Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2718 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2718 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato in Croazia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/09/2025 del Tribunale di Novara
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visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24/09/2025, il Tribunale di Novara rigettava l’appello che era stato proposto da NOME COGNOME, quale «terzo interessato», contro l’ordinanza del 22/08/2025 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Novara aveva rigettato la richiesta del medesimo COGNOME di revoca del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per sproporzione di cui all’art. 240-bis cod. pen., dell’automobile Ferrari F430 Scuderia (con numero dì telaio CODICE_FISCALE) che era stato disposto con decreto del 21/12/2021 del G.i.p. del Tribunale di Novara nell’ambito del procedimento penale nei confronti di NOME COGNOME per i delitti di cui all’art. 512-bis cod. pen., in relazione al trasferimento fraudolento COGNOME della menzionata automobile, e 648 cod. pen.
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2. Avverso l’indicata ordinanza del 24/09/2025 del Tribunale di Novara, ha proposto ricorso per cassazione l’AVV_NOTAIO, quale «difensore di fiducia» del terzo interessato NOME COGNOME, affidato a un unico motivo, con il quale deduce: «Violazione di Legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 322 bis cpp».
Il ricorrente contesta anzitutto l’asserzione del Tribunale di Novara secondo cui «le ragioni dedotte nell’istanza di revoca del sequestro preventivo prima e nell’appello poi sono state già compiutamente vagliate in sede di riesame dell’ordinanza genetica» (quarto capoverso della pag. 4 dell’ordinanza impugnata), lamentando che tale asserzione non terrebbe conto del principio affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092-01, sulla base del quale, secondo il ricorrente, il «Gip prima e il Collegio poi potevano e dovevano riaffrontare tutti gli argomenti prospettati anche se eventualmente oggetto di riesame quattro anni orsono da parte dell’allora e tuttora indagato COGNOME».
Avanzata tale contestazione, il COGNOME deduce che, «n quest’ottica», il «decorso del tempo» non potrebbe essere considerato un «dato neutro» (penultimo capoverso della pag. 4 dell’ordinanza impugnata), atteso che, dagli atti che erano stati trasmessi al Tribunale del riesame, sarebbe risultato che: 1) «n quattro anni non è stato effettuato nessun approfondimento istruttorio sulle modalità con cui il COGNOME ebbe ad acquistare la proprietà della Ferrari F430, proprietà mantenuta sino al 5 novembre 2021» (cioè fino alla data in cui, secondo l’ipotesi accusatoria, tale automobile sarebbe stata fraudolentemente trasferita al COGNOME); 2) n quattro anni non è stato effettuato nessun approfondimento istruttorio sulla documentazione prodotta dalla difesa COGNOME attestante il passaggio di proprietà della Ferrari de quo, la richiesta della targa personalizzata tedesca da parte del COGNOME, la richiesta di revisione e reimmatricolazione del mezzo presso una officina tedesca, le modalità di pagamento del prezzo, l’origine lecita della provvista con cui è stato effettuato il pagamento rateale del mezzo (COGNOME aveva indicato la disponibilità di conti correnti in Germania lecitamente alimentati dall’attività di restauratore del COGNOME)»; 3) «on vi è coincidenza temporale tra il trasferimento di proprietà del mezzo ed il controllo dello stesso alla dogana di Brogeda (suggestivamente il provvedimento impugnato crea confusione nelle date di effettuazione delle perquisizioni a carico del COGNOME facendole coincidere dapprima con il 23 novembre 2021 – pag. 1 dell’impugnata ordinanza – data del controllo della Ferrari al valico di Brogeda, e successivamente con il 05.11.2021 – pagina 3 ultimo periodo – data di conclusione del contratto di compravendita tra il COGNOME e il RAGIONE_SOCIALE)» e lo stesso mezzo era «rimasto in Italia per circa tre settimane in manutenzione per poi prendere la direzione della
Germania, luogo di residenza e dimora del COGNOME, per la reimmatricolazione nel luogo dove sarebbe stato custodito e usato».
Il ricorrente conclude che, pertanto, l’«inerzia» della Procura della Repubblica, la quale non avrebbe «svolto indagini ulteriori dopo le perquisizioni del novembre 2021», «legittima il signor COGNOME a richiedere la restituzione di quanto ha regolarmente acquistato, pagato e che gli è stato sottratto in attesa di approfondimenti che non sono mai stati effettuati».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, si deve rilevare che il ricorso è stato proposto da un difensore non munito di procura speciale.
La Corte di cassazione, con una giurisprudenza che è ormai consolidata, reputa che, anche nella materia dei sequestri preventivi, tra i quali quelli finalizzati alla confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen. (già art. 12-sexies del d.l. 6 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), così come in materia di misure di prevenzione patrimoniali, per i soggetti che sono portatori di interessi meramente civilistici, quali sono i terzi interessati, trova applicazione la regola che l’art. 100 cod. proc. pen. prevede espressamente per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, cioè la regola che tali soggetti possono stare in giudizio soltanto con il ministero di un difensore munito di procura speciale (Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 273505-01; Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 271722-01; Sez. 6, n. 22109 del 07/02/2013, COGNOME, Rv. 256124-01; Sez. 1, n. 25849 del 04/05/2012, Bellinvia, Rv. P_IVA).
La posizione processuale del terzo interessato è infatti nettamente distinta, sotto il profilo difensivo, da quella dell’indagato e dell’imputato i quali, in quan assoggettati all’azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege e che è titolare di un diritto d’impugnazione nell’interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, la quale è richiesta solo con riferimento agli atti cosiddetti personalissimi.
Non così per il terzo interessato, giacché questi, al pari dei soggetti espressamente indicati dall’articolo 100 cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistici, per cui anche per esso vale la regola prevista da detto art. 100 cod. proc. pen. secondo cui i soggetti portatori di tali interessi «stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale», analogamente a quanto è previsto per il processo civile dall’art. 83 cod. proc. civ.
Nel caso di specie, NOME COGNOME è, come si è visto, terzo interessato e come tale è qualificato dal ricorrente rispetto al sequestro che viene qui in rilievo, che è
stato disposto su di un bene a lui intestato, in funzione della confisca ex art. 240bis cod. pen., nell’ambito di un procedimento in cui è indagato NOME COGNOME.
Ciò nonostante, dagli atti non risulta alcuna procura speciale rilasciata al difensore AVV_NOTAIO, che ha sottoscritto il ricorso per cassazione, né in tale atto si fa menzione di una qualche procura speciale.
La Corte di cassazione ha anche chiarito che non può qui trovare applicazione la previsione contenuta nell’art. 182 cod. proc. civ., là dove stabilisce (al secondo comma) la possibilità della sanatoria del difetto di rappresentanza, atteso che, nell’ambito del procedimento penale e, in particolare, in quello incidentale relativo alla revoca di una misura cautelare reale, è previsto un termine per proporre impugnazione stabilito a pena di decadenza, al quale non è consentito derogare in assenza di un’espressa previsione in tale senso o di un richiamo alle norme del codice di procedura civile (Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, COGNOME, cit.; Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, RAGIONE_SOCIALE, cit. Nel senso dell’inapplicabilità dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., con riguardo al ricorso per cassazione proposto, avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca, dal difensore del terzo interessato si sono espresse anche le Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894-01).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/12/2025.