Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18905 Anno 2024
RAGIONE_SOCIALE Sent. Sez. 1 Num. 18905 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a RIETI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/gerttite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
NOME ricorre avverso l’ordinanza del 22 settembre 2023 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che disattendendo l’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali ha rigettato l’opposizione ex art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 28 febbraio 2023, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Roma aveva applicato in via provvisoria nei suoi confronti la misura alternativa della detenzione domiciliare, con riferimento alla residua pena di mesi quattro e giorni diciotto di reclusione, di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma divenuta definitiva il 19 ottobre 2014, in ordine al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso nel 2012.
Il Tribunale di sorveglianza, dopo aver evidenziato che le informazioni di Polizia su COGNOME non erano positive – essendo agli atti presente una relazione concernente la frequentazione di soggetti pregiudicati sino all’anno 2021 – ha rilevato che, nell’atto di opposizione, la difesa non aveva allegato una stabile e regolare attività lavorativa e che, quindi, il provvedimento impugnato doveva essere ratificato, posto che NOME non appariva meritevole della più ampia misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale.
2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli arti. 127, comma 2, 666, comma 3, e 678 cod. proc. pen., perché il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare la richiesta di produzione documentale formulata dalla difesa all’udienza camerale, avrebbe erroneamente applicato al caso di specie il principio di diritto per il quale, in tema di procedimento di esecuzione, la produzione di documenti, effettuata nel rispetto del contraddittorio, non soggiace al termine dei cinque giorni antecedenti all’udienza, previsto dall’art. 666, comma 3, cod. proc. pen. per il solo deposito delle memorie. Il ricorrente, quindi, ritiene che il giudice di merito avrebbe dovuto acquisire la documentazione depositata dalla difesa a mezzo PEC il 21 settembre 2023 ore 9,57 per l’udienza del 22 settembre 2023 e comprovante la sussistenza di un’attività lavorativa.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza
avrebbe adottato la decisione impugnata, senza aver acquisito la relazione di sintesi aggiornata dell’RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto.
1.1. Giova in diritto evidenziare che, in tema di procedimento di esecuzione, la produzione di documenti, effettuata nel rispetto del contraddittorio, non soggiace al termine dei cinque giorni antecedenti all’udienza, previsto dall’art. 666, comma 3, cod. proc. pen. per il solo deposito delle memorie (Sez. 5, n. 5458 del 09/01/2018, Bernini, Rv. 272444).
Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, non avrebbe potuto rigettare la richiesta di produzione documentale con la quale la difesa voleva provare la sussistenza di un’attività lavorativa di NOME.
Infatti, è illegittimo il provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza non consente all’interessato la produzione di un documento, assumendone l’intempestività sotto il profilo del mancato rispetto dei termini stabiliti nell’a 666, comma 3, cod. proc. pen., in quanto quest’ultima disposizione si riferisce solo alle memorie difensive e non ai documenti (Sez. 1, n. 3679 del 19/05/2000, COGNOME Bella, Rv. 216280; Sez. 5, n. 5458 del 9 gennaio 2018, Rv. 272444 e Sez. 5, n. 43382 del 19 settembre 2013, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
1.2. Anche il secondo motivo è fondato, essendo palesemente inadeguato, perché generico, il riferimento alle frequentazioni di soggetti pregiudicati, non specificate nel loro contenuto; trattasi infatti di informazione non aggiornata nel tempo ma risalente a due anni prima, sicché sussiste il vizio motivazionale denunciato.
Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio sull’istanza proposta da NOME.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata sorveglianza di Roma. Così deciso il 14/02/2024 O e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di U w GLYPH <