Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9920 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9920 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 29/09/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Milano Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano, in diversa composizione, per nuovo giudizio.
RITENUTO IN FATTO
AVV_NOTAIO del foro di Milano, nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE (nel seguito RAGIONE_SOCIALE) in persona del legale rappresentante pro tempore, come si legge nel ricorso, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Milano di inammissibilità dell’appello dichiarata per carenza di procura speciale – proposto da NOME COGNOME nella qualità legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza emessa dal GIP kresse( il Tribunale di Milano di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro preventivo disposto, tra gli altri, nei confronti di COGNOME NOME con riferimento all’autovettura Audi Q5, con targa tedesca TARGA_VEICOLO, intestata alla società odierna ricorrente e rinvenuta nella disponibilità del COGNOME predetto.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, articolato con riferimento all’articolo 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in riferimento all’art. 100 cod. proc. pen. con cui si deduce che la dichiarata inammissibilità dell’appello sarebbe stata pronunciata in violazione della richiamata disposizione, posto che in tema di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo nonché di appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro, la procura speciale, di cui all’art. 100 del codice di rito, non richiede l’adozione di formule sacramentali, sicché «… le espressioni utilizzate nel caso di specie dalla ricorrente risultano pienamente idonee a conferire all’AVV_NOTAIO il potere processuale di chiedere il dissequestro dei beni nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE e di impugnare l’eventuale rigetto dell’istanza». Per il motivo anzidetto, si chiede, pertanto, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza del Tribunale del riesame di Milano.
La Procura Generale, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano, in diversa composizione, per nuovo giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1 Va, anzitutto, premesso che il terzo interessato titolare del bene sequestrato, quando agisce all’interno RAGIONE_SOCIALE procedure incidentali penali, è parificato alla parte privata diversa dall’imputato e, quindi, può stare nel processo solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale ai sensi dell’art. 100 del codice di rito (fra le tante cfr. Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 271722 – 01; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505 – 01; Sez. 5, n. 25478 del 15/05/2014, COGNOME, Rv. 259847 – 01; Sez. 2, n. 15097 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259429 – 01; Sez. 1, n.
8361 del 10/01/2014, COGNOME, Rv. 259174 – 01), così come previsto espressamente da detta norma per i soggetti portatori di interessi meramente civilistici quali la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Ne discende che, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 15097 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259429 – 01), nel procedimento relativo alla restituzione dei beni sequestrati il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è legittimato a proporre istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (sez. 5 n. 21314 del 9/4/2010, Rv. 247440; sez. 5 n. 10972 del 11/1/2013, Rv. 255186). Analoga conclusione vale rispetto all’appello cautelare (Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, COGNOME, Rv. 282668 – 01).
Tuttavia, pur dovendosi ribadire che la procura speciale non richieda l’adozione di formule sacramentali, deve ribadirsi che il relativo contenuto deve essere univoco e che il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione debbono essere tali da escludere ogni incertezza in ordine all’effettiva portata della volontà della parte (Sez. 3, n. 4676 del 22/10/2014, dep. 2015, M., Rv. 262473 – 01) e da far emergere la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l’incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni in quella specifica procedura (Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, COGNOME, Rv. 282668 – 01).
Nel caso di specie, il Tribunale del riesame di Milano nell’ordinanza impugnata ha motivatamente escluso che agli atti fosse presente una procura speciale ed escluso, altresì, che tale potesse intendersi la procura recante timbro di conformità del 21 ottobre 2025, allegata al ricorso per cassazione. Dalla lettura della procura, infatti, emerge che la stessa è sottoscritta da COGNOME NOME nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e che, con essa, il COGNOME dichiara di nominare suo difensore di fiducia e procuratore speciale l’AVV_NOTAIO, senza alcuno specifico riferimento al conferimento del mandato defensionale in relazione alla fase cautelare reale, limitandosi ad indicare i numeri RGNR e RG GIP, e ad indicare espressamente che il COGNOME conferiva la procura quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, “terzo avente diritto alla restituzione del veicolo”: nessun riferimento, pertanto, alla specialità della procura con riferimento alla fase da svolgersi dinanzi al Tribunale del riesame.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa
inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma / determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Così è deciso, 29/01/2026