Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2223 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2223 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
avverso il decreto del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Messina ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Messina nei confronti di NOME COGNOME, con il quale era stata disposta nei confronti di costui la confisca di beni (un fabbricato deposito/magazzino – ed una abitazione di tipo civile in Comune di Cesarò) riconducibili a NOME COGNOME.
Con il ricorso per Cassazione la difesa del proposto ha proposto un motivo con cui si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 27 e 41 della Costituzione nonché 20, 24 e 26 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione all’autonomia patrimoniale del ricorrente nonché violazione di legge in ordine ai presupposti applicativi della misura di prevenzione personale della confisca con riferimento ai beni di proprietà del terzo interessato COGNOME NOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato.
L’esame del fascicolo, consentito nel presente caso al fine di verificare la presenza di tutte le condizioni necessarie per la proposizione del ricorso, consente di rilevare l’assenza, nella presente fase, di uno specifico mandato ad impugnare il provvedimento contestato, come pure sarebbe necessario da parte del terzo interveniente (come si legge peraltro nella stessa intestazione del ricorso), secondo la costante giurisprudenza di questa Corte.
Si è anche di recente (pg. 21, Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, non massimata sul punto) ribadito, infatti, l’orientamento consolidato secondo il quale il terzo interessato, in quanto portatore di un interesse meramente civilistico, può stare in giudizio solo a mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen., soggiacendo alla regola della domiciliazione ex lege presso quest’ultimo, al pari di quanto previsto nel processo civile dall’art. 83 cod. proc. civ. (Sez. 6, n. 30637 del 09/07/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 4357 del 21/10/2022, dep. 2023, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 22623 del 03/05/2022, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020, dep. 2021, Mattina, Rv. 280403 – 01). Il ricorso a tale mandato speciale poggia sulla sostanziale “estraneità” del terzo alla domanda di prevenzione e al conseguente giudizio instaurato nei confronti di coloro che manifestano (o hanno manifestato) una condizione di pericolosità, al pari di quanto avviene nel processo penale per le parti private diverse dall’imputato, la cui partecipazione al giudizio, riguardando rapporti e interessi di natura civilistica, mutua anch’essa la propria disciplina dalle regole che presiedono il processo civile. È, quindi, «la natura eventuale della partecipazione del terzo al giudizio di prevenzione che richiede che questi conferisca al difensore una procura speciale, che attesti sia la volontà di partecipare, che i suoi limiti» (Sez. 2, n. 13723 del 30/11/2022, dep. 2023, COGNOME, non mass.), in perfetta simmetria con quanto stabilito dall’art. 7 d.lgs. n. 159 del 2011 che esclude che il terzo possa avvalersi di un difensore di ufficio.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23 dicembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME