Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18102 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18102 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 19/05/2023 del CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che conclude per l’inammissibilità del ricorso.
Ricorso trattato ex art. 23 comma 8 d.l. 137/2020
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata il 25 maggio 2021 dal Tribunale di Milano dichiarando di non doversi procedere per intervenuta estinzione per prescrizione del reato di truffa aggravata dal dann patrimoniale rilevante e confermando nel resto la sentenza impugnata.
Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell’imputato deduce innanzitutto l’inosservanza della legge penale (art.606 lett. b, c.p.p.) in relazione al rigetto di pro documentale avanzata dalla difesa dell’appellante e conseguente mancata assunzione di prove decisive. All’udienza d’appello il nuovo difensore dell’imputato chiedeva di produr documentazione rinvenuta successivamente alla presentazione dell’atto di appello ma l’istanza veniva respinta in quanto tardiva. In applicazione dell’art.598 c.p.p., deve farsi rico disposto dell’art.468 c.p.p. che non prevede limiti temporali per la produzione di documenti primo grado.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l’inosservanza o l’erronea applicazione del legge penale (art.606 lett. b c.p.p.) per la mancata acquisizione di prove decisive in rela alla condanna generica dell’imputato al risarcimento del danno con provvisionale di 91.685,86.
Si sostiene che la condanna si basa esclusivamente sulla deposizione della persona offesa. Se la Corte avesse esaminato la documentazione offerta ma non ammessa, avrebbe potuto verificare che l’investimento proposto dall’imputato alla persona offesa non era aff truffaldino ma reale e che il fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, al cui sviluppo era dest versamento dell’importo corrisposto dalla persona offesa, era stato originato da cause no ascrivi bili all’imputato.
Infine, con il terzo motivo si lamenta la violazione della legge penale (art.606 lett.b c. relazione alla violazione dell’art.129 c.p.p.. La formula assolutoria piena deve ess pronunciata non solo in caso di emergenza della prova dell’innocenza dell’imputato ma anche nel caso di mancanza della prova della colpevolezza.
Con memoria inviata per PEC il AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi sui quali si basa.
4.1 In primo luogo, occorre precisare, in replica al primo motivo di ricorso, che nel ver dell’udienza 19 maggio 2023 (esaminabile da questa Corte, lamentandosi un error in procedendo della Corte meneghina: in tali casi la Corte di cassazione è giudice anche del ‘fa processuale’ e per risolvere la relativa questione può accedere all’esame diretto degli processuali -Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, non mass. sul punto) non vi è alcuna pronuncia di tardivi della produzione documentale offerta dalla difesa. Dopo essersi ritirata in camera di consig per deliberare sull’appello, la Corte, immediatamente prima di leggere I dispositivo, ha resp “l’istanza di produzione del difensore, essendo documenti che l’appellante poteva produrr precedentemente”. Non si tratta pertanto di una preliminare delibazione di inammissibilità, di un rigetto all’esito del relativo esame e del confronto con la produzione esistente, enunc nell’immediatezza, invece di essere inserita nel tessuto motivazionale della decisione in era destinata a refluire, solamente per assicurare oralità ed immediatezza della decisione.
Occorre precisare peraltro che la tesi difensiva per cui, dal combinato disposto degli art e 468 c.p.p. deriverebbe un illimitato potere della parte di produrre documenti senza possibi di sindacato diverso dalla loro rilevanza, è concettualmente errato. Esso confligge con principio della completezza dell’attività istruttoria svolta in primo grado, presidiata, in dai poteri ‘istruttori’ riservati al giudice in via autonoma dall’art.507 c.p.p. e confe carattere eccezionale ed integrativo stabilito dall’art.603 c.p.p. per l’attività istr condursi in secondo grado, a sua volta subordinata a precise condizioni. La prima di queste è la possibilità di decidere allo stato degli atti, proprio in conseguenza della sussistenza citata presunzione di sufficiency of the evidence all’esito del giudizio di primo grado. Il profil
evidenziato non è indifferente: se dovesse essere riconosciuta la facoltà indiscriminat produzione documentale, soggetta soltanto alla discrezione della parte, si rischierebbe compromettere il principio del contraddittorio e, in definitiva, ‘l’uguaglianza delle arm parti in gioco.
Nel caso concreto, la produzione documentale, così come il motivo alla quale esso si riferisce, è del tutto generica. Con i documenti (due mails scritte dalla persona offesa Vall cavallo tra agosto e settembre 2015) si pretende di confutare la attendibilità della parte c che con lo scambio di mails avrebbe cercato di promuovere rapporti con un tal COGNOME a dispetto del fatto che in sede processuale avesse sostenuto di essere all’epoca dei fatti gi alla conclusione che costui in realtà non esistesse, risolvendosi in un artificio escogita Corbi no.
Tuttavia, nella sentenza d’appello il giudizio di attendibilità del querelante e la int coerenza della versione da questi propugnata è determinata (si legge nella sentenza impugnata, a pg.3) “dalla circostanza, mai smentita, che gli indirizzi dai quali venivano in report giornalieri erano falsi e che inesistente è il rapporto professionale tra NOME COGNOME“
Su tale fondamentale elemento, che connota la fraudolenza della condotta, nulla si dice ne ricorso, totalmente incentrato sulla pretesa ricostruzione alternativa della vicenda, sub sp della inattendibilità dell’imputato.
A ciò si aggiunge che né nel ricorso né prima è stato chiarito per quale ragione le mails sarebbero prove nuove, ignorate in precedenza, né in virtù di quali rapporti esse siano emers solo tardivamente, con conseguente minaccia del contraddittorio nei confronti della part civile, contro le quali vengono prodotte, senza possibilità di replica.
4.2 Il secondo motivo di ricorso non è consentito (art.606 comma 3 c.p.p.) poiché, seppure deducendo una violazione di legge (la mancata ammissione di documentazione), pretende in verità di introdurre una ulteriore (la terza) valutazione del fatto storico, in violazione de ordinamentali e processual-penalistici che assegnano a questa Corte solamente il giudizio su violazioni di legge o di vizi motivazionali se rientranti nella triade elencata dall’art.6 c.p.p. (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione). Deve essere in senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuo valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di me attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una dive ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilit fonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 -01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01).
Quanto poi alla contestazione della provvisionale, è necessario ribadire come si sia da tempo affermato in sede di legittimità il principio per cui non sia impugnabile con ricors cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione
quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezion meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’int risarcimento (ex multis, sul punto, Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019 Tuccio Rv. 277773 – 02; in precedenza nello stesso senso N. 43886 del 2019 Rv. 277711 – 01. N. 50746 del 2014 Rv. 261536 -01, N. 34791 del 2010 Rv. 248348 -01, N. 49016 del 2014 Rv. 261054 -01, N. 18663 del 2015 Rv. 263486 – 01, N. 5001 del 2007 Rv. 236068 – 01).
4.3 Anche il terzo motivo è manifestamente infondato e ripetitivo, risolvendosi nel riproposizione, sub specie dell’applicazione dell’art.129 comma 2 c.p.p., degli stessi mo attinenti al merito che erano già stati respinti in precedenza.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la cond del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colp nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa dell ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 23 gennaio 2024
Il Consigliere relatore
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