 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46795 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME nato il 16/08/1991
avverso l’ordinanza emessa il 27/06/2024 dal Tribunale di sorveglianza di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 giugno 2024 il Tribunale di sorveglianza di Perugia, pronunciandosi nei confronti di NOME COGNOME revocava il beneficio penitenziario della detenzione domiciliare che gli era stato concesso il 9 aprile 2024 e che era stato sospeso con decreto del Magistrato di sorveglianza di Perugia del 7 giugno 2024.
La revoca della detenzione domiciliare concessa al condannato veniva giustificata in conseguenza delle reiterate violazioni delle prescrizioni imposte in sede di concessione del beneficio penitenziario, l’ultima delle quali era stata accertata il 7 giugno 2024, alle ore 2.30, quando i militari della Compagnia dei Carabinieri di Assise si erano recati presso l’abitazione del ricorrente, per effettuare un controllo, senza trovarlo.
Il Tribunale di sorveglianza di Perugia, al contempo, evidenziava che la detenzione domiciliare concessa a Capoku non poteva comunque proseguire, in conseguenza del sopravvenuto superamento del limite edittale previsto dall’art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), derivante dal provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia il 13 giugno 2023, che individuava la scadenza della detenzione del ricorrente nella data del 17 luglio 2026.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, articolando tre censure difensive.
Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 127, 391-bis, 391-ter, 666, 678 cod. proc. pen., 71-bis Ord. pen., conseguenti alla mancata acquisizione dei verbali relativi alle sommarie informazioni assunte con le indagini difensive svolte nell’interesse del ricorrente, che il Tribunale di sorveglianza di Perugia riteneva prodotti tardivamente, non essendo stato osservato il termine perentorio di cinque giorni previsto dal terzo comma del citato art. 666.
Con il secondo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 192, 391bis, 391-ter cod. proc. pen., 71-bis Ord. pen., conseguenti all’incongruità del giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni acquisite all’esito delle indag difensive condotte nell’interesse di Capoku, il cui vaglio avrebbe consentito di ritenere dimostrare la presenza del ricorrente nella sua abitazione in occasione del controllo di polizia eseguito dai militari della Compagnia dei Carabinieri di
Assise il 7 giugno 2024, da cui traeva origine il provvedimento revocatorio controverso.
Con il terzo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 47-ter, comma 7, e 51-bis Ord. pen., conseguenti all’erroneità del computo della pena detentiva residua effettuato dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, per effetto del quale si riteneva che COGNOME non avrebbe comunque potuto scontare il titolo esecutivo con le forme della detenzione domiciliare, risultando la pena in esecuzione superiore a due anni, per effetto del provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia il 13 giugno 2023, che individuava la scadenza della detenzione del ricorrente nella data del 17 luglio 2026.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato in accoglimento del primo motivo di ricorso, il cui vaglio appare preliminare e dirimente rispetto alle residue doglianze.
Occorre premettere che con la doglianza oggetto di accoglimento si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 127, 391-bis, 391-ter, 666, 678 cod. proc. pen., 71-bis Ord. pen., conseguenti alla mancata acquisizione dei verbali relativi alle sommarie informazioni assunte con le indagini difensive svolte nell’interesse del ricorrente, che il Tribunale di sorveglianza di Perugia riteneva prodotti tardivamente, non essendo stato osservato il termine perentorio di cinque giorni previsto dal terzo comma del citato art. 666.
Tanto premesso, deve osservarsi che le sommarie informazioni acquisite nell’interesse del ricorrente, della cui produzione nel procedimento di sorveglianza celebrato davanti al Tribunale di sorveglianza di Perugia si controverte, sono disciplinate dall’art. 391-bis cod. proc. pen., intitolato «Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore», nonché dall’art. 391-ter cod. proc. pen., intitolato «Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni».
In questa cornice, il Tribunale di sorveglianza di Perugia riteneva tardiva la produzione delle indagini difensive svolte nell’interesse di NOME COGNOME sull’assunto che tali atti avrebbero dovuto essere depositati nel rispetto del
termine perentorio di cinque giorni antecedenti alla data di celebrazione dell’udienza, svolta il 27 giugno 2024. Si riteneva, quindi, di fare discendere la tardività della produzione difensiva in questione dalla previsione dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., a tenore del quale: «Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all’interessato che ne sia privo, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L’avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere depositate memorie in cancelleria».
Deve, tuttavia, evidenziarsi che i verbali di cui agli artt. 391-bis e 391-ter cod. proc. pen. non sono equiparabili alle memorie, il cui deposito è effettivamente disciplinato dall’art. 666, comma 3, cod. proc. pen. e quindi il relativo regime di acquisizione non può essere caratterizzato dalla medesima disciplina. Ne consegue che i verbali possono essere prodotti senza l’osservanza del termine di cinque giorni (come per i documenti), fatta salva, al più, la possibilità che il giudice conceda termine a controparte per eventuali deduzioni contrarie.
Si muove, del resto, nella stessa direzione il principio di diritto, risalente ma insuperato, relativo all’inapplicabilità dei termini di decadenza previsti dall’art 666, comma 3, cod. proc. pen. al procedimento di sorveglianza, espresso da Sez. 1, n. 3679 del 19/05/2000, COGNOME, Rv. 216280 – 01, in cui si afferma: «È illegittimo il provvedimento con il quale il tribunale di sorveglianza non consente all’interessato la produzione di copia di un provvedimento giurisdizionale, assumendone l’intempestività sotto il profilo del mancato rispetto dei termini stabiliti nell’art. 666, comma terzo, cod. proc. pen., in quanto quest’ultima disposizione si riferisce solo alle memorie difensive e non ai documenti»
Occorre, pertanto, ribadire conclusivamente che, nel procedimento di sorveglianza, la produzione degli atti di cui agli artt. 391-bis e 391-ter cod. proc. pen., non soggiace al termine perentorio di cinque giorni antecedenti all’udienza, previsto dall’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., che rileva per il solo deposito di memorie.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso, il cui vaglio appare preliminare e dirimente rispetto alle residue doglianze, impone una rivalutazione complessiva della posizione detentiva di NOME COGNOME in relazione alla revoca della detenzione domiciliare concessagli dal Tribunale di sorveglianza di Perugia il 9 aprile 2024, che dovrà essere eseguita nel rispetto dei . principi di diritto che si sono richiamati e tenendo conto dei titoli esecutivi emessi nei suoi confronti,
richiamati nell’ordinanza impugnata in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali.
Le considerazioni esposte impongono l’annullamento dell’ordinanza impugna, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Perugia.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Perugia.
Così deciso il 5 novembre 2024.