Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28717 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28717 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nata a Benevento il DATA_NASCITA, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 05/01/2024 del Tribunale della libertà’ di Avellino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Avellino, costituito ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., ha rigettato l’appello cautelare proposto nell’interesse di NOME COGNOME, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza dissequestro di un autocarro, misura disposta in relazione al reato di cui all’art. 259 d.lgs. n. n. 152 del 2005.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME, nella veste dinanzi indicata, ha proposto ricorso per cassazione, che deduce la violazione di legge in relazione alla erronea valutazione della responsabilità della ricorrente, in quanto la asserita condotta illecita è da ascrivere unicamente a un dipendente, sicché le conseguenze di detta condotta non possono ricadere sulla COGNOME, la quale era all’oscuro di tale condotta e, quindi, versava in una situazione di buona fede.
Il ricorso è inammissibile per difetto della procura speciale rilasciata dalla società, proprietaria dell’autocarro di cui è stata chiesto il dissequestro è di cui l COGNOME è legale rappresentante.
Occorre richiamare, a tal proposito, il costante orientamento di questa Corte (Sez. 1, n. 8361 del 10/01/2014, Rv. 259174, Sez, 6, n. 46429 del 17/09/2009, Rv. 245440; Sez. 6, n. 11796 del 4/03/2010, Rv. 246485, Sez. 6, n. 13798 del 20/01/2011, Rv. 249873), secondo cui per i soggetti portatori di interessi meramente civilistici trova applicazione la regola che l’art. 100 cod. proc. pen. prevede espressamente per la parte civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, ossia che tali soggetti possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale.
La posizione processuale del terzo interessato, infatti, è nettamente distinta, sotto il profilo difensivo, da quella dell’indagato e dell’imputato, i quali, in quan assoggettati all’azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell’interesse del proprio assistito per i solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd. “personalissimi”.
Non così per il terzo interessato: al pari dei soggetti indicati dall’art. 100 cod proc. pen., egli è portatore di interessi civilistici, per cui, oltre a non poter s personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore, come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell’art. 183 cod. proc. civ.
Di conseguenza, come costantemente predicato da questa Corte di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (ex multis, Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.T. Auto, Rv. 271722; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505).
Nel caso di specie, come detto, in atti è vi è unicamente la nomina, effettuata dalla COGNOME nella veste di legale rappresentante della società, dell’avv. quale difensore di fiducia, senza che, al contempo, al predetto difensore sia stata rilasciata anche procura speciale per agire in giudizio.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 05/06/2024.